Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27632 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27632 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 380 PU – 04/03/2025 R.G.N. 36691/2024
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso di NOME COGNOME nato a Chieti il 14/10/1975, avverso la sentenza in data 07/06/2024 del Tribunale di Piacenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 7 giugno 2024 il Tribunale di Piacenza ha condannato NOME COGNOME alle pene di legge per il reato dell’art. 10ter d.lgs. n. 74 del 2000, perchØ, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE non aveva versato l’IVA pari a euro 275.923, maturata nell’anno 2018, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo del 27 dicembre 2019.
Ricorre per saltum l’imputato per violazione di legge in relazione al reato dell’art. 10ter d.lgs. n. 74 del 2000.
Premesso che la norma punisce chiunque non versi, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta, ricorda che la giurisprudenza di legittimità, nel definire il perimetro applicativo della fattispecie, ha chiarito che essa concerne il mancato versamento dell’imposta indicata nel modello IVA al rigo VL38, dato che la norma non Ł strutturata intorno al debito effettivo, ma a quello dichiarato.
Sostiene che il Tribunale non ha applicato tale principio di diritto, ma ha scorrettamente individuato l’IVA dovuta e non versata, pari a euro 320.150, nella somma
indicata al rigo VL30, sebbene tale rigo rechi l’indicazione dell’IVA periodica e sia quindi irrilevante ai fini penali, e ha ritenuto formalmente errato l’importo indicato nel rigo VL32 pari a 1 euro, sul falso presupposto che sarebbe in contraddizione con la somma indicata nel rigo VL3, relativa alla determinazione dell’IVA dovuta o a credito per il periodo di imposta, pari a euro 320.151. Sostiene ancora che l’IVA a debito del rigo VL 32, pari a 1 euro, sia stata correttamente calcolata in ossequio alle istruzioni ministeriali, operando la differenza tra la somma degli importi a debito, come detto euro 320.151 (rigo VL3+da rigo VL20 a VL23) e la somma degli importi dei crediti pari ad euro 320.150 (rigo VL4+VL11 campi 1+da VL24 a VL31, incluso quindi il rigo VL30 riportante l’importo di euro 320.150).
Contesta dunque l’interpretazione del Giudice che ha attribuito alla norma un valore ‘sostanziale’, quando persegue esclusivamente condotte dichiarative illecite, di tipo ‘formale’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso Ł fondato.
E’ pacifico in giurisprudenza che il reato dell’art. 10ter d.lgs. n. 74 del 2000 di omesso versamento dell’I.V.A. sia un reato dichiarativo o formale in cui l’imposta dovuta Ł quella che risulta in base alla dichiarazione annuale e, dunque, quella indicata nel rigo VL38 della dichiarazione, non quella risultante dalle scritture contabili, mentre il giudice può prescindere dall’importo dichiarato, se esso non Ł giustificato dall’esame formale della dichiarazione stessa, altrimenti, in caso di difformità sostanziali e falsità, potrebbero configurarsi i piø gravi reati di cui agli artt. 2, 3, e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 (Sez. 3, n. 31367 del 21/04/2021, Agic, Rv. 282211 – 01; Sez. 3, n. 2563 del 18/05/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275686-01; Sez. 3, n. 14595 del 17/11/2017, dep. 2018, Strada, Rv. 272552-01; Sez. 3, n. 38487 del 21/04/2016, Reale, Rv. 268012 – 01).
In altri termini, il principio cui si ritiene ci si debba attenere nel valutare la condotta contestata, e che Ł stato richiamato peraltro sia dalla sentenza impugnata che dal ricorrente, Ł quello ripetutamente formulato da questa Corte, nel senso che deve guardarsi alla voce VL 38 relativa all’Iva dovuta (Sez. 3, n. 31367 del 2021, cit.) sia pure col ‘correttivo’ di dovere guardare alla dichiarazione nel suo complesso quando le voci indicate precedentemente non possano portare formalmente alla indicazione contenuta nella voce VL38; in tal senso deve infatti in particolare interpretarsi la affermazione di Sez. 3 n. 31179 del 29/05/2014, Comes, non mass., per cui ‘l’imposta dovuta non Ł quella indicata a debito in dichiarazione ma quella dovuta in base alla dichiarazione annuale’ posto che, diversamente, si farebbe luogo ad un controllo, non formale, ma sostanziale, in contrasto con la stessa struttura della fattispecie di cui all’art. 10ter ove il versamento, la cui omissione integra il reato, non va valutato rispetto a quanto dovuto a seguito del risultato di accertamenti esterni alla dichiarazione (come a esempio sulle annotazioni contabili) ma rispetto alla stessa dichiarazione (Sez. 3, n. 45731 del 12/07/2023, COGNOME, non mass.).
Se Ł così, risulta in contrasto con tale principio il modus procedendi seguito nella specie dal Tribunale che pare avere, nella sostanza, isolatamente considerato, quale voce da assumere a parametro di riferimento per l’Iva dovuta, il rigo VL 30 ove Ł stato indicato l’importo di euro 320.150,00 senza invece sottrarlo algebricamente, come dovuto sulla base delle stesse istruzioni per l’anno 2019, dall’importo di euro 320.151, indicato nel rigo VL 3, e non contestato dalla sentenza; al contrario, tale sottrazione avrebbe comportato il conseguente risultato finale pari ad euro 1,00, correttamente quindi indicato dal ricorrente nel rigo VL 32 e, corrispondentemente (posto che, nella specie, i crediti eventualmente
utilizzati di cui ai righi VL 34 e VL 35 sono stati pari a zero ed essendo gli interessi trimestrali dovuti di cui al rigo VL 36 anch’essi pari a zero), nel rigo VL38.
Nessuna contraddizione, quindi, come asserito dal Tribunale, pare ravvisabile tra importo indicato nel rigo VL3 e nei righi VL 32 e VL38 giacchØ, come appena detto, in osservanza delle stesse istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per l’anno di riferimento, dal valore del rigo VL3 Ł stato sottratto, in assenza di componenti, non indicate, di segno contrario, ai righi VL20 e seguenti, l’importo del sottocampo 1 del rigo VL30.
Ciò senza peraltro considerare che, in altra parte della sentenza, lo stesso Tribunale parrebbe avere poi considerato indebitamente, alla luce dei principi di cui sopra, la differenza tra l’importo indicato al rigo VL30 della dichiarazione, pari a euro 320.150 e l’importo complessivamente versato in esecuzione del piano rateale di pagamento pari a euro 60.108,86 con esclusione delle somme dovute a titolo di interessi.
Alla luce delle considerazioni svolte, si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchØ il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Così deciso, il 4 marzo 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME