Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40633 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40633 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 27/10/2023, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 21/09/2021, che aveva condanNOME NOME COGNOME per il reato di cui all’articolo 5 d. Igs. 74/00 alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione e travisamento della prova.
Lamenta il ricorrente che erroneamente la sentenza di appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva a sua volta erroneamente ritenuto che il reato in parola si concretizzasse anche a prescindere dal fatto che le fatture state pagate o meno.
In realtà, in data 9/12/2016 il RAGIONE_SOCIALE e la ditta RAGIONE_SOCIALE giungevano a transazione per effetto della quale la somma dovuta dal debitore, inizialmente fatturata per euro 116.853,38, veniva ridotta ad euro 38.796,38.
Il COGNOME, successivamente, smarriva gli assegni di pagamento di detta transazione.
E’ quindi evidente l’errore sul quantum dell’imponibile IVA, poiché vi è computata anche l’originaria somma relativa alle fatture emesse nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, mai incassate, ciò che porta l’importo al di sotto della soglia di punibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va in primo luogo evidenziato come secondo questa Corte (Cass. Sez. 3, n. 38594 del 23/01/2018, M., Rv. 273958 – 01; Sez. 3, n. 35193 del 18/06/2019, COGNOME, n.m.), in tema di reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, l’emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta sicché egli non può dedurre il mancato pagamento della fattura né lo sconto bancario della fattura quale causa di forza maggiore o di mancanza dell’elemento soggettivo.
Tale notazione sarebbe già sufficiente per dichiarare la manifesta infondatezza del ricorso.
3. Nel caso di specie, inoltre, va considerato che il rapporto tra le parti è stato regolato da transazione. In proposito, l’articolo 1965 del codice civile stabilisce che «La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni, si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione RAGIONE_SOCIALE parti».
Gli effetti della transazione possono essere di natura dichiarativa o innovativa. Al riguardo, la sentenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, Sez. 3 civ., n. 16905 del 27 giugno 2018, ha chiarito che «(…) è possibile distinguere, con riferimento all’efficacia dell’atto sul rapporto preesistente, tra una transazione semplice ed una transazione novativa: con la specificazione che si ha transazione semplice nelle ipotesi in cui le parti si limitano a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, il quale, per quanto non ha formato oggetto di considerazione, permane immutato (Cass. 13/06/1980, n. 3769); si ha, invece, transazione novativa nell’ipotesi in cui le parti conseguono invece l’estinzione integrale del precedente rapporto, il quale viene sostituito con quanto scaturisce dall’accordo transattivo (Cass. n. 4008 del 2006). Più in particolare (Cass. 11/11/2016, n. 23064), l’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello origiNOME dall’accordo transattivo, in virtu’ della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell’ipotesi in cui sussista un’espressa manifestazione di volontà RAGIONE_SOCIALE parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero (Cass. 14/07/2011, n. 15444) se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell’accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso». Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, l’accordo transattivo intervenuto tra la “RAGIONE_SOCIALE” del RAGIONE_SOCIALE e l'”RAGIONE_SOCIALE” ha una evidente natura dichiarativa, poiché la riduzione del quantum dovuto dalla seconda alla prima trova comunque fondamento nel rapporto originario sussistente tra le parti.
In proposito, l’articolo 26, comma 2, del DPR n. 633 del 1972 stabilisce che «se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento
in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25».
Il successivo comma 3 prevede che la disposizione di cui al comma 2 «non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti».
Tanto premesso, nel caso di specie, la riduzione del prezzo convenuto costituisce presupposto per l’emissione della nota di variazione. Detta riduzione è avvenuta non per disposizione del giudice ma per accordo tra le parti. Trova, dunque, applicazione il succitato limite temporale di cui al citato comma 3 dell’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972 (in tal senso, sia pure priva di valore normativo, anche la Risposta ad interpello n. 387 del 20/09/2019 dell’RAGIONE_SOCIALE).
Sul punto della tempestività della nota di variazione, tuttavia, nulla deduce il ricorrente, esponendo così il ricorso ad una evidente genericità.
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2024.