Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37396 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37396 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. 1415/2025
NOME COGNOME
Relatore –
UP Ð 01/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOMENOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Caserta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte dÕappello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Con lÕimpugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale lÕimputata era stata condannata, alla pena di mesi sei di reclusione, perchŽ ritenuta responsabile del reato di cui allÕart. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, come diversamente qualificato il fatto originariamente contestato nel capo di imputazione quale violazione dellÕart. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere omesso il versamento dellÕiva per € 390.000,00.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso lÕimputata, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto lÕannullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui allÕart. 606 comma 1 lett. c),cod.proc.pen. in relazione allÕart. 178 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. nullitˆ della sentenza per tardiva notificazione al difensore delle conclusioni scritte del Procuratore generale, omessa motivazione sulla eccezione svolta tempestivamente prima dellÕudienza di trattazione cartolare.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dellÕart. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 521-522 cod.proc.pen., nullitˆ della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza. In sintesi, lÕimputata è stata tratta a giudizio per rispondere del reato di cui allÕart. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, dichiarazione infedele, mentre è stata condannata per il reato di cui allÕart. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, omesso versamento iva, senza modificazione del fatto per come emerso in istruttoria. La corte territoriale avrebbe disatteso la censura difensiva argomentando che la diversa qualificazione del fatto era prevedibile in quanto lÕomesso versamento era stato contestato Òin fattoÓ nellÕultima parte della descrizione dellÕimputazione e lÕimputata era stata in grado di svolgere le difese. Argomenta la difesa la diversitˆ del fatto contestato lˆ dove lÕoriginaria contestazione prevedeva lÕindicazione di elementi passivi inesistenti nella dichiarazione annuale dellÕiva, per effetto dei quali il debito iva veniva quantificato dallÕAgenzia delle entrate in € 417.304,00, e, tenuto conto dei versamenti periodici di € 27.115,35, residuava in debito iva di € 390.188,65, laddove la condotta per la quale lÕimputata è stata condannata, è lÕomesso versamento di € 390.188,65 per iva dovuta per lÕanno 2018, senza esposizione di alcun elemento passivo in dichiarazione. Diversa sarebbe la condotta: a fronte di una condotta avente ad oggetto una dichiarazione fiscale, lÕimputata sarebbe stata condannata per una condotta omissiva, con conseguente violazione dellÕart. 522 cod.proc.pen. e nullitˆ della sentenza.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dellÕart. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione allÕelemento soggettivo del reato, motivazione apparente in punto rilevanza della crisi di liquiditˆ.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ dei ricorsi.
Il difensore ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G. ed ha insistito nellÕaccoglimento del ricorso.
Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la nullitˆ della sentenza, ai sensi dellÕart. 178 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., in ragione del fatto che il giudizio di appello si era svolto in forma cartolare e che le conclusioni del
Procuratore generale erano state notificate tardivamente, oltre il termine concesso alla difesa per le proprie conclusioni, è infondato.
Sul tema la più recente giurisprudenza di legittimitˆ ha superato un orientamento, che è rimasto minoritario, secondo il quale nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell’imputato, prevista dall’art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un’ipotesi di nullitˆ generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez.5, n. 20885 del 28/4/2021, Rv. 281152; Sez.6, n. 7069 dell’8/2/2022, Rv. 282905; si veda anche Sez.4, n. 21066 del 5/5/2022, Rv. 283316), ed ha affermato che la tardiva trasmissione delle conclusioni depositate dal procuratore generale non integra di per sŽ una violazione del diritto di difesa, stante il carattere tassativo delle nullitˆ e l’assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, sicchŽ il ricorrente, che se ne dolga, ha l’onere di specificare il concreto pregiudizio che quel ritardo ha cagionato alle ragioni della difesa (Sez.5, n. 27419 del 17/2/2023, Rv. 285874; Sez.2, n. 34914 del 7/9/2021, Rv. 281941; Sez. 7, n. 32812 del 16/3/2023, Rv. 285331; Sez.2, n. 49964 del 14/11/2023, Rv. 285645; Sez.6, n. 30146 del 28/4/2023, Rv. 285040).
