Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9024 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9024 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Senegal il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d’appello di Salerno
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; l’AVV_NOTAIO ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno confermava la condanna di NOME COGNOME per i resti di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. poiché deteneva per la vendita una serie di borse di marca contraffatte.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 178 cod. proc. pen.): il decreto di citazione a giudizio in primo grado e tutti gli atti conseguenti sarebbero nulli a causa de ll’ omesso svolgimento dell’interrogatorio richiesto dalla difesa del ricorrente in seguito alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari; l’interrogatorio non sarebbe stato svolto a causa dell’omessa notifica dell’ avviso
emesso dalla Procura; la nullità, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, non poteva considerarsi sanata in relazione al fatto che il difensore, regolarmente notiziato, non aveva avvisato l’imputato, non essendo egli gravato da alcun onere di comunicazione.
Poiché il NOME COGNOME non era stato raggiunto né dalla notifica ‘diretta’ né da quella ‘sostitutiva’ ex art. 164 cod. proc. pen., doveva ritenersi che lo stesso non fosse mai venuto a conoscenza della citazione per rendere l’interrogatorio ; si allegava che l ‘ eccezione era stata tempestivamente dedotta nel corso del primo grado di giudizio, con memoria del 15 gennaio 2019, e reiterata con eccezione proposta all’udienza del 17 gennaio 2019, ma che il Tribunale aveva omesso ogni pronuncia sul punto;
2.2. violazione di legge (art. 474 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del ‘ falso grossolano ‘ riconoscibile a causa della macroscopica contraffazione;
2.3. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen., art. 712 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della condotta di ricettazione nel meno grave reato previsto dall’art. 712 cod. pen.;
2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità prevista dell’ art. 131bis cod. pen.: i precedenti vantati sarebbero risalenti e, dunque, non ostativi;
2.5. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria; la motivazione sarebbe carente anche tenuto conto della risalenza dei precedenti;
2.6. violazione di legge (art. 62bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.7. Le ragioni del ricorso sono state ribadite con memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
1.1. Il Collegio riafferma che l’omesso espletamento dell’interrogatorio richiesto dall’indagato a seguito della notifica dell’avviso di cui all’art. 415bis cod. proc. pen. determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che, in quanto tale, non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen. (tra le altre: Sez. 1, n. 30358 del 03/07/2025, Sitariu, Rv. 288483 -01; Sez. 2, n. NUMERO_DOCUMENTO del 03/07/2014, Acquavite, Rv. 260786 – 01).
Nel caso in esame l’invito a rendere interrogatorio è stato notificato al difensore non in via sostitutiva, ma diretta; COGNOME non veniva raggiunto da alcuna notifica e non veniva dichiarato irreperibile.
L ‘effettuazione dell’interrogatorio condiziona la legittimità della procedura ed il suo mancato espletamento genera una lesione del diritto di difesa che produce la nullità – di tipo generale ed a regime intermedio – degli atti susseguenti, dunque sia del decreto che dispone il giudizio che delle sentenze di primo grado e di appello.
Nel caso in esame l ‘ omessa notifica della citazione dell’indagato per rendere l’interrogatori o richiesto ha generato l ‘ illegittimità denunciata impedendo l ‘ effettuazione dell ‘ atto.
La nullità in questione è stata tempestivamente eccepita nel corso degli atti preliminari alla celebrazione del dibattimento ed è stata reiteratamente dedotta sia con l ‘ atto di appello che con il ricorso per cassazione, sicché non può ritenersi sanata.
Devono, pertanto, essere annullate entrambe le sentenze di merito ed anche il decreto di citazione a giudizio, mentre gli atti devono essere trasmessi per la prosecuzione del procedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
Si chiarisce, a margine, che la dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per l’omessa assunzione dell’interrogatorio tempestivamente richiesto dall’indagato ai sensi dell’art. 415bis cod. proc. pen. non inficia gli atti procedimentali precedenti e, pertanto, non richiede il rinnovo dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari (Sez. 3, n. 19120 del 06/04/2016, C., Rv. 267249 – 01).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, la sentenza di primo grado e il decreto di citazione a giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
Così deciso, il giorno 12 febbraio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME