Omesso Versamento Cauzione: la Sola Indigenza non Basta per Escludere il Reato
L’omesso versamento cauzione è una fattispecie di reato che solleva questioni delicate, specialmente quando l’inadempimento è legato a una presunta impossibilità economica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti, stabilendo che la semplice affermazione di essere indigenti non è sufficiente a escludere la responsabilità penale. È necessario che il soggetto dimostri di essersi attivato concretamente per tentare di adempiere, anche parzialmente, all’obbligo imposto.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale e, successivamente, della Corte di Appello, per il reato previsto dall’art. 76, comma 4, del D.Lgs. 159/2011. Tale norma punisce chi, sottoposto a una misura di prevenzione, non versa la cauzione stabilita dal giudice. Nel caso di specie, la Corte di Appello, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena in quattro mesi di arresto. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato la sua impossibilità di versare la somma di 2.000,00 euro a causa del suo stato di indigenza.
Le Ragioni del Ricorso e l’Omesso Versamento Cauzione
Il nucleo del ricorso si fondava sull’idea che lo stato di povertà rendesse l’adempimento impossibile e, di conseguenza, non potesse configurarsi il reato di omesso versamento cauzione. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse violato la legge penale per non aver dato il giusto peso a questa circostanza oggettiva, che avrebbe dovuto escludere la colpevolezza dell’imputato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno sottolineato un aspetto cruciale della condotta dell’imputato: la sua totale passività. Dal momento della sua scarcerazione fino alla scadenza del termine per il pagamento, l’interessato non ha intrapreso alcuna iniziativa per onorare il suo debito con la giustizia. La Corte ha osservato che egli non si è attivato ‘in alcun modo, in un tempo congruo, per adempiere all’obbligo di versamento’. In particolare, non ha nemmeno avanzato una proposta di rateizzazione dell’importo dovuto. Questa completa inerzia, secondo la Cassazione, è stata correttamente interpretata dalla Corte territoriale come un elemento a sostegno dell’affermazione di responsabilità, rendendo irrilevante la mera allegazione dello stato di indigenza.
Conclusioni
L’ordinanza in esame stabilisce un principio di diritto di notevole importanza pratica: per escludere la responsabilità per il reato di omesso versamento cauzione, non è sufficiente affermare la propria impossibilità economica. È richiesto un comportamento attivo da parte del soggetto obbligato, che dimostri la sua buona fede e la sua volontà di rispettare, per quanto possibile, le prescrizioni del giudice. La richiesta di un piano di rateizzazione o altre iniziative simili costituiscono la prova che l’inadempimento non deriva da una semplice negligenza o volontà di sottrarsi all’obbligo, ma da una reale difficoltà. In assenza di tali sforzi, la condotta omissiva viene considerata penalmente rilevante, confermando la condanna.
È sufficiente dichiararsi indigente per evitare la condanna per l’omesso versamento della cauzione?
No, secondo la Corte di Cassazione la semplice affermazione dello stato di indigenza non è sufficiente. È necessario dimostrare di essersi attivati per cercare di adempiere all’obbligo, anche solo in parte.
Cosa avrebbe dovuto fare l’imputato per dimostrare la sua impossibilità a pagare?
L’imputato avrebbe dovuto tenere una condotta attiva, ad esempio proponendo un piano di rateizzazione dell’importo dovuto, per dimostrare la sua volontà di adempiere all’obbligo nonostante le difficoltà economiche.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione sul ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10143 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10143 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 07/03/1968
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
PREMESSO
che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione resa in data 26 gennaio 2022 dal Tribunale di Catania, in composizione monocratica, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME nella misura di quattro mesi di arresto in relazione al reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011;
VISTO
il ricorso proposto dall’interessato, per il tramite del difensore, con il quale denuncia l’inosservanza della legge penale per non avere tenuto conto la Corte di appello dell’impossibilità, da parte dell’imputato, di adempiere al versamento della cauzione di euro 2.000,00 impostagli dal giudice della prevenzione, stante la sua indigenza;
CONSIDERATO
che la Corte territoriale ha correttamente valorizzato, a sostegno dell’affermazione di responsabilità a carico dell’imputato, la circostanza che, dalla sua uscita dal carcere alla scadenza del termine per versare la cauzione, egli non si sia attivato in alcun modo, in un tempo congruo, per adempiere all’obbligo di versamento, neppure attraverso una proposta di rateizzazione dell’importo dovuto;
RITENUTO
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente