Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39695 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39695 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13/06/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto, per il reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso in Castelvetrano il 29/01/2023;
Ritenuto che i fatti di reato in contestazione, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, risultando dimostrato che NOME ometteva di versare la somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle ammende, nel termine di trenta giorni dalla sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;
Ritenuto che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Palermo è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prova dell’impossibilità di versare la cauzione per indisponibilità di risorse economiche, comporta «un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall’apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza » (Sez. 5, n. 38729 del 03/04/2014, Okpere, Rv. 262208 – 01);
che la documentazione reddittuale prodotta è stata valutata dai giudici di merito che hanno escluso che l’imputato fosse in condizioni di assoluta indigenza e che hanno rilevato come egli non aveva assunto alcuna iniziativa, prima della scadenza dei termini per il versamento, al fine di rappresentare la propria situazione di difficoltà economica o di richiedere riduzioni e rateazioni;
che ai fini dell’elemento psicologico, l’illecito contravvenzionale può essere sorretto anche solo dalla colpa, sicché le censure sulla carenza di dolo sono del tutto inammissibili (Sez. 5, n. 2769 del 01/10/2014, dep. 2015, Maiorana, Rv. 262721 – 01);
che, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici, le considerazioni del ricorrente risultano di portata esclusivamente rivalutativa;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il Consigliere ettensore
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Il Preside e