Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5185 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5185 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: NOME, nato a Legnano il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 16/05/2023, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’articolo 10ter d. lgs. 74/2000, alla pena di mesi 6 di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, lamenta motivazione apparente, carente, illogica e contraddittoria in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato. Evidenzia che la dichiarazione IVA per l’anno di imposta Ł stata presentata in un momento antecedente all’assunzione dell’incarico da parte dello NOME.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 10ter d.lgs. 74/2000, 45, 42, 43 c.p. e 27 cost. in relazione alla condanna emessa in assenza di elemento psicologico del reato. La sentenza non considera che l’imputato sarebbe stato di fatto impossibilitato a versare le somme dovute all’Erario a causa di una crisi acuta di liquidità. Nell’atto di appello del 18/07/2023 la difesa aveva inoltre evidenziato che la situazione economica della società all’epoca era tanto grave da aver portato prima alla messa in liquidazione della società nel maggio 2019 e poi al fallimento (dichiarato con sentenza del 20/12/2021); la procedura concorsuale veniva chiusa per mancanza di attivo il 14/06/2023. La situazione di incapienza della società era stata peraltro evidenziata anche nella sentenza di prime cure, il Tribunale aveva rilevato che era il sequestro delle somme depositate sui conti correnti della società aveva colpito l’esigua cifra di € 5.474,00.
2.3. Con il terzo motivo lamenta motivazione apparente in relazione alle circostanze attenuanti generiche.
In data 30 dicembre 2025 l’AVV_NOTAIO, per l’imputato, depositava memoria difensiva in cui contestava l’assegnazione del ricorso alla Settima Sezione Penale e insisteva nell’accoglimento del medesimo.
Ord. n. sez. 1573/2026
CC – 30/01/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
4. Il ricorso Ł inammissibile.
4.1. Il primo motivo Ł inammissibile.
A fronte della deduzione secondo cui la dichiarazione IVA per l’anno di imposta era stata presentata in un momento antecedente all’assunzione dell’incarico da parte dello COGNOME, la sentenza – nel rammentare che trattasi di reato punito a titolo di dolo generico – evidenzia come, alla scadenza del termine per l’inadempimento dell’obbligazione tributaria, lo NOME era l’unico soggetto obbligato ad effettuare il versamento e non ha provveduto in tal senso, neppure nei mesi successivi in cui ha continuato a ricoprire la carica di amministratore.
Questa Corte, sul punto, ha avuto modo di evidenziare come «risponde del reato di omesso versamento di IVA (art. 10ter , D.Lgs. 74 del 2000), quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze» (Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, COGNOME, Rv. 264882 – 01).
Il ricorrente nulla deduce in ordine all’effettuazione dei doverosi controlli contabili, con conseguente genericità della doglianza.
4.2. Il secondo motivo Ł del pari inammissibile.
Il ricorrente deduce che, con l’atto di appello, aveva evidenziato che l’omesso pagamento si risolveva in una scelta obbligata imposta dalla grave crisi di liquidità che aveva colpito la società RAGIONE_SOCIALE. L’imputato si era infatti trovato ad amministrare la società nel breve periodo intercorrente tra il 27/06/2017 e il 01 /10/2018, assumendo la carica pochi mesi prima della scadenza del termine per il pagamento dell’IVA dovuta per complessivi € 1.076.119,00 (pagg. 4 – 10 atto di appello).
Nell’atto di appello la difesa aveva inoltre evidenziato che la situazione economica della società all’epoca era tanto grave da aver portato prima alla messa in liquidazione della società nel maggio 2019 e poi al fallimento (dichiarato con sentenza del 20/12/2021); la procedura concorsuale veniva chiusa per mancanza di attivo il 14/06/2023.
La situazione di incapienza della società era stata peraltro evidenziata anche nella sentenza di prime cure, ove il Tribunale aveva rilevato che era il sequestro delle somme depositate sui conti correnti della società aveva colpito l’esigua cifra di € 5.474 e che per il resto la società risultava incapiente (pag. 2 sentenza Tribunale di Napoli).
Le richiamate circostanze, a detta del ricorrente, impedivano di ritenere che l’imputato avesse la concreta possibilità di adempiere al pagamento di € 1.076.119,00 in favore dell’Erario.
La Corte d’appello evidenzia sul punto come «non sono state documentate iniziative finalizzate alla corresponsione della soma dovuta all’Erario nel termine di Scadenza, ma Ł stata unicamente paventata una imprevedibile crisi di liquidità aziendale che lo NOME si sarebbe trovato a fronteggiare».
La coincisa motivazione della Corte territoriale impone una approfondita analisi del tessuto normativo.
L’articolo 13, comma 3bis , d. lgs. 74 del 2000 (introdotta dall’art. 1, lett. f), n. 3, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87) stabilisce che «i reati di cui agli articoli 10bis e 10ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente,
all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi».
Questa Corte ritiene che la citata causa di non punibilità sia applicabile retroattivamente, in quanto norma sostanziale piø favorevole. (Sez. 5, n. 16526 del 04/04/2025, COGNOME, Rv. 288123 – 01); tuttavia, ai fini del suo riconoscimento, spetta al contribuente indicare gli elementi specifici e le circostanze comprovanti la sua estraneità alla sopravvenuta e non transitoria crisi di liquidità (Sez. 5, n. 16526 del 04/04/2025, COGNOME, Rv. 288123 – 02).
