Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32499 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
GLYPH Visti gli atti e la sentenza impugnata;
I
letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ha omesso di versare, nel termine indicato, la prescritta cauzione;
che COGNOME lamenta, con entrambi i motivi, che, avendo egli dedotto, con l’atto di appello, di non avere provveduto al pagamento della cauzione in conseguenza delle proprie precarie condizioni economiche, i giudici di merito abbiano disatteso le sue allegazioni attraverso un percorso argomentativo manifestamente illogico, così venendo meno all’onere di accertare la sussistenza, in positivo ed in negativo, di tutti gli elementi costitutivi del reato contestazione e, in particolare, della causa di giustificazione dello stato di necessità;
che l’obiezione non coglie nel segno, dovendosi considerare, in punto di fatto, che COGNOME, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, non ha fornito convenienti riscontri a suffragio dell’affermazione concernente la precarietà delle proprie condizioni economiche e la conseguente impossibilità di versare la cauzione, determinata nella misura di 4.000 euro, che appare, vieppiù, resistita dall’esito degli accertamenti espletati, dai quali è emerso, tra l’altro, che egli, intestatario di tre automezzi, ha donato, poco prima di essere sottoposto alla misura di prevenzione personale, una cospicua somma, un immobile del quale era comproprietario ed ha successivamente svolto regolare attività lavorativa;
che il ricorrente, per contro, si è limitato a richiamare una generica ed indimostrata condizione di indigenza, ovvero ad esprimere considerazioni che non valgono, secondo quanto statuito dalla Corte di appello attraverso considerazioni scevre da fratture sul piano razionale e coerenti con le evidenze istruttorie, a comprovare l’impossibilità economica di effettuare il prescritto versamento;
che, in diritto, va segnalato che la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel senso di ritenere provato, al cospetto di situazioni del tipo di quella in esame, l’elemento soggettivo della contravvenzione, in quanto tale ascrivibile anche a titolo di mera colpa;
che, invero, se, da un canto, è pacifico che, come attestato dalla stessa Corte di appello, «L’impossibilità economica di far fronte all’obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall’inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di
accertare la reale condizione economica dell’imputato nel momento in cui si è verificata l’inottemperanza, gravando su quest’ultimo soltanto un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento» (Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, COGNOME, Rv. 267857), non può trascurarsi, per converso, che l’onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto con la sola affermazione dello stato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, COGNOME, Rv. 242325), richiedendosi, invece, la rappresentazione di circostanze di fatto idonee a concretizzare tale condizione (Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, COGNOME, Rv. 260843; Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Alma, Rv. 262266);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23/05/2024.