Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2309 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2309 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GELA il 15/12/1958
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorrente NOME COGNOME è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza (Gela), ha omesso di versare, nel termine indicato, la prescritta cauzione di euro 500,00;
Considerato che egli lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo di avere dedotto, con l’atto di appello, di non avere provveduto al pagamento della cauzione in conseguenza delle proprie precarie condizioni economiche, e che i giudici di merito hanno disatteso le sue allegazioni attraverso un percorso argonnentativo manifestamente illogico, così venendo meno all’onere di accertare la sussistenza, in positivo ed in negativo, di tutti gli elementi costitutivi del reato in contestazione particolare, della causa di giustificazione dello stato di necessità;
Rilevato che l’obiezione non coglie nel segno, dovendosi considerare, in punto di fatto, che l’odierno ricorrente, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, non ha fornito convenienti riscontri a suffragio dell’affermazione concernente la precarietà del proprie condizioni economiche e la conseguente impossibilità di versare la cauzione, che appare, vieppiù, resistita dall’esito degli accertamenti espletati, dai quali è emerso, l’altro, che egli vive abitualmente dei proventi di attività delittuose e che non ha fo alcuna prova circa la propria impossibilità di adempiere, tenuto anche conto della ammontare non particolarmente elevato della fissata cauzione;
Ritenuto che NOME COGNOME per contro, si è limitato a richiamare una generica ed indimostrata condizione di indigenza, ovvero ad esprimere considerazioni che non valgono – secondo quanto statuito dalla Corte di appello di Caltanissetta attraverso considerazioni scevre da fratture sul piano razionale e coerenti con le evidenze istruttor – a comprovare l’impossibilità economica di effettuare il prescritto versamento;
Considerato, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel senso di ritenere provato, al cospetto di situazioni del tipo di quella in esa l’elemento soggettivo della contravvenzione, in quanto tale ascrivibile anche a titolo mera colpa. Invero, se da un canto è pacifico che, come attestato dalla stessa Corte di appello, l’impossibilità economica di far fronte all’obbligo della cauzione, imposta in se di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall’inosservanza di tale ob
ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell’imputato nel momento in cui si è verificata l’inottemperanza, gravando su quest’ultimo soltanto un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento (Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, COGNOME, Rv. 267857), non può trascurarsi, per converso, che l’onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto con la sola affermazione dello stato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, COGNOME, Rv. 242325), richiedendosi, invece, la rappresentazione di circostanze di fatto idonee a concretizzare tale condizione (Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843; Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Alma, Rv. 262266);
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.