Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9509 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9509 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITTORIO VENETO il 04/05/1967
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RG 26586/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per omesso versa delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipenden 2016 e per l’anno 2017;
Rilevato che l’imputato eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione con ri al diniego dell’art. 131-bis cod. pen. (primo motivo), al diniego dell’attenuante dell cod. pen. (secondo motivo), all’entità della pena (terzo motivo);
Ritenuto, quanto al primo motivo, che la causa di proscioglimento è stata negata per l’a della condotta, confermata dallo stesso imputato che ha giustificato la scelta omis l’esigenza, stante la crisi di liquidità, di pagare gli stipendi;
Rilevato che l’abitualità della condotta è stata stimata come fattore prevalente rispe dedotti dall’imputato del minimo discostamento dalla soglia di punibilità e del su pagamento dimostrato dal conseguimento del DURC;
Rilevato, quanto al secondo motivo, che la Corte territoriale ha evidenziato che l contributiva di euro 12.002,69 per il 2016 e di euro 10.822,66 per il 2017 è stata sign reiterata con un danno non modico per l’ente previdenziale, non certamente trascurabile
Rilevato, quanto al terzo motivo, che la pena di mesi 4 di reclusione ed euro 1.600 di stata solidamente giustificata con riferimento a tutti i passaggi, e in particolare con all’aumento per la recidiva dell’art. 99, quarto comma, cod. pen.;
Ritenuto che la motivazione della sentenza sia completa e immune da censure;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevat declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’ spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa d ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente