Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32107 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32107 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Cavaria Con Premezzo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 02-05-2023 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALEo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Depositata in Cancelleria
-7 AGO, 7E24
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria trasmessa dall’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 maggio 2023, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALEo confermava la sentenza del 27 aprile 2022, con cui il Tribunale di Busto Arsizio, all’esito di rito abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 10 ter del d. 1gs. n. 74 del 2000, a lui contestato perchè, quale legale rappresentante della società “RAGIONE_SOCIALE“, non versava, nel termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, l’Iva dovuta in base alla stessa dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2014, per un ammontare di 328.147 euro; fatto commesso in Busto Arsizio il 29 dicembre 2015. Veniva parimenti confermata la statuizione con cui era stata disposta la confisca del profitto del reato.
Avverso la sentenza della Corte di appello lombarda, COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, dolendosi della mancata risposta della Corte territoriale alle eccezioni difensive, con cui era stata dedotta la carenza dell’elemento soggettivo in capo al ricorrente, il quale non poteva prefigurarsi di omettere il pagamento delle imposte quando era in ospedale, avendo in ogni caso egli chiesto, il 31 maggio 2017, la rateazione trimestrale degli importi dovuti, essendo stato il suo successore a interrompere i pagamenti, fermo restando che il patrimonio della società fu utilizzato per il pagamento di altre imposte. Si contesta inoltre l’importo della confisca, riferito a un debito non più attuale.
2.1. Con memoria trasmessa 1’8 aprile 2024, il difensore di fiducia di COGNOME ha trasmesso “note di udienza”, con cui, nel replicare alla requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, invocando altresì la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Occorre premettere che non è contestata la sussistenza del reato dal punto di vista oggettivo, essendo pacifico che la “RAGIONE_SOCIALE“, società di cui il ricorrente era legale rappresentante, non ha versato, entro il 29 dicembre 2015, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale riguardante l’anno 2014, per l’importo di euro 328.147, avendo altresì la Corte territoriale evidenziato che, a seguito della concessione del piano di rateizzazione, l’imputato versò unicamente tre rate tra quelle stabilite, nel corso del
periodo compreso tra il giugno 2016 e il luglio 2018, per cui non vi era spazio per l’applicazione della sospensiva di cui all’art. 13, comma 3, del d. Igs. n. 74 del 2000.
Il tema controverso riguarda piuttosto l’ascrivibilità sotto il profilo soggettivo del condotta omissiva che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe dipesa da comprovate e insuperabili circostanze indipendenti dalla volontà dell’imputato.
La questione è stata già adeguatamente affrontata dalla Corte di appello, che, sviluppando ulteriormente le considerazioni già espresse dal Tribunale, si è posta sulla scia della consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Rv. 275967, Sez. 3, n. 20266 dell’08/04/2014, Rv. 259190, e Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 263128), secondo cui l’imputato può invocare l’assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi concreto, occorrendo in definitiva la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili.
Alla luce di tale premessa, devono escludersi le lacune argomentative genericamente dedotte dalla difesa, avendo la Corte di appello sviluppato le considerazioni del primo giudice (pag. 4-5 della sentenza del Tribunale) circa la carenza di prova in ordine all’asserita inesigibilità dell’omesso versamento dell’Iva, rimarcando che, pur avendo lamentato la cessazione del contratto di esclusiva con il noto marchio “Shimano”, l’imputato non aveva affatto illustrato le ragioni del venir meno di tale partner commerciale, né aveva spiegato per quale motivo il legame con “Shimano” fosse tanto assorbente da determinare addirittura, una volta rescisso, il blocco dell’attività commerciale dell’impresa, essendo dunque rimaste le deduzioni difensive “allo stato embrionale” (pag. 4 della sentenza impugnata).
Né, in ogni caso, è stato dimostrato che l’imputato, una volta manifestatosi il dissesto economico, si sia attivato per porvi adeguatamente rimedio.
In definitiva, al cospetto di un percorso motivazionale privo di incongruenze motivazionali e coerente con gli indirizzi ermeneutici elaborati in questa materia, non vi è spazio per l’accoglimento delle censure difensive, le quali, oltre a essere generiche, non risultando indicati con il necessario grado di specificità i vizi dedotti, sono volte sostanzialmente a suggerire una non consentita rilettura degli elementi
probatori, operazione questa non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito l’affermazione consolidata di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimit la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Di qui la manifesta infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità.
Altrettanto generiche risultano le censure in punto di confisca, rispetto alle quali deve solo aggiungersi che eventuali contestazioni sul quantum della misura ablatoria ben potranno essere operate (e documentate) in sede esecutiva.
Resta solo da precisare che, alla data della sentenza impugnata (2 maggio 2023), non era ancora decorso il termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi, maturando il relativo termine, in assenza di sospensioni, il 29 giugno 2023. Né assume rilievo la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l’inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell’ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172).
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere quindi dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/04/2024