Il Collegio rammenta che, per consolidato orientamento di questa Corte, occorre che la crisi di liquidità sia determinata da un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, secondo la diligenza dell’«agente modello» di settore, che esula dal dominio finalistico dell’agente e presuppone che egli non vi abbia in alcun modo dato causa (o concausa), sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento.
Si Ł ad esempio affermato (Sez. 3, n. 30626 del 13/10/2020, COGNOME, n.m.) che «al fine della dimostrazione della assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, occorre l’allegazione e la prova della non addebitabilità all’imputato della crisi economica che ha investito l’impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (cfr. Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, COGNOME, Rv. 259190; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 263128; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, COGNOME, Rv. 265262).
Per escludere la volontarietà della condotta Ł, dunque, necessaria la dimostrazione della riconducibilità dell’inadempimento alla obbligazione verso l’Erario a fatti non imputabili all’imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 263128; conf. Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, COGNOME NOME; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, COGNOME, Rv. 258055; Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014)», posto che, altrimenti, la crisi di liquidità costituisce elemento che «rientra nell’ordinario rischio di impresa e che non può certamente comportare l’inadempimento dell’obbligazione fiscale contratta con l’erario» (v., ex multis , Sez. 3, n. 2613 del 2/12/2022, dep. 2023, Consoli, n.m.; Sez. 3, 13/11/2018, n.12906, Canella, Rv. 276546, non massimata sul punto).
Nel caso in esame, il ricorrente ha documentato cartolarmente la circostanza di non aver dato causa alla crisi di liquidità.
Tuttavia, questa Corte ha anche affermato, come rammentato dalla stessa sentenza impugnata, che Ł altresì necessario che siano assolti da parte dell’imputato precisi «oneri di allegazione», che devono investire non solo l’aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l’azienda, ma anche «la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto» (Sez. 3, n. 46237 del 18/10/2022, Campana, n.m., che ribadisce i principi già espressi daSez. 3, n. 11035 del 9/11/2017, dep. 2018, Magon, n.m.).
Tale requisito, pur se non presente nel testo dell’articolo 13, comma 3bis , d. lgs. 74 del 2000, deve ritenersi ad esso immanente, in quanto la norma impone al giudice una accorta ponderazione tra rischio di impresa (che non può essere posto a carico della collettività e quindi impone che l’imprenditore si faccia carico di tutte le iniziative possibili, anche sul
proprio patrimonio personale, per fronteggiare la crisi) e tutela dal soggetto agente da vicende di mercato assolutamente imponderabili e dallo stesso ingovernabili, tali da determinare una crisi di liquidità non fronteggiabile con misure ordinarie e straordinarie.
Deve quindi affermarsi il principio secondo cui, in tema di reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter d. lgs. 74/2000, anche se la causa di non punibilità di cui all’articolo 13, comma 3-bis, del medesimo decreto, non menziona l’obbligo per l’imprenditore di farsi carico di tutte le iniziative possibili, anche sul proprio patrimonio personale, per fronteggiare la crisi, tale il requisito deve ritenersi immanente all’istituto, in quanto la norma impone al giudice una accorta ponderazione tra rischio di impresa (che non può essere posto a carico della collettività e quindi impone che l’imprenditore si faccia carico di tutte le iniziative possibili per fronteggiare la crisi) e tutela dal soggetto agente da vicende di mercato assolutamente imponderabili e dallo stesso ingovernabili, tali da determinare una crisi di liquidità non fronteggiabile con misure ordinarie e straordinarie.
La presenza di tale requisito, del pari a quelli della non transitorietà della crisi e della non imputabilità della stessa all’imprenditore, costituisce oggetto di un preciso onere di allegazione, la cui inottemperanza determina l’inammissibilità per genericità del ricorso.
Il ricorrente nulla aveva dedotto, nØ oggi nØ nell’atto di appello, in ordine a tale profilo, con conseguente inammissibilità della doglianza per genericità.
4.3. Il terzo motivo Ł manifestamente infondato.
Quanto alle attenuanti generiche, non considera la sedimentata giurisprudenza della Corte, la quale ritiene che le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioŁ tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piø incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, COGNOME); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, n.m.).
Inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62bis cod. pen., al giudice di merito non Ł richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non Ł neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma Ł sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).
Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis , disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non Ø piø sufficiente il solo
stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01)».
Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto l’insussistenza di positivi elementi di valutazione, evidenziando la gravità del reato e del danno patito dall’Erario, posto che il fatto era di gran lunga al di sopra della soglia di punibilità, evidenziando anche che «la condotta dell’imputato susseguente al reato non si Ł rivelata in alcun modo protesa alla organizzazione delle risorse disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria ».
La motivazione non Ł illogica nØ apparente, nØ del resto, anche in sede di ricorso, l’imputato ha allegato elementi suscettibili di diversa considerazione (tali non potendosi certamente ritenere l’incensuratezza e l’avere assunto da poco la carica amministrativa).
Non può quindi che concludersi nel senso della inammissibilità del ricorso.
Tenu4to altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME