Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32682 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32682 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 15/07/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 23/01/2024 dalla Corte d’Appello di Tonno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
oggi,i 9 ASO. 21i24
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23/01/2024, la Corte d’Appello di Torino ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 1, cod. pen., e confermando nel resto) sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Verbania, in data 07/02/2021, nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al reato continuato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per gli anni 2016 e 2017, a lui ascritto in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo dei propri difensori, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità del dichiarazioni della teste COGNOME NOME, escussa in sostituzione della teste COGNOME NOME senza alcuna revoca dell’ammissione di quest’ultima. Si censura
l’assimilazione della fattispecie all’art. 507 cod. proc. pen., in quanto nessun riferimento a tale articolo era stato mai effettuato dal giudice di primo grado, che neppure aveva revocato l’ammissione della COGNOME
2.2. Violazione degli artt. 195 e 499 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni della teste COGNOME. Si censura la decisione della Corte territoriale, in quanto la P,COGNOME era stata dal primo giudice illegittimamente autorizzata a consultare atti non a sua firma e a testimoniare su fatti non a sua conoscenza.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo.
Si censura la sentenza in quanto la Corte territoriale – pur avendo condivisibilmente dissentito dall’impostazione del primo giudice (volta a valorizzare, a sostegno della condanna, le scelte imprenditoriali del RAGIONE_SOCIALE) – non aveva adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del dolo, avendo in particolare omesso ogni apprezzamento in punto di esigibilità soggettiva, alla luce di quanto dedotto con i motivi di appello in ordine alla situazione di crisi dell’impresa (crollo del fatturato, minimo utile evidenziato dai bilanci 2015/2017, impossibilità di accedere al credito bancario, revoca degli affidamenti, ecc.) e alla successiva adesione, da parte del RAGIONE_SOCIALE – con il miglioramento della situazione societaria – alla definizione agevolata (“Rottamazione quater”, comprensiva dei debiti previdenziali per cui è causa, con regolare pagamento delle prime rate).
2.4. Erronea applicazione della norma incriminatrice con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo. Si censura la valorizzazione dei c.d. Modelli DM10 quali documenti attestanti l’integrale pagamento delle retribuzioni, che invece era pacificamente avvenuto in modo parziale e con ritardo: ciò avrebbe dovuto far ritenere sussistente il mancato versamento in misura percentuale sugli acconti versati.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio. Si censura la sentenza per non essersi la Corte attestata sui minimi edittali, senza adeguata motivazione.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la manifesta infondatezza dei due primi motivi alla luce dei precedenti citati, e delle altre doglianze attesa la sufficienza del dolo generico, l’irrilevanza del pagamento parziale degli stipendi e la configurabilità del reato qualora l’agente decida di effettuare tali pagamenti e di preservare le risorse aziendali, pretermettendo il versamento dei contributi. Si richiama altresì la giurisprudenza in tema di
motivazione sulla pena, per concludere nel senso della manifesta infondatezza della relativa doglianza.
Con memoria tempestivamente trasmessa, la difesa replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve anzitutto precisarsi che la rinuncia alla trattazione orale, comunicata dai difensori del COGNOME, è del tutto priva di effetti. Vanno qui ribadite le considerazioni svolte da una recente decisione di questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 25812 del 19/05/2023, COGNOME), secondo cui «laddove si ammettesse la possibilità di rinunciare alla discussione orale non sarebbe possibile rispettare i termini previsti per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall’instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall’art. 111, secondo comma, Cost. (Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207)».
La fondatezza del terzo motivo di ricorso, alla luce di quanto verrà di qui a breve esposto, impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Torino.
I primi due motivi di ricorso, con cui la difesa ricorrente ha contestato la legittimità dell’acquisizione del contributo dichiarativo della teste COGNOME – sia perché escussa nonostante ella non fosse stata inserita nella lista testimoniale della difesa, sia perché illegittimamente autorizzata, durante l’escussione, a consultare atti non a sua firma – sono infondati.
