Omesso versamento IVA: quando il ricorso è destinato all’inammissibilità
L’omesso versamento IVA rappresenta uno dei reati tributari più comuni contestati agli amministratori di società. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre importanti spunti sulla responsabilità penale e sui limiti del ricorso in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda un amministratore condannato per non aver versato oltre 548.000 euro di IVA, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi proposti. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: un debito IVA di oltre 500.000 Euro
La vicenda processuale ha origine dalla condanna, confermata sia in primo grado che in appello, di un amministratore di una società per il reato previsto dall’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000. L’accusa era quella di aver omesso il versamento dell’IVA dovuta per l’anno d’imposta 2016, per un importo complessivo di 548.840,00 euro. L’ammontare era stato determinato sulla base della dichiarazione fiscale presentata e successivamente confermato dall’accertamento automatizzato dell’Agenzia delle Entrate.
Il Ricorso in Cassazione e i motivi di doglianza
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando principalmente due aspetti:
1. Erronea interpretazione della legge penale: si contestava la configurabilità del reato.
2. Vizio di motivazione: si criticava la decisione dei giudici di merito di non concedere le circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
Il ricorrente, tuttavia, ha riproposto argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, tentando una diversa ricostruzione dei fatti. Ad esempio, ha sostenuto che non vi fosse prova della presentazione della dichiarazione IVA da parte sua e ha messo in dubbio gli accertamenti sui rapporti contrattuali alla base delle operazioni imponibili.
Omesso Versamento IVA: la decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello procedurale: il ricorso non aveva i requisiti per essere esaminato. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati in materia di procedura penale e diritto tributario. I giudici hanno evidenziato che:
1. Genericità e Ripetitività del Ricorso: Il ricorso era una mera riproposizione degli stessi argomenti già esaminati e confutati dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve confrontarsi specificamente con le ragioni della sentenza impugnata, evidenziandone gli errori di diritto, e non può limitarsi a ripetere le stesse difese. Questo comportamento processuale è causa di inammissibilità.
2. Responsabilità dell’Amministratore: La Corte ha ribadito che l’amministratore di diritto di una società è il soggetto su cui grava l’obbligo giuridico di adempiere agli obblighi fiscali. Pertanto, è lui a rispondere penalmente per l’omesso versamento IVA.
3. La natura del reato: Il delitto di omesso versamento IVA si perfeziona con il mancato pagamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. L’accertamento automatizzato dell’Agenzia delle Entrate è sufficiente a provare l’ammontare dovuto. Tentare di contestare i fatti sottostanti (come i singoli contratti) in sede di legittimità è un’operazione non consentita.
4. Diniego delle attenuanti generiche: La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta correttamente motivata, dato che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento positivo (come un ravvedimento, un risarcimento parziale o una particolare situazione personale) che potesse giustificare una riduzione della pena.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la difesa nel processo penale tributario deve essere tecnica e puntuale. Non è sufficiente contestare genericamente l’accusa o riproporre le medesime argomentazioni in ogni grado di giudizio. Il ricorso in Cassazione, in particolare, non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma una sede in cui si controlla la corretta applicazione della legge. Per gli amministratori, emerge ancora una volta la centralità del loro ruolo e la diretta responsabilità per gli adempimenti fiscali, con conseguenze penali significative in caso di inadempienza.
Chi è responsabile per l’omesso versamento dell’IVA di una società?
Secondo la sentenza, responsabile è l’amministratore di diritto della società, in quanto è il soggetto su cui grava l’obbligo giuridico di adempiere agli obblighi fiscali.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva i medesimi argomenti già dedotti e respinti in appello, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale. Inoltre, tentava una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
Come viene provato il reato di omesso versamento IVA?
Il reato si fonda sul mancato versamento, entro il termine previsto, dell’ammontare dell’IVA riportato nella dichiarazione annuale. La prova è data dalla dichiarazione stessa e dall’accertamento automatizzato operato dall’Agenzia delle Entrate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40016 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40016 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME HEDMAN AHMED COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di S.M.C. Vetere con la quale l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 10- ter d.lgs 1 2000, n. 74 per l’omesso versamento iva per l’ammontare complessivo di C 548.840,00 per l’anno di imposta 2016.
– Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione, censurando il provvedimento, sotto il profilo della violazione di legge per erro interpretazione della legge penale ex art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e vizi motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 6 cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguar all’affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838) ed ha anche contrario all’orientamento consolidato dell giurisprudenza di legittimità richiamato anche dai giudici del merito. A fronte dell’accertam in punto di fatto non qui rivisitabile, i giudici del merito hanno correttamente r responsabile l’imputato, quale amministratore di diritto della società e come tale soggetto su grava l’obbligo giuridico di adempiere agli obblighi fiscali (Sez. 3 n. 2570 del 28/09/2018, 275830 – 01), mentre è per altro verso diretto ad una diversa ricostruzione del fatto (manc prova che l’imputato avesse presentato la dichiarazione iva) che non era stata neppure sollevat nell’appello. Privo di confronto specifico è l’ulteriore deduzione circa il mancato accertament rapporti contrattuale sottesi alle operazioni imponibili e ciò in quanto il reato di versamento dell’imposta si fonda sul mancato versamento, nel maggior termine, dell’ammontare dell’iva riportato nella dichiarazione e secondo l’accertamento automatizzato opera dall’Agenzie delle entrate.
Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentat in ragione dell’assenza di elementi positivi di valutazione che neppure il ricorrente alleg ricorso che risulta perciò generico.
– Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenz 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussi elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa ne determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesi consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025
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Il Presidente