Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34371 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34371 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato in CINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/12/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 23/12/2024 con la quale, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, h dichiarato prescritti i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2, comma 1 bis, D.L. 4 commessi dal gennaio al dicembre 2015 e dal gennaio al dicembre 2016, e rideterminato la pena per la residua imputazione concernente la medesima violazione, non avendo la ricorrente, nella qualità di datore di lavoro e di rappresentante della RAGIONE_SOCIALE omonima, versato i contr previdenziali da gennaio a dicembre 2017 in misura superiore alla soglia, in mesi due d reclusione ed euro 270 di multa, concedendo il beneficio della non menzione della condanna.
1.1. La ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione di legge e viz della motivazione in ordine alla valutazione dell’elemento soggettivo, essendo stato costretto non versare le ritenute operate sulle retribuzioni a causa di oggettive condizioni di diff economica dell’impresa di cui è legale rappresentante.
1.2. Con un secondo motivo di ricorso si duole della mancata notifica delle diffide pagamento da parte dell’ente, di cui la Corte d’appello si è limitata a constatare la spedizion non l’effettiva ricezione,
1.3. Con il terzo motivo, lamenta il diniego di conversione della pena detentiva in pe pecuniaria, ritenendo, erroneamente, che la concessione della sospensione condizionale della pena sia ostativa ad una valutazione delle condizioni soggettive e oggettive dell’imputato.
Il Procuratore Generale pr . esso questa Corte,. con requisitoria scritta, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In ordine alla prima doglianza, si ribadisce che secondo l’orientamento giurisprudenzial consolidato, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali oper sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 D.L. n. 463 del 1983, conv n. 638 del 1983) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere versamenti dovuti, sicchè non rileva, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la circostanz il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far front ritenuti più urgenti (Sez.3, n. 3705 del 19/12/2013, Rv. 258056 – 01). Si è quindi specifi che il dolo generico è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovut ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà econom abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività di impresa, e di pretermetter versamento delle ritenute all’erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esis
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all’atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbl contributivo, anche se ciò comporta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro int ammontare (Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Rv. 271189; Sez.3, n. 36421 del 16/05/2019, Rv. 276683; Sez. F, n. 23939 del 11/08/2020, Rv. 279539).
Nel caso in disamina, il giudice a quo, con riferimento alla residua imputazione concernente l’anno 2017, ha evidenziato che il reato emerge dai modelli autodichiarativi denominati DM 10, la cui presentazione equivale all’attestazione della corresponsione ai dipendenti della ditt retribuzioni ivi indicate e che il mancato versamento dei contributi previdenziali ineren retribuzioni corrisposte per un lasso di tempo esteso è elemento sintomatico della sussistenza del dolo generico. Ne segue che non rileva sotto il profilo dell’elemento soggettivo del rea la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse fin per far fronte a debiti ritenuti più urgenti – questione dedotta dal ricorrente, peraltro, generico e aspecifico.
Quanto alla seconda doglianza, si precisa che la notifica dell’avvenuto accertamento della violazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE non è elemento costitutivo del reato, il quale punisce la condo di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavo sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, di cui al comma 1, per un importo superiore a e 10.000 annui. Inoltre, si è specificato, quanto alla seconda parte della previsione dell’a comma 1 bis, DL. 463/1983, che il versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazio csui .1Av , GLYPH c014o j-‘u4″‘.t-· costituisce una causa di nati punibilità. Pertanto, la notifica dell’avvenuto accertamento d violazione di cui all’art. 2, comma GLYPH del d.l. 12 settembre 1983, n. 473, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 – che rileva ai fini dell’eventuale applicazio della causa di non punibilità del reato a seguito della corresponsione dell’importo dovuto termine di tre mesi dal momento in cui l’indagato o l’imputato risulti posto compiutamente conoscenza del periodo di omesso versamento, dell’importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento nonché della stessa possibilità di fruire della causa di non punibilità – non presuppon la necessaria iscrizione a ruolo dei relativi crediti ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.lgs. 26 1999, n. 46, che attiene al procedimento dì riscossione coattiva degli importi dovuti e n 8 assume rilevanza a fini penali (Sez.3, 41056 del 18/06/2019, Rv. 27783). Ne segue che, ai fini della configurazione del dolo, la consapevolezza dell’omissione di pagamento si possa inferire dalle stesse auto-dichiarazioni contenute nei modelli DM 10, sicché non può dedursi l’assenza del dolo dalla Mancata conoscenza della diffida ad adempiere posto che – come in giurisprudenza si affermato – nel caso in cui non risulti regolarmente effettuata tale notifica dell’av accertamento, l’imputato ha comunque la possibilità di fruire della causa di non punibilità quanto il decreto di citazione contiene l’indicazione di tutti gli elementi essenziali (Sez 44529 del 16/05/2018, Rv. 274695).
E’, invece, fondato il terzo motivo di ricorso. Si premette, al riguardo, che in tema di sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia d
altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 61-bis, legge 24 novembre 198 n. 689, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 1Ci ottobre 2022, n. 150, non si e ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazi per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all’art. 2, quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicaz della norma più favorevole all’imputato (Sez.3, n. 33149 del 07/06/2024, Rv. 286751, in motivazione, la Corte ha aggiunto che i criteri cui occorre fare riferimento, in tal cas l’applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive sono quelli stabiliti dall comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo scaturente dalla modifica apportata dall’art. 4, comma 1, lett. a, legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di disciplin normative differenti, che darebbero altrimenti origine a una “tertia lex” non prevista legislatore, con conseguente violazione del principio di legalità. Conforme, Sez. n. 45583 del 03/12/2024, Rv. 287354 – 01).
Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter disporre la sostituz della pena detentiva breve di mesi due di reclusione con la richiesta pena pecuniaria sostituti evidenziando che il giudice di primo grado aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ritenendo, erroneamente, tale beneficio ostativo con la richiesta sostituzione ai sensi dell’art. 545 bis cod. proc. pen.
Deve, dunque, essere annullata la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’applicabilità delle sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio alla Cor appéllo di Perugia. Dichiari inammissibile il ricdrso nel resto.
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Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’applicabilità delle sanzion sostitutive con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissi il ricorso nel resto.
Così deciso all’udienza del 26/09/2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente