Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1916 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1916 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, del foro di Milano, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 07/02/2023, il Tribunale di Mantova, esclusa la recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannava NOME COGNOME alla pena di mesi quattro di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, per aver omesso, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, di versare l’imposta sul valore aggiunto, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, dovuta per euro 1.267.070,00 relativamente all’anno di imposta 2016, applicando le pene accessorie di legge e disponendo confisca per equivalente nei confronti dell’imputato fino alla concorrenza del valore di euro 1.267.070,00.
Con sentenza del 04/12/2024, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, NOME COGNOME, tramite il difensore, propone ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in tema di omissione della motivazione.
In sintesi, lamenta la difesa che la Corte di appello ha omesso ogni critica valutativa delle doglianze della difesa, limitandosi a riaffermare i principi già espressi dal giudice di primo grado, senza entrare nel merito dei motivi di impugnazione.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 234 cod. proc. pen., in tema di valutazione delle prove documentali.
La difesa deduce che la Corte di appello è incorsa in un travisamento delle prove, non avendo compiutamente esaminato le prove documentali offerte dalla difesa al giudice di prime cure, le quali dimostravano che, per la RAGIONE_SOCIALE, l’unica e sola strada percorribile astrattamente per evitare il default sarebbe stata quella di aumentare le tariffe, nella impossibilità di ridurre ulteriormente i costi, nonché la consapevolezza e la volontà degli organi amministrativi della RAGIONE_SOCIALE di onorare le scadenze verso l’erario e di rientrare dall’esposizione accumulata, dovendo lo stato di decozione della RAGIONE_SOCIALE ravvisarsi nella crisi di NOME, committente unico della RAGIONE_SOCIALE, come affermato dal giudice di primo grado e obliterato dalla sentenza impugnata.
2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., in tema di travisamento della prova.
Lamenta la difesa che la sentenza impugnata non ha esposto i criteri utilizzati nella valutazione degli elementi di prova secondo lo standard probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
2.4. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge con riferimento all’applicazione dell’art. 45 cod. pen., il cui mancato riconoscimento era dovuto ad una frettolosa lettura delle risultanze istruttorie, così sottovalutando la reale situazione del tessuto Mantovano nel periodo dei fatti e delle tensioni determinate dallo stato di crisi.
2.5. Con il quinto motivo, deduce violazione di legge con riferimento all’applicazione dell’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, lamentando che la sentenza impugnata omette di prendere in considerazione il principio di contemperazione tra l’interesse erariale alla devoluzione dell’IVA allo Stato che l’imprenditore ha ricevuto da terzi per il riversannento allo Stato e che, quindi, non possono essere considerate risorse proprie, e la tutela dei livelli occupazionali e dell’ordine pubblico, – da ritenersi questi ultimi prevalenti sul primo.
Contesta, inoltre, il concetto di imposta comunitaria attribuito all’IVA dal giudice di primo grado, poiché l’U.E. non ha potestà impositiva, essendo i singoli Stati membri che possono autonomamente imporre e riscuotere i tributi che poi trasferiscono in parte all’Unione Europea per permetterne il funzionamento. Rispetto all’onere di accantonamento per adempiere all’obbligazione tributaria, precisa, in ogni caso, che è fatta salva l’ipotesi di crisi finanziaria in c l’imprenditore riesca a dimostrare che la crisi non sia a lui imputabile ed abbia investito improvvisamente l’azienda, nonostante abbia posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il patrimonio, dirette a recuperare le somme necessarie per l’adempimento dell’obbligazione tributaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, congiuntamente esaminati perché incentrati sul difetto di motivazione in tema di valutazione delle prove e sulla mancata applicazione dell’art. 45 cod. peli., sono inammissibili e, comunque, manifestamente infondati.
1.1. Iniziando dal primo motivo, la doglianza è del tutto generica, non essendo stati specificati quali fossero i motivi di appello non esaminati, senza un adeguato confronto con la sentenza impugnata. Deve essere ricordato sul punto che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del
15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via AVV_NOTAIO ed assoluta, dall’altro, esso esige pur sempre – a pena di inammissibilità del ricorso – che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti – s’intende – delle censure di legittimità (così motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).
1.2. Quanto agli ulteriori motivi relativi al travisamento delle prove circa le ragioni della crisi e circa l’esistenza dei presupposti per l’esimente di cui all’art 45 cod. pen., occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di reato di omesso versamento dell’IVA (Sez. 3, n. 23796 del 29/05/2019, Rv. 275967), la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrata la non addebitabilità all’imputato della crisi economica che ha investito l’impresa e non siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l’omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell’IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l’emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo. L’omesso versamento dell’IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo generico richiesto dall’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, atteso che l’obbligo del versamento prescinde dall’effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all’ordinario rischio di impresa (Sez. 3, n. 33430 del 16/06/2023, COGNOME, non mass.).
Dunque, sotto il profilo psicologico, secondo la giurisprudenza, nel reato di omesso versamento di Iva (art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000), ai fini dell’esclusione della colpevolezza, è irrilevante il mancato incasso dei crediti per inadempimento contrattuale e la conseguente crisi di liquidità del debitore alla
scadenza del termine fissato per il pagamento, atteso che l’obbligo del predetto versamento prescinde dall’effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all’ordinario rischio di impresa, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi (Sez. 3, n. 27202 del 19/05/2022, COGNOME, Rv. 283347; Sez. 3, n. 6506 del 24/09/2019, dep. 2020, Rv. 278909; Sez. 3, n. 2614 del 21/01/2014, Rv. 258595).
