Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11771 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11771 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Tagikistan il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03-03-2022 della Corte di appello di Venezia; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell’art. comma 8, D.L. n. 137 del 2020 senza discussione orale; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre per la cassazione della sentenza emessa in data 3 Marzo 2022 con la quale la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 14 settembre 2015 dal Tribunale di Verona, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per l’episodio relativo al novembre 2010 perché estinto per intervenuta prescrizione e, concesse le circostanze attenuanti generiche giudicate equivalenti alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Al ricorrente si rimprovera (artt. 81 cpv. cod. pen. e 2, comma 1 e 1-bis, L. n. 638 del 1983 e succ. modif.) di aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso / commesse quale amministratore unico della ditta “RAGIONE_SOCIALE“, omesso di versare all’INPS le ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni di lavoratori dipendenti per i mesi da novembre 2010 al novembre 2012, per un importo complessivo pari a Euro 614.520,00. In Verona, nel periodo sopra indicato. Recidiva reiterata infraquinquennale.
Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato ad unico motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al computo del termine di prescrizione del reato.
In sintesi, il ricorrente sostiene che, in applicazione del principio affermato dalla Corte d’appello per ritenere prescritto il reato relativo alla mensilità novembre 2010, dovevano essere ritenuti prescritti anche gli altri reati.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che la Corte d’appello ha correttamente calcolato i termini di prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il contrasto esistente tra la prospettazione del ricorrente (che eccepisce la prescrizione) e la decisione della Corte d’appello (che ha limitato l’ambito temporale di operatività della causa estintiva) risiede in una diversa valutazione attribuita alla struttura dell’incriminazione, che è stata oggetto di una modifica normativa intervenuta dopo la commissione dei fatti da parte dell’imputato.
L’art. 3, comma sesto, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha, infatti, modificato la struttura del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto dall’art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983.
Mentre, in precedenza, il reato si perfezionava attraverso condotte omissive che si consumavano mensilmente, a prescindere, quindi, da qualsiasi soglia di rilevanza penale, invece, a seguito della modifica apportata alla struttura del reato dall’art. 3, comma sesto, del d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro 10.000 annui, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si configura come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell’ultima mensilità (Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 268308 01).
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, come modificato dalla legge n. 8 del 2016, ha, dunque, una struttura unitaria (v., anche, Sez. 3, n. 35589 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 268115 – 01), con la conseguenza che, per i reati commessi anteriormente alla modifica normativa ex lege n. 8 del 2016, il giudice deve verificare – trovandosi al cospetto di un fatto storico che costituiva e, a determinate condizione, costituisce reato (continuità del tipo di illecito) – quale sia la normativa applicabile in ossequio al principio del favor rei.
Per determinare la normativa applicabile (lex mitior), è, allora, necessario stabilire quale sia la norma penale più favorevole ed essa va individuata in quella dalla cui applicazione derivano al reo, in concreto, conseguenze giuridiche meno gravose: questo perché l’art. 2, comma terzo, cod. pen. esige che dall’applicazione di una data legge, tra quelle che si sono succedute nel tempo, l’autore riceva un trattamento più mite di quello che gli deriverebbe dall’applicazione dell’altra.
Ne consegue che la lex mitior eccettuati i casi di semplice soluzione in cui venga in rilievo il solo trattamento sanzionatorio (quando la modifica riguardi, cioè, la maggiore o minore sanzione prevista per un fatto di reato rimasto identico) o quando la modifica riguardi un elemento del fatto incidente direttamente sulla configurabilità o meno dell’illecito – dovrà essere individuata tenendo conto della specifica situazione concreta sub iudice, ossia confrontando i risultati che discenderebbero dall’applicazione dell’una o dell’altra legge.
Nel caso in esame, la Corte d’appello ha direttamente applicato la nuova normativa e, nel fare ciò, ha dichiarato prescritto soltanto il reato commesso nel corso dell’annualità 2010.
Applicando, invece, la norma penale in vigore prima della modifica dell’art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983 ad opera dell’art. 3, comma sesto, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare prescritte anche tutte le omissioni contributive commesse sino alla data del 16 dicembre 2011 (la sentenza d’appello è del 3 marzo 2022), residuando non prescritti i soli reati relativi alle omissioni contributive commesse nel corso dell’anno 2012, rispetto alle quali soltanto avrebbe dovuto determinare la pena applicabile nel caso concreto (violazioni che, comunque, prescindevano dalla soglia di rilevanza penale dell’omissione, in quanto, individuata la lex mitior, la stessa deve essere applicata per intero, non potendosi fare uso di una terza legge derivante dall’applicazione promiscua dell’una e dell’altra che si sono succedute nel tempo), mentre, invece, ha individuato due reati, comprensivi però di una molteplicità di omissioni contributive (da dicembre 2010 a novembre 2011 e cioè ben dodici) che la Corte territoriale, in applicazione della precedente normativa, avrebbe dovuto dichiarare senz’altro prescritte e che sono state, con evidenza, tenute presenti per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Né la Corte di merito ha enunciato le ragioni per le quali la normativa sopravvenuta fosse stata, in concreto, ritenuta applicabile in quanto più favorevole per l’imputato che, invece, reclama, sulla base della vecchia, una maggiore estensione temporale del termine utile a prescrivere al fine di usufruire della causa di non punibilità in margini più ampi.
Tutto ciò comporta la parziale fondatezza del motivo di ricorso, con la conseguenza che esso, sottraendosi alla sanzione dell’inammissibilità, consente ai termini di prescrizione di decorrere sino alla data della presente pronuncia.
Prendendo, quindi, in considerazione, quanto alle mensilità che sono ricomprese nella forbice della prescrizione, l’ultima e la prima mensilità per le quali il termine di prescrizione è decorso alla data della presente decisione, ne deriva che l’omissione contributiva dell’ottobre 2012 (ultima della serie e relativa alla mensilità di settembre 2012) si è prescritta in data 16 gennaio 2023 (dovendosi calcolare, in presenza della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., il termine di anni dieci per il decorso della prescrizione massima, al quale termine deve aggiungersi l’unica sospensione di tre mesi prevista dall’art. 2, comma 1-bis, ultimo periodo, legge n. 638 del 1983 e che rappresenta il termine concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento delle ritenute), mentre quella del novembre 2010 (prima della serie e relativa alla mensilità di ottobre 2010) si è prescritta in data 16 febbraio 2021, cosicché quelle intermedie (ossia le mensilità dal 16 dicembre 2010 al 16 settembre 2012) si sono prescritte, secondo le rispettive scadenze mensili, dal 16 marzo 2021 al 16 dicembre 2022).
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine alle omissioni contributive relative alle mensilità da novembre 2010 ad ottobre 2012, perché i corrispondenti reati sono estinti per prescrizione.
Per l’omissione contributiva della mensilità di novembre 2012, unico reato non prescritto alla data della presente pronuncia, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per la determinazione della pena.
Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato relativa a tale ultima mensilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alle mensilità da novembre 2010 ad ottobre 2012, perché i corrispondenti reati sono estinti per prescrizione e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per la determinazione della pena relativa alla mensilità di novembre 2012;
Visto l’articolo 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato relativa a tale ultima mensilità.
Così deciso il 18/01/2023