3.1. Quanto alla prima questione, emerge dalla sentenza di primo grado (pag. 3) che il Tribunale di Verbania aveva autorizzato la sostituzione del teste indicato in lista (COGNOME NOME, responsabile del procedimento) con COGNOME NOME, ovvero con il funzionario che si era in concreto occupato dell’istruttoria della pratica amministrativa presso la sede provinciale dell’INPS. La Corte territoriale, dal canto proprio, ha rigettato il corrispondente motivo di appello valorizzando, in primo luogo, il fatto che la COGNOME aveva partecipato all’attività di controllo culminata nella contestazione degli omessi versamenti.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Su tali univoche basi, non contestate dalla difesa quanto al coinvolgimento della COGNOME negli accertamenti, la piena legittimità della escussione testimoniale di quest’ultima trae fondamento dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «la deposizione di un testimone o di un consulente tecnico esaminato in sostituzione di altro indicato nella lista di cui all’art. 468 cod. proc. pen. è utilizzabile, se l’esame è ritualmen
condotto e le dichiarazioni rese sono pertinenti alle circostanze indicate nella lista stessa» (Sez. 2, n. 7245 del 27/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278508 – 01. In senso conforme, cfr. ad es. Sez. 2, n. 36791 del 20/10/2006, COGNOME, Rv. 235038 – 01).
Risulta quindi del tutto ultroneo soffermarsi sulle ulteriori argomentazioni della Corte territoriale, imperniate sull’art. 507 cod. proc. peli. (argomentazioni censurate dalla difesa ricorrente per la mancanza di un’ordinanza di integrazione istruttoria ai sensi del predetto articolo): deve infatti ritenersi del tutto adegua e sufficiente, il richiamo alla sostituzione del teste originariamente indicato co altro a conoscenza dei fatti, avendo partecipato alle operazioni di controllo e verifica.
2.2. Quanto alla seconda questione, viene in rilievo l’altrettanto consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di esame testimoniale, per autorizzare l’ufficiale o l’agente di P.G. a consultare “documenti da lui redatti” non è richiesto che questi li abbia personalmente redatti o sottoscritti, in quanto è sufficiente che abbia partecipato alle operazioni cui la documentazione si riferisce ovvero che tali operazioni siano state effettuate dall’ufficio di appartenenza» (Sez. 3, n. 15056 del 25/02/2009, COGNOME, Rv. 243406 – 01. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 5, n. 22115 del 22/03/2022, COGNOME, Rv. 283438 – 02, secondo la quale «in tema di prova testimoniale, il testimone (nella specie, un appartenente alla polizia giudiziaria) può essere autorizzato a consultare, in aiuto alla memoria, documenti da lui non formalmente redatti o sottoscritti, purché abbia partecipato alle operazioni, agli scambi o ai rapporti cui gli stessi si riferiscono»).
Si tratta di un indirizzo pacificamente applicabile alla fattispecie in esame, nella quale – come già in precedenza accennato – il coinvolgimento della COGNOME nelle operazioni di verifica costituisce un dato rimasto privo di specifica ed adeguata confutazione.
Sono invece fondate le censure difensive concernenti la omessa valutazione delle deduzioni svolte a sostegno del difetto ch colpevolezza del COGNOME.
4.1. E’ anzitutto opportuno porre in evidenza che, per ciò che specificamente riguarda tale ordine di doglianze, non si è in presenza di una vera e propria “doppia conforme” (cfr. sul punto Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01, secondo la quale «ricorre la cd. ‘doppia conforme’ quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati ne valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale»). La Corte territoriale ha invero preso nettamente le distanze dal nucleo centrale delle
argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado, costituito dal fatto che il COGNOME era tenuto ad assumersi il rischio imprenditoriale della scelta di entrare nella RAGIONE_SOCIALE in un momento in cui la realtà aziendale era già compromessa finanziariamente ed economicamente, e della conseguente impossibilità di effettuare, per sofferenza di cassa, i dovuti versamenti previdenziali (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado).
