Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17187 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17187 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il 04/04/1974;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 26/06/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha respinto il reclamo proposto, nell’interesse di NOMECOGNOME avverso il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza di Padova che aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria ex art. 35-ter Ord. pen., relativa al periodo di carcerazione da lui sofferta sino al giorno 15 aprile 2021.
Avverso tale ordinanza il condannato, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per suo annullamento.
2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di omesso esame poiché il Tribunale di sorveglianza non si è pronunciato sul reclamo proposto in relazione al periodo di carcerazione sofferto successivamente al 15 aprile 2021 presso il carcere di Padova, rispetto al quale il magistrato di sorveglianza aveva respinto la domanda di indennizzo.
2.2. Il difensore del ricorrente in data 17 febbraio 2025 ha depositato memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il procedimento, originariamente incardinato presso la VII Sezione della Corte, è stato poi assegnato a questa Sezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Invero, come dedotto dal ricorrente, il reclamo aveva ad oggetto unicamente la carcerazione sofferta a decorrere dal giorno 15 aprile 2021 (respinto dal magistrato di sorveglianza), mentre il Tribunale di sorveglianza non ha valutato detto periodo avendo pronunciato soltanto rispetto a quello precedente, incorrendo in tal modo nel lamentato vizio di omesso esame.
3. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al
Tribunale di sorveglianza di Venezia per esame del reclamo in relazione al periodo di detenzione successivo al giorno 15 aprile 2021.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Venezia.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2025.