Dunque, la questione si sposta sul piano dellÕallegazione del concreto pregiudizio che il ritardo nel deposito delle conclusioni scritte ha cagionato alle ragioni della difesa (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, Rv. 286664 -01 in cui si è affermato che non è sufficiente lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un’effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all’esito del giudizio).
Quanto al caso in esame, il ricorrente ha solamente sollevato la tardiva trasmissione senza allegare il concreto pregiudizio alle ragioni della difesa derivanti dalla tardiva trasmissione. Consegue lÕinfondatezza del primo. motivo di ricorso.
Il secondo motivo di ricorso che deduce la nullitˆ della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza non è fondato.
La difesa lamenta la violazione dellÕart. 521 comma 2, cod.proc.pen. in quanto il giudice di primo grado, che ha proceduto ad una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato quale violazione dellÕart. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in quello di cui allÕart. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non avrebbe rilevato la diversitˆ del fatto come descritto nel capo di imputazione, con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero.
AllÕimputata era contestata la violazione dellÕart. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 Ð dichiarazione infedele Ð per avere indicato nella dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO, nel quadro VL, operazioni passive per € 417.304,00, inesistenti in quanto mai
eseguite, e cos’ evadendo lÕimposta Iva per € 390.188,65 (per effetto dellÕammontare indicato e quello periodicamente versato).
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha diversamente qualificato il fatto contestato quale omesso versamento iva, disattendendo la richiesta di modificazione del fatto, in quanto era immutata la condotta realizzata dallÕimputata ovverosia il non avere versato lÕiva dovuta, per lÕanno di imposta 2018, per un valore di oltre € 300.000,00, essendo perfettamente identici gli elementi ossia la societˆ debitrice, lÕanno di imposta e la condotta evasiva di omesso versamento dellÕiva, evidenziando che, dato non contestato il mancato versamento dellÕiva, lÕistruttoria dibattimentale si era concentrata sullÕ del tributo, bens’ sullÕeffettiva possibilitˆ per lÕimputata di adempiere allÕobbligazione tributaria per effetto della crisi di settore che aveva causato una fortissima contrazione commerciale e della iniziative intraprese per ripianare la esposizione debitoria anche attraverso la procedura di concordato preventivo.
La corte territoriale, con la sentenza impugnata, ha disatteso il motivo di appello con cui si lamentava la nullitˆ della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza argomentando che nel fatto contestato nellÕimputazione e segnatamente la parte terminale delle condotte contestate (cfr. tabella riportata in imputazione), risiedono tutti gli elementi del mancato versamento dellÕimposta iva per un importo superiore alla soglia di punibilitˆ, fatto sul quale lÕimputata si era difesa.
La decisione impugnata è corretta avendo i giudici territoriali fatto corretta applicazione dei principi in materia.
Si è, infatti, affermato che ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, l’entitˆ della somma da versare, costituente il debito IVA, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili (Sez. 3, n. 14595 del 17/11/2017, Strada, Rv. 272552) e l’imposta dovuta, di regola, è proprio quella indicata nel Quadro VL di tale dichiarazione, potendo, tuttavia, il giudice prescindere da tale importo, se esso non è giustificato dall’esame formale della dichiarazione stessa (Sez. 3, n. 2563 del 18/05/2018, Frucella, Rv. 275686).
Quella che rileva, ai fini dell’applicazione della norma incriminatrice, è lÕomesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, vale a dire quella risultante tenendo conto, tra l’altro, dei versamenti periodici effettuati in base a quanto riferito nella stessa dichiarazione, e che sia superiore alla soglia di punibilitˆ.
