Omesso Deposito Scritture Contabili: Quando la Difesa è Inefficace
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di reati fallimentari: l’omesso deposito scritture contabili a seguito di un ordine del tribunale costituisce un reato autonomo, e difendersi sostenendo la loro corretta tenuta è una strategia inefficace. Questa pronuncia offre spunti cruciali per comprendere la natura di questo illecito e le responsabilità che gravano sull’imprenditore dichiarato fallito.
I Fatti del Caso
Un imprenditore, a seguito della dichiarazione di fallimento della sua attività, veniva condannato per il reato previsto dall’art. 220 della Legge Fallimentare. La contestazione non riguardava irregolarità nella contabilità, bensì la sua mancata ottemperanza all’ordine del tribunale di depositare i bilanci e le altre scritture contabili entro il termine perentorio di tre giorni dalla comunicazione della sentenza di fallimento.
Nonostante la condanna in primo grado e in appello, l’imprenditore ricorreva in Cassazione, articolando la sua difesa su due punti principali: l’insussistenza del reato, poiché a suo dire le scritture erano sempre state tenute correttamente, e un’errata applicazione delle norme sulla determinazione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. La decisione dei giudici si fonda su una chiara distinzione tra la tenuta delle scritture contabili e l’obbligo di depositarle quando richiesto dall’autorità giudiziaria.
Le Motivazioni e la rilevanza dell’omesso deposito scritture contabili
Le motivazioni della Corte chiariscono in modo inequivocabile la logica dietro la decisione.
### Irrilevanza della Corretta Tenuta delle Scritture
Il punto centrale della decisione è che il fatto tipico oggetto di addebito non era la irregolare tenuta della contabilità, ma la specifica condotta omissiva: non aver rispettato l’ordine del tribunale. La Corte ha sottolineato che l’imputato continuava a sostenere di aver tenuto correttamente le scritture contabili, senza avvedersi che il fulcro dell’accusa era un altro. L’omesso deposito scritture contabili è un reato che sanziona la disobbedienza all’autorità giudiziaria nell’ambito di una procedura fallimentare, indipendentemente dalla regolarità dei documenti stessi.
### Genericità e Infondatezza del Ricorso
Di conseguenza, il primo motivo di ricorso è stato giudicato generico e manifestamente infondato. La difesa dell’imputato non affrontava il nucleo dell’accusa, ma si concentrava su un aspetto (la corretta contabilità) che non era mai stato messo in discussione. La Corte d’Appello aveva già fornito una chiara risposta su questo punto, rendendo il ricorso in Cassazione una mera ripetizione di argomenti irrilevanti.
### Discrezionalità nella Graduazione della Pena
Anche il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato respinto. La Corte ha ribadito che la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. In questo caso, la pena era stata giustificata in modo adeguato, e le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado. Pertanto, non vi era alcun vizio di legittimità da censurare.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio cardine del diritto penale fallimentare: gli ordini del tribunale emessi nel contesto di una procedura concorsuale devono essere eseguiti con la massima diligenza. La sentenza dimostra come una linea difensiva non centrata sulla specifica accusa sia destinata al fallimento. Per gli imprenditori, la lezione è chiara: gli obblighi che sorgono dopo la dichiarazione di fallimento, come il deposito dei documenti contabili, sono cogenti e la loro violazione integra una fattispecie di reato autonoma, la cui punibilità non è esclusa dalla precedente regolarità della gestione aziendale.
È una difesa valida sostenere di aver tenuto correttamente le scritture contabili se si è accusati di non averle depositate dopo il fallimento?
No. La sentenza chiarisce che il reato contestato è l’omissione del deposito, un inadempimento a un ordine specifico del giudice. La corretta tenuta dei registri è del tutto irrilevante rispetto a questa specifica accusa.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi addotti erano generici e manifestamente infondati. L’imputato non ha contestato il fatto principale (la mancata consegna dei documenti), ma ha basato la sua difesa su un argomento non pertinente, ovvero la corretta tenuta delle scritture.
Può la Corte di Cassazione modificare la pena decisa dal giudice di merito?
La Corte di Cassazione ha un potere di controllo limitato alla legittimità della decisione e non può entrare nel merito della quantificazione della pena, a meno che la motivazione del giudice non sia palesemente illogica o assente. In questo caso, la Corte ha ritenuto che il giudice avesse adeguatamente giustificato la sua decisione, esercitando legittimamente la propria discrezionalità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20448 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20448 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato ex art. 220 legge fall. (capo 2);
Considerato che il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza del reato contestato, è generico e manifestamente infondato, perché, nonostante la chiara risposta contenuta alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, l’imputato continua a sostenere di aver tenuto correttamente le scritture contabili senza avvedersi che il fatto tipico oggetto di addebito riguarda la mancata ottemperanza all’ordine del tribunale di depositare i bilanci e le altre scritture contabili eni:ro il termine di t giorni dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (omissione riferita dal curatore e ritenuta acclarata dal giudice di merito);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che attiene al trattamento sanzionatorio in relazione agli artt. 133 e 62 bis, cod. pen., è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) mentre le attenuanti generiche erano state già concesse dal giudice di primo grado;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024