In particolare, la Corte d’Appello ha in primo luogo osservato (sulla scorta della deposizione del consulente finanziario cui si era rivolto il COGNOME, al momento dell’acquisizione del controllo della società) che il ricorrente non aveva ragione di attendersi una perdurante stagnazione del fatturato aziendale, alla luce delle rassicurazioni ricevute dal cliente più importante circa l’aumento degli ordinativi e la richiesta – che avrebbe comportato investimenti nel ciclo produttivo di una superiore qualità del materiale. Inoltre, ed anzi soprattutto, si è posto in evidenza che l’impostazione non condivisa “darebbe la stura al rischio di un improprio sindacato del giudice penale su scelte imprenditoriali assolutamente lecite e ingenererebbe una potenziale impropria connessione tra l’eventuale infelice esito di tali scelte e l’affermazione di penale responsabilità” (cfr. pag. della sentenza impugnata).
Tanto premesso, la Corte territoriale ha peraltro confermato la condanna del COGNOME richiamando alcuni arresti giurisprudenziali che escludono la possibilità di invocare l’art. 51 cod. pen. in presenza di una situazione economica di difficoltà (tra le pronunce richiamate, cfr. Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Agozzino, Rv. 271189 – 01, secondo cui «il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all’erario, essendo suo onere quel ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle retribuzioni in mod da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare»).
4.2. Ad avviso del Collegio, colgono nel segno le censure difensive imperniate sul fatto che la Corte territoriale, pur avendo condivisibilmente preso le distanze dalla valorizzazione, operata del Tribunale, della scelta imprenditoriale di acquisire il controllo della società, non ha poi proceduto alla necessaria, effettiva disamina delle allegazioni difensive volte a comprovare non solo che la crisi imprenditoriale non era in alcun modo addebitabile al COGNOME, ma anche che sussistevano
•
una pluralità di elementi significativi sul piano della effettiva rimproverabilità, ricorrente, degli omessi versamenti.
A sostegno di tale assunto, la difesa ha espressamente richiamato una pronuncia (Sez. 3, n. 20725 del 27/03/2018, tra l’altro citata anche dal giudice di primo grado) che, dopo aver richiamato e condiviso i principi consolidati in materia, ha altresì affermato (§ 5 della motivazione) che «costituisce costante indirizzo di legittimità anche quello per cui, nel reato in esame, l’imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi concreto (Sez. 3, n. 20266 dell’8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190)».
In tale prospettiva ermeneutica, la difesa ha fondatamente lamentato la mancata valutazione delle allegazioni difensive, e della documentazione allegata, concernenti la importante crisi preceduta dal crollo del fatturato che aveva colpito la società, costretta a lavorare in perdita in regime di mono -committenza per un unico cliente (che neppure aveva rispettato il budget previsto): si è fatto riferimento, tra l’altro, alla impossibilità di accedere al credito bancario, alla revoc degli affidamenti, agli elevati tassi applicati da altro istituto di credito (cfr. p 11-12 del ricorso, in cui si lamenta altresì la mancata considerazione del fatto che il COGNOME aveva successivamente aderito – in una più favorevole situazione societaria – alla “Rottamazione Quater” comprensiva anche dei debiti previdenziali oggetto del processo).
L’assoluto silenzio motivazionale su tali allegazioni, potenzialmente idonee ad incidere sulla complessiva valutazione della vicenda, alla luce della elaborazione giurisprudenziale da ultimo richiamata (la difesa ha sottolineato, tra l’altro, la richiesta di assoluzione formulata dal P.M. in sede di conclusioni del giudizio di primo grado), impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, risultando assorbite le ulteriori censure formulate nell’interesse del COGNOME.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.
Così deciso il 15 glio 2024