Nella fattispecie, la Corte territoriale, la cui decisione si salda con la sentenza di primo grado in unico corpo Motivazionale ricorrendo una ipotesi di doppia conforme, ha, senza vizi logici, evidenziato, contrariamente a quanto rappresentato nei motivi di ricorso, l’indubbia sussistenza del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice in capo all’imputato, dal momento che, a fronte di una crisi di liquidità che si protraeva da anni, poiché gli eventi dedotti dalla difesa (crisi delle aziende committenti ed ‘ essenzialmente della RAGIONE_SOCIALE, principale committente della RAGIONE_SOCIALE amministrata dal ricorrente) erano risalenti agli anni 2011 e seguenti (anni in cui, a partire dal 2014, era stato anche omesso il versamento dell’IVA), sino all’aprile 2018 in cui la RAGIONE_SOCIALE fu posta in liquidazione coatta amministrativa, l’imputato era nelle condizioni di adottare le azioni adeguate a fronteggiare la crisi finanziaria, considerando nelle scelte di politica imprenditoriale la necessità di adempiere all’obbligo tributario. Diversamente, il ricorrente non aveva fornito elementi atti a dimostrare di aver assunto iniziative atte a fronteggiare le difficoltà economiche con misure adeguate, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale. Tanto più che, nonostante un imponibile tale da generare un notevole debito IVA, superiore al milione di euro, e nonostante l’integrale pagamento delle fatture da parte delle committenti (che corrispondeva all’IVA da versare all’erario, dal momento che il costo del lavoro che rappresentava il 99% dei costi di bilancio non era soggetto ad IVA), il tributo interamente riscosso non era stato riversato all’Erario, preferendo la continuità aziendale: in tal modo, con la scelta di non pagare VIVA dovuta, doveva essere esclusa la forza maggiore, integrata da un evento imponderabile tale da annullare la signoria del soggetto sui propri comportamenti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’affermazione dei giudici di secondo grado è conforme agli insegnamenti di questa Corte, secondo i quali l’inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263128; conf. Sez. 3, n. 5467
del 05/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258055; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 5905 del 09/10/2013, dep. 2014, COGNOME, non mass.), posto che, altrimenti, la crisi di liquidità costituisce elemento che rientra nell’ordinario rischio di impresa e che non può certamente comportare l’inadempimento dell’obbligazione fiscale contratta con l’erario (v., ex multis, Sez. 3, n. 5804 del 08/01/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 2613 del 02/12/2022, dep. 2023, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, Canella, Rv. 276546, non massinnata sul punto).
1.3. Proprio perché la forza maggiore postula l’individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell’agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente, la giurisprudenza ha sempre escluso che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, COGNOME, Rv. 238986; nello stesso senso, Sez. 3, n. 3772 del 14/01/2022, COGNOME, non mass.).
E’ stato, inoltre, affermato che, anche in conseguenza della riscossione delle somme e dell’obbligo di accantonamento, la scelta di non pagare l’imposta dovuta prova il dolo: soprattutto quando risulti che al contempo si siano pagati altri debiti o che le somme, che avrebbero dovuto essere accantonate, siano state impiegate in altro; infatti, la scelta imprenditoriale attiene ai motivi delinquere e non può pertanto escludere la sussistenza del dolo (Sez. 3 n. 43599 del 09/09/2015, Mondini, Rv. 265262; nello stesso senso, Sez. 3, n. 30677 del 24/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Canella, Rv. 276546).
Nel caso in esame, deve allora escludersi la forza maggiore, anche putativa, non essendo emerso alcun fatto che possa far ritenere la scriminante come erroneamente supposta ai sensi dell’art. 59 cod. pen. (Sez. 3, n. 49803 del 18/05/2018, COGNOME, non mass.) ed essendo invece risultato che VIVA sia stata integralmente incassata, senza che le relative somme siano state accantonate, ma impiegate per altri scopi imprenditoriali; circostanza quest’ultima che, oltre a provare il dolo, dimostra che l’autore dell’omesso versamento si sia posto volontariamente nelle condizioni di non uniformarsi alla legge.
1.4. Quanto alla decisione di destinare le risorse finanziarie disponibili al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, e non al pagamento dei tributi erariali, deve essere ricordato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di reati tributari, l’omesso versamento dell’IVA non può essere giustificato, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l’ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che
impone l’adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 cod. civ.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 cod civ.), vige nel solo ambito del procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della par condicio creditorum, al fine di escludere l’elemento soggettivo del reato (Sez. 3, n. 52971 del 06/07/2018, Moffa, Rv. 274319).
1.5. Né, infine, la situazione così descritta può essere diversamente considerata alla luce delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (“Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”), il quale ha modificato l’articolo 13 del d.lgs. n. 74 del 2000 mediante l’inserimento di un comma 3-bis, secondo cui «i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autor dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi», giacché, in tutta evidenza, sulla base di quanto affermato dai giudici di merito, non sussistono nel caso di specie i presupposti affinché possa dedursi una crisi di liquidità quale causa di non punibilità dovuta alle cause normativamente indicate, trattandosi di crisi aziendale non sopravvenuta, ma conclamata e che si protraeva – aggravandosi progressivamente – dall’anno 2011 e l’omesso versamento dell’IVA si era già verificato negli anni 2014 e 2015.
In definitiva, dunque, a fronte di un percorso argomentativo privo di incongruenze motivazionali e coerente con gli indirizzi ermeneutici elaborati in questa materia, non vi è spazio per raccoglimento delle censure difensive, volte sostanzialmente a suggerire una non consentita rilettura degli elementi probatori, dovendosi ritenere invece adeguatamente argomentate sia la sussistenza del dolo che l’esclusione della forza maggiore rispetto al mancato versamento dell’IVA. Di qui l’infondatezza delle censure difensive.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1,
comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/11/2025.