Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28415 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28415 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di NOME COGNOME in ordine al reato ex art. 10 ter del Dlgs. 74/2000, è inammissibile.
E’ meramente valutativo il primo motivo, su una presunta inadeguatezza della tipologia di accertamento dell’addebito (fondato sui dati dichiarativi provenienti dall’interessato stesso), laddove si sostiene la necessità di un diverso ulteriore approfondimento sulla base di una personale valutazione delle dichiarazioni del teste dell’accusa, descrittive del predetto accertamento e che, senza alcuna ulteriore spiegazione al riguardo, secondo il ricorrente potevano “ragionevolmente far ritenere che vi fossero degli errori”. Va ribadito che in tema di reato di omesso versamento dell’IVA, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dichiarata e non versata sia indicata dal contribuente con la compilazione del quadro VL, spetta a questi dare dimostrazione dell’inattendibilità, per errore o per altra causa, della dichiarazione a fini IVA, senza che ciò costituisca un’inversione dell’onere della prova. (Sez. 3, n. 8784 del 29/11/2019, dep. 2020, Calabrese, Rv. 278266 – 01)
Quanto al motivo sull’elemento soggettivo, dal riepilogo del gravame proposto riportato nella sentenza impugnata risulta che il ricorrente aveva contestato la sussistenza del dolo generico per una grave crisi finanziaria con difficoltà di pagamento e per il mancato incasso di fatture emesse con addebito di imposta. Sul punto, la corte ha risposto escludendo la mancata emersione di alcuna crisi e sottolineando come il mancato incasso di fatture del tipo di quelle prima citate non rileva in modo da escludere l’elemento soggettivo. Per cui la questione, nei termini in cui è stata sollevata, è stata puntualmente oggetto di risposta.
Coerente è la ragione del diniego delle attenuanti generiche. A partire dalla rilevanza dell’importo evaso. Si ribadisce al riguardo che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente
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e
versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 04/07/2025.