Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39704 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39704 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d. ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la decisione del 20 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Trapani aveva condannato NOME COGNOME alla pena di sei mesi di arresto per il reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 (omesso pagamento della cauzione di 300,00 euro imposta con decreto del Tribunale di Prevenzione di Trapani reso in data 28 febbraio 2020).
Osservava la Corte di merito che, anche ad ammettere la grave situazione reddituale dello COGNOME‘ – che per l’anno 2020 non risultava neppure documentalmente provata, concernendo la certificazione ISEE prodotta l’anno di imposta 2022 – doveva rilevarsi che il predetto, nel procedimento di prevenzione, non aveva mai allegato la propria impossibilità di adempimento causata da mancanza di disponibilità economica, né aveva dimostrato la volontà di rateizzazione del debito, in quanto la sua affermazione di aver presentato la relativa richiesta, non al Tribunale competente, ma all’autorità di polizia preposta ai controlli, non era stata confermata dai verbalizzanti escussi.
La condotta descritta, ad avviso dei giudici distrettuali, si caratterizzava, in conclusione, per grave negligenza e imprudenza, atteggiamento psicologico sufficiente ad integrare un reato contravvenzionale come quello contestato.
Ha presentato ricorso l’interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione.
Si duole, in sintesi, il difensore del ricorrente che la Corte di appello, come il primo giudice, abbia disatteso le emergenze istruttorie, testimoniali (ufficiale p.g. ADORNO) e documentali (certificazione ISEE del 2022), comprovanti lo stato di indigenza dell’imputato al momento della scadenza del termine per adempiere.
Evidenzia, inoltre, che la certificazione ISEE, rilasciata nel 2022, concerneva i redditi dei due anni precedenti, sicché doveva considerarsi errata l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale, anche a voler ammettere la gravità della situazione reddituale dello COGNOME‘, essa, per l’anno 2020, non risultava “neppure documentalmente provata” poiché l’ISEE afferiva all’anno 2022.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, presentata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, perciò, rigettato.
Secondo la tradizionale lezione di legittimità, l’impossibilità economica di far fronte all’obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall’inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell’imputato nel momento in cui si è verificata l’inottemperanza, gravaRdo su quest’ultimo soltanto un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento. (tra molte, Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857 – 01); onere che, peraltro, comprende anche la facoltà di richiedere indagini volte ad acquisire elementi dai quali risulti che la materiale impossibilità di adempiere abbia i caratteri dell’assolutezza e non sia preordinata o colposamente determinata (Sez. 5, n. 38729 del 03/04/2014, Okpere, Rv. 262208 – 01).
La Corte di appello ha escluso che l’imputato abbia assolto all’onere di allegazione a lui incombente, sostenendo l’inconferenza della certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) prodotta dalla difesa, in quanto relativa all’anno 2022, mentre l’obbligo di versare la cauzione avrebbe dovuto essere adempiuto nel 2020.
L’affermazione pecca di imprecisione, perché, ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 , “i redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU”.
Siccome, nella specie, la DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) versata in atti risulta presentata in data 7 gennaio 2022, è evidente, già da un punto di vista logico-temporale, che essa non avrebbe potuto afferire a redditi e situazione patrimoniale familiari di quell’anno di imposta, ma, come previsto dal citato D.P.C.M., a redditi e situazione patrimoniale riferibili, “al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU”, vale a dire al 2020, ossia l’anno nel corso del quale COGNOME avrebbe dovuto versare la cauzione de qua.
Ritiene il Collegio, tuttavia, che il travisamento documentale – messo in luce in ricorso – non assuma rilevanza tale da disarticolare la complessiva tenuta della motivazione.
Ed infatti, essa, integrata da quella di primo grado, tende, piuttosto, a sottolineare, non irragionevolmente, quali univoci indicatori dell’aspetto gravemente colposo della condotta ascritta all’imputato, da un lato, l’esiguità oggettiva dell’importo (soli 300,00 euro) che l’imputato sarebbe stato tenuto a versare (entro novanta giorni dall’inizio di esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, risalente al 27 luglio 2020); dall’altro, l’inescusabil
inerzia del predetto, il quale, nonostante la sua pacifica capacità di lavoro, non aveva fornito alcuna dimostrazione di essersi attivato per la ricerca di una qualsivoglia soluzione lavorativa e neppure si era avvalso della possibilità, concessagli dalla legge, di dilazionare in alcune rate il pur esiguo importo da pagare.
Al riguardo, la Corte di merito ha, tra l’altro, sottolineato, senza che l difesa abbia in ricorso formulato controdeduzioni, che la asserita richiesta di rateizzazione, che lo COGNOME‘ avrebbe formulato oralmente presso l’autorità preposta al controllo sulla misura, non era stata affatto confermata dagli operanti sentiti in dibattimento.
Sulla base del non manifestamente illogico ragionamento sviluppato nei termini esposti, si reputa, allora, coerente la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale circa il mancato assolvimento, da parte dell’imputato, dell’onere di allegare fatti specifici dai quali poter evincere che la sua materiale impossibilità d adempiere si sia presentata, nella specie, con i caratteri dell’assolutezza e non sia stata preordinata o colposamente determinata.
Il ricorso, a parte il fondato, ma non decisivo rilievo di cui si è detto, limita a reiterare i motivi di gravame adeguatamente confutati dalla Corte di merito, senza, tuttavia, assumere una posizione specificamente critica sui due indicatori della condotta colposa apprezzati dalla Corte medesima, viceversa insistendo sull’effettività della richiesta di rateizzazione che l’imputato avrebb avanzato, e che, però, non è risultata dimostrata nel giudizio di merito.
Dal rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024