La ratio della meno grave ipotesi delittuosa prevista dall’art. 10 ter d.lgs. 74/2000 sta nel punire il contribuente che, pur essendosi riconosciuto debitore nei confronti dell’Erario, non versa quanto dal medesimo ritenuto dovuto: la sussistenza del reato in relazione al superamento della soglia di rilevanza penale
deve risultare ictu oculi evidente dalla dichiarazione presentata e non pu˜ postulare l’esito di un accertamento d’indagine aliunde espletato. Laddove quest’ultimo dimostri che la dichiarazione presentata è falsa, sussistendone gli estremi ricorreranno le ipotesi di reato dichiarative previste dagli artt. 2, 3 o 4 d.lgs. 74/2000, le quali potranno anche concorrere con il reato di omesso versamento, ma soltanto laddove questo sia, nella sua materialitˆ, sussistente, vale a dire quando la dichiarazione di per sŽ indichi (quantomeno) un’imposta dovuta superiore alla soglia di non punibilitˆ che non sia poi di fatto versata (Sez. 3, n. 31367 del 21/04/2021, Agic, Rv. 282211 Ð 01).
Tornando al caso in esame, il fatto descritto nellÕoriginaria contestazione enucleava tutti gli elementi costitutivi del delitto di omesso versamento dellÕiva: lÕindicazione nella dichiarazione ModNUMERO_DOCUMENTO, nel Quadro VL, lÕammontare dellÕimposta dovuta e dichiarata in € 417.304,00, lÕindicazione del versamento periodico di € 27.115,35 e lÕindicazione del mancato versamento di € 390.188,65. che risulta essere (ovvero non corrisposto).
Peraltro, come osservano i giudici del merito, la ricorrente, che si è difesa nei due gradi di giudizio, aveva incentrato la propria difesa calibrandola sulla fattispecie di omesso versamento iva, allegando la crisi economica quale causa del mancato adempimento dellÕobbligazione tributaria.
Va, rammentato, sul punto che le Sezioni Unite avevano affermato che Ç per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, s’ da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchŽ, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazioneÈ (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME Francesco, Rv. 205619 Ð 01). Ed ancora (SS.UU. n. 36651/2010, cit.) le Sezioni Unite hanno anche precisato che l’indagine finalizzata alla verifica della violazione del principio di correlazione non deve esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, in quanto, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, non vi è violazione quando l’imputato, attraverso lo sviluppo del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione.
La successiva giurisprudenza di legittimitˆ si è posta in linea di continuitˆ ed ha affermato, in modo altrettanto pacifico, che non pu˜ ravvisarsi in mutazione non consentita del fatto qualora quello ritenuto in sentenza, ancorchŽ diverso da
quello contestato con l’imputazione, poteva essere prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare in via eventuale una sua penale responsabilitˆ per reati meno gravi (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, COGNOME, Rv. 269569 Ð 01; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, COGNOME, Rv. 257782 Ð 01; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, COGNOME, Rv. 254888 Ð 01), ovvero sia stato a conoscenza dellÕimputato sulla base degli atti di indagine (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477 Ð 01).
L’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilitˆ di difesa dell’imputato: la nozione strutturale di “fatto” va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa (Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli, Rv. 257015 Ð 01).
Conclusivamente, nel caso in esame il fatto per cui la ricorrente ha riportato condanna era descritto nel capo di imputazione e rispetto a questo la stessa si è compiutamente difesa, sicchè la censura è sotto tutti i profili infondata.
Il terzo motivo di ricorso in punto rilevanza della crisi economica è meramente riproduttivo della stessa censura, giˆ disattesa dai giudici del merito, è inammissibile. I giudici territoriale hanno argomentato lÕinsussistenza dei presupposti per dare rilievo alla crisi economica, secondo i principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimitˆ, e ci˜ in quanto la ricorrente aveva accumulato un rilevante debito tributario, non avendo accantonato lÕimposta che poi avrebbe dovuto versare, in un contesto nel quale non aveva allegato idonea prova di avere fatto ricorso, anche con riserve personali, ad iniziative per farvi fronte tenuto conto che il debito tributario era risalente al 2019 e la societˆ era stata dichiarata fallita nel 2021.
Si impone il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos’ deciso il 01/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME