Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5434 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5434 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROCCAFORTE DEL GRECO il 17/10/1966
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso, e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorrente NOME COGNOME è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ha omesso di versare, nel termine indicato, la prescritta cauzione di euro 3.000,00;
Considerato che egli lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla conferma del giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sostenendo di avere dedotto, con l’atto di appello, di non avere provveduto al pagamento della cauzione in conseguenza delle proprie precarie condizioni economiche e che i giudici di merito hanno disatteso le sue allegazioni attraverso un percorso argomentativo manifestamente illogico, così venendo meno all’onere di accertare la sussistenza, in positivo ed in negativo, di tutti gli eleme costitutivi del reato in contestazione e, in particolare, della causa di giustificazione d stato di necessità;
Rilevato che l’obiezione non coglie nel segno, dovendosi considerare, in punto di fatto, che l’odierno ricorrente, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, non ha fornito convenienti riscontri a suffragio dell’affermazione concernente la precarietà dell proprie condizioni economiche e la conseguente impossibilità di versare la cauzione e che non ha fornito alcuna prova circa la propria impossibilità di adempiere, essendosi limitato a produrre un certificato di disoccupazione;
Ritenuto che l’imputato, quindi, si è limitato a richiamare una generica ed indimostrata condizione di indigenza, ovvero ad esprimere considerazioni che non valgono – secondo quanto statuito dalla Corte di appello di Reggio Calabria attraverso considerazioni scevre da fratture sul piano razionale e coerenti con le evidenze istruttorie- a comprovare l’impossibilità economica di effettuare il prescritto versamento;
Considerato, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel senso di ritenere provato, al cospetto di situazioni del tipo di quella in esam l’elemento soggettivo della contravvenzione, in quanto tale ascrivibile anche a titolo d mera colpa. Invero, se da un canto è pacifico che, come attestato dalla stessa Corte di appello, l’impossibilità economica di far fronte all’obbligo della cauzione, imposta in sed di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall’inosservanza di tale obb
ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell’impu nel momento in cui si è verificata l’inottemperanza, gravando su quest’ultimo soltan onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento (Sez. 5, n. 3831 05/07/2016, COGNOME, Rv. 267857), non può trascurarsi, per converso, che l’oner allegazione non può ritenersi soddisfatto con la sola affermazione dello stato di ind (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, COGNOME, Rv. 242325), richiedendosi, invec rappresentazione di circostanze di fatto idonee a concretizzare tale condizione (Sez 34128 del 04/07/2014, COGNOME, Rv. 260843; Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Alma Rv. 262266);
Rilevato, inoltre, che la Corte territoriale ha escluso la concedibilità delle in attenuanti generiche per l’assenza di positivi elementi valutabili al riguardo ed in dei numerosi precedenti penali risultanti a carico dell’imputato;
Considerato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizi motivazione, in realtà sollecita una (inammissibile) diversa valutazione degli el processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo;
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa d ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.