Omesso Versamento IVA: La Crisi Aziendale Non Sempre Giustifica
L’omesso versamento IVA è uno dei reati tributari più comuni contestati agli imprenditori. Spesso, la difesa si basa sulla sussistenza di una crisi di liquidità che avrebbe impedito il puntuale adempimento degli obblighi fiscali. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: le difficoltà finanziarie, se rientrano nel normale rischio d’impresa, non sono sufficienti a escludere la responsabilità penale. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso in Esame: Un Imprenditore alle Prese con il Fisco
Il caso riguarda un imprenditore, legale rappresentante di una società, condannato per il reato di omesso versamento IVA, previsto dall’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000. L’imputato aveva omesso di versare all’Erario un cospicuo debito IVA per il secondo anno consecutivo. A seguito della condanna in Corte d’Appello, l’imprenditore ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’errata valutazione dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo.
Omesso Versamento IVA e la Difesa Basata sulla Crisi
La tesi difensiva si fondava sull’idea che le difficoltà finanziarie dell’azienda avessero reso impossibile il pagamento, escludendo così la volontà colpevole di evadere l’imposta. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato lo stato di crisi aziendale, giungendo a un’erronea condanna. Si trattava, in sostanza, di un tentativo di dimostrare l’assenza del cosiddetto ‘dolo generico’, richiesto per la configurabilità del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile e manifestamente infondato per due ragioni principali.
Il Rischio d’Impresa non Esclude il Dolo
Il punto centrale della decisione è che le difficoltà finanziarie, se non adeguatamente provate come eccezionali e imprevedibili, sono considerate parte dell’ordinario ‘rischio d’impresa’. L’imprenditore, nel momento in cui decide di operare sul mercato, accetta la possibilità di trovarsi in situazioni di carenza di liquidità. Di conseguenza, la semplice crisi aziendale non è una scusante automatica e non fa venir meno la coscienza e volontà di omettere il versamento dovuto.
Limiti del Giudizio di Legittimità
In secondo luogo, la Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti o le prove del processo, attività che spetta ai tribunali di primo e secondo grado. Il ricorso dell’imprenditore, essendo basato su una generica contestazione della valutazione delle prove effettuata dalla Corte d’Appello, si traduceva in una richiesta non consentita di ‘terzo grado di giudizio nel merito’.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando come la Corte d’Appello avesse correttamente argomentato la sussistenza del dolo. Le difficoltà finanziarie lamentate dall’imprenditore erano state considerate parte del normale rischio d’impresa e non tali da escludere la volontarietà della condotta omissiva. Inoltre, elementi come la recidività della condotta (l’omissione si era verificata per il secondo anno di fila) e il pagamento solo parziale e rateizzato del debito dopo la scadenza rafforzavano la tesi accusatoria. La difesa non aveva fornito prove specifiche di un ‘travisamento della prova’ da parte dei giudici di merito, ma si era limitata a una generica prospettazione di una crisi aziendale, ritenuta insufficiente a inficiare la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per tutti gli imprenditori. La responsabilità penale per l’omesso versamento IVA è una questione seria e la difesa basata su una generica ‘crisi di liquidità’ ha scarse probabilità di successo. Per poter escludere il dolo, è necessario dimostrare in modo rigoroso una crisi finanziaria imprevista e inevitabile, che ha reso materialmente impossibile adempiere all’obbligazione tributaria. In assenza di tale prova, le difficoltà economiche vengono assorbite nel normale rischio d’impresa, lasciando intatta la responsabilità penale per il mancato pagamento delle imposte.
La crisi finanziaria di un’azienda può giustificare l’omesso versamento dell’IVA?
No, secondo questa ordinanza, le difficoltà finanziarie riconducibili all’ordinario rischio d’impresa non escludono la sussistenza del dolo generico e, quindi, non giustificano di per sé l’omesso versamento dell’IVA.
Cosa significa che il ricorso è stato dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non ha potuto esaminare il merito della questione perché il motivo del ricorso non era consentito in quella sede. L’imputato chiedeva una nuova valutazione delle prove, attività che spetta ai giudici di primo e secondo grado, non alla Cassazione che si occupa solo della corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 749 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 749 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 02/07/1959
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, NOME COGNOME condannato alle pene di legge per il reato di cui all’art. 10 ter d.lgs. 74 del 2000, lamenta l’erronea applicazione della legge penale incriminatrice conseguente all’errata valutazione delle risultanze istruttorie per essere st ritenuto provato l’elemento soggettivo del reato;
Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, con cui ci si limita a prospettare, in termini peraltro generici, rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legitt in assenza di specifiche indicazioni di travisamenti delle emergenze processuali, avendo la Corte territoriale correttamente argomentato, con non illogica motivazione, che le lamentate difficol finanziarie, riconducibili all’ordinario rischio d’impresa, non escludono la sussistenza del d generico del reato a fronte dell’omesso versamento – peraltro, per il secondo anno consecutivo, pur essendo stato il primo reato dichiarato prescritto – del cospicuo debito IVA dichiarato dal stesso imputato quale legale rappresentante della società, avendo egli soltanto in parte provveduto, dopo la scadenza, al pagamento del debito fiscale rateizzato; la generica prospettazione di una crisi aziendale non adeguatamente valutata dai giudici di merito non soddisfa gli oneri che gravano su chi invochi in sede di legittimità un travisamento probator idoneo ad inficiare la logicità della motivazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della &ssa delle ammende.
Così deciso il 1° dicembre 2023.