Omesso invio denunce INPS: quando la contestazione sul CCNL non ferma il processo penale
L’omesso invio denunce INPS è una violazione che può avere conseguenze penali per gli amministratori di una società. Ma cosa succede se l’omissione deriva da una controversia sull’inquadramento contrattuale dei dipendenti? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che l’attività effettivamente svolta prevale sulla classificazione formale e che il procedimento penale non si arresta in attesa della definizione di un contenzioso amministrativo. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Applicazione Errata del CCNL
Il caso riguarda due amministratori di una società condannati in primo grado e in appello per il reato di omesso invio denunce INPS. La società applicava ai propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dei panificatori artigiani. Tuttavia, a seguito di un’ispezione, l’Ispettorato del Lavoro aveva contestato tale inquadramento, sostenendo che l’attività principale svolta non era quella di panificazione, bensì di ristorazione.
L’accertamento si basava su prove concrete: l’osservazione diretta dell’attività di preparazione e servizio di pietanze sul posto, le dichiarazioni dei lavoratori e la documentazione aziendale, come le lettere di assunzione che indicavano qualifiche di ‘cameriere di ristorante’, ‘cameriere di sala’ e ‘cuoco di ristorante’. Di conseguenza, secondo l’accusa, il CCNL corretto da applicare era quello dei Pubblici Esercizi/Turismo Confcommercio.
Il Ricorso in Cassazione: le argomentazioni della difesa
Gli amministratori hanno presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza d’appello. La loro difesa si basava su due punti principali:
1. Corretto inquadramento: Sostenevano di aver correttamente inquadrato i dipendenti secondo il contratto dei panificatori.
2. Sospensione del procedimento: Affermavano che il procedimento penale avrebbe dovuto essere sospeso fino alla conclusione dell’iter amministrativo o giudiziario volto a contestare l’accertamento dell’Ispettorato del Lavoro, dato che non vi era stata una specifica richiesta dall’INPS.
Omesso invio denunce INPS: la decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che le lamentele degli imputati fossero ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero tentativi di ridiscutere la valutazione dei fatti già correttamente operata dai giudici di merito, cosa non consentita in sede di legittimità.
La Corretta Qualificazione dell’Attività Lavorativa
La Corte ha confermato che i giudici di merito avevano correttamente accertato la natura dell’attività aziendale. Le prove raccolte dall’Ispettorato del Lavoro dimostravano in modo inequivocabile che l’impresa svolgeva un’attività di ristorazione. Pertanto, l’applicazione del CCNL dei panificatori era errata e l’obbligo di inviare le denunce mensili all’INPS sulla base del corretto inquadramento era pienamente sussistente.
L’Autonomia del Procedimento Penale
Un punto cruciale della decisione riguarda la richiesta di sospensione del processo. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la legge non prevede la sospensione del procedimento penale in attesa della conclusione di un iter amministrativo. Il processo penale per l’omesso invio denunce INPS prosegue autonomamente, indipendentemente da eventuali contenziosi sull’inquadramento contributivo.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta distinzione tra il giudizio di fatto e quello di legittimità. La ricostruzione dei fatti, basata su prove documentali e testimoniali (verbale dell’Ispettorato, dichiarazioni, lettere di assunzione), è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. La Cassazione non può riesaminare tali elementi, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta corretta e priva di vizi logici. L’attività effettiva di ristorazione era stata provata, rendendo irrilevante la classificazione formale data dall’azienda. Inoltre, l’assenza di una norma che imponga la sospensione del processo penale in attesa di quello amministrativo ha reso la relativa richiesta infondata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti insegnamenti pratici per gli imprenditori e gli amministratori di società:
1. Prevalenza della sostanza sulla forma: Ai fini degli obblighi contributivi e previdenziali, ciò che conta è l’attività concretamente ed effettivamente svolta, non l’inquadramento formale o il CCNL che l’azienda decide di applicare. È fondamentale assicurarsi che il contratto collettivo corrisponda alla reale natura dell’impresa.
2. Autonomia del diritto penale: Una contestazione amministrativa o tributaria non blocca automaticamente un procedimento penale che nasce dagli stessi fatti. L’omesso invio denunce INPS è un reato che viene perseguito indipendentemente dall’esito di altre controversie.
L’omesso invio delle denunce mensili obbligatorie all’INPS costituisce reato?
Sì, la Corte ha confermato la condanna per il reato previsto, tra gli altri, dall’art. 37 della Legge n. 689 del 1981, per l’omesso invio all’INPS delle denunce mensili obbligatorie.
Un contenzioso amministrativo sull’inquadramento contrattuale dei dipendenti può sospendere il procedimento penale per omessa denuncia all’INPS?
No, la Corte ha specificato che la legge non prevede una sospensione del procedimento penale in attesa della conclusione dell’iter amministrativo o giudiziario relativo alla contestazione dell’accertamento dell’Ispettorato del Lavoro.
Come si determina il corretto contratto collettivo (CCNL) da applicare ai dipendenti?
Secondo la sentenza, il CCNL corretto si determina in base all’attività effettivamente svolta nell’esercizio (in questo caso, ristorazione), come riscontrato attraverso osservazione diretta, dichiarazioni dei lavoratori e documentazione relativa alle assunzioni, e non in base alla qualifica formale data dall’azienda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2806 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2806 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PESARO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PESARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che con sentenza in data 19 dicembre 2022 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza in data 14 luglio 2020 del Tribunale di Pesaro che aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME alle pene di legge per il reato degli art. 81 cpv, 110 cod. pen. e 37 legge n. 68 del 1981, per omesso invio all’RAGIONE_SOCIALE delle denunce mensili obbligatorie,
Rilevato che con un unico motivo di ricorso gli imputati hanno lamentato il vizio del motivazione, sostenendo di aver correttamente inquadrato i loro dipendenti secondo il contratto dei panificatori artigiani e precisando che non vi era stata una specifica richiesta dell’RAGIONE_SOCIALE, cui il procedimento doveva rimanere sospeso fino a quando non fosse terminato l’iter amministrativo e/o giudiziario finalizzato alla contestazione di quanto accertato dall’Ispettor del lavoro,
Considerato che il motivo non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da me doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica argomentazioni a base della sentenza impugnata: i Giudici di merito hanno accertato sulla base del verbale dell’Ispettorato RAGIONE_SOCIALE Lavoro che la società, nella quale i ricorrenti avevano rivesti qualifica di amministratori, applicava il CCNL RAGIONE_SOCIALE invece che quello di RAGIONE_SOCIALE che sarebbe stato corretto applicare, coerentemente all’attività di ristorazione effettivamente svolta nell’esercizio, e poi riscontrata, di preparazione e serv sul posto di pietanze, sulla base dell’osservazione diretta, delle dichiarazioni dei lavoratori, comunicazioni obbligatorie trasmesse dalla società e delle lettere di assunzione dei dipendenti con qualifiche di cameriere di ristorante, cameriere di sala e cuoco di ristorante;
Rilevato che la legge non prevede una sospensione del procedimento penale in attesa della conclusione dell’iter amministrativo e che in ogni caso i ricorrenti non hanno allega sopravvenienze a loro favorevoli;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere de spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente