Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8585 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8585 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 26/04/1979 avverso l’ordinanza del 29/07/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al
Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei riguardi di COGNOME NOME per il delitto di cui all’arti 416-bis cod. pen., e precisamente per aver fatto parte, con ruolo apicale, del clan camorristico “COGNOME“, quale affiliato al clan “COGNOME“, costituen articolazione del detto clan COGNOME operante nella zona delle “INDIRIZZO” a Napoli.
Ha proposto ricorso per Cassazione l’indagato, lamentando la violazione degli artt. 178 e 180 cod. proc. pen., per essersi omessa la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di riesame del 29/7/2024 all’avvocato NOME COGNOME
COGNOME nominato, in aggiunta all’altro difensore, avvocato NOME COGNOME con dichiarazione resa all’ufficio matricola della casa circondariale di Secondigliano alle ore 10.20 del 22/7/2024.
Ha precisato parte ricorrente che solo nel pomeriggio di quel giorno, 22/7/2024, s’era disposta la notifica del menzionato avviso, poi eseguita – a favore dei soli indagato e avv. COGNOME – il giorno successivo.
Ha dedotto inoltre che:
irrilevante era l’indicazione, nella nomina, di un numero di R.G.N.R. errato, trattandosi di un mero refuso (era stato scritto 88938/2019, in luogo del corretto 28938/2019), essendo comunque stato correttamente indicato il numero del registro GIP;
la nullità per omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia, pur a regime intermedio, non poteva dirsi sanata ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., in quanto tempestivamente eccepita all’udienza dal sostituto dell’avv. COGNOME, avv. NOME COGNOME
la medesima nullità neppure poteva dirsi essere indeducibile dal COGNOME, ex art. 182, comma 1, cod. proc. pen., come ritenuto dal Tribunale, per non essersi questi attivato a far conoscere al nuovo legale, nominato dopo l’istanza di riesame, la data della relativa udienza, in quanto l’indagato aveva ricevuto l’avviso martedì pomeriggio 23/7/2024 ed aveva potuto comunicare col proprio difensore solo il 26/7/2024, sicché, essendo chiusi gli uffici sabato 27/7/2024, il primo giorno utile per l’intervento da part dell’avvocato COGNOME era stato proprio il 29/7/2024, giorno dell’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come evidenziato più volte da questa Corte, oltre che dal Tribunale del riesame, «l’omesso avviso della data dell’udienza fissata per la trattazione del riesame a uno dei due difensori di fiducia nominato con dichiarazione resa alla direzione dell’istituto carcerario prima dell’emissione del decreto di fissazione dell’udienza, è causa di nullità a regime intermedio, che non può essere dedotta dall’indagato qualora egli abbia concorso a darvi causa non essendosi attivato per portare il nuovo difensore a conoscenza della data dell’udienza, nonostante la consapevolezza della non risultanza al tribunale della nuova nomina» (Sez. 4, n. 45208 del 08/10/2019, Rv. 277907-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273201-01 e Sez. 4, n. 7608 del 16/11/2022, dep.
2023, non massimata).
Nella specie, il ricorrente, che sin dal 23/7/2024 con la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza – in cui compariva il nome, quale difensore di fiducia, del solo avvocato NOME COGNOME COGNOME – era ben consapevole della stessa e della sua mancata notificazione al difensore nominato il giorno prima, deduce di non aver potuto comunicare col detto legale prima di venerdì 26/7/2024: senza, però, spiegare alcunché al riguardo.
Si sono, pertanto, verificate le condizioni per l’applicazione del menzionato principio di diritto e dell’art. 182, comma 1, cod. proc. pen., come esattamente rilevato dal Tribunale del riesame.
Non pare inopportuno aggiungere come, a tutto concedere, sia la stessa parte ricorrente a dedurre che l’avv. COGNOME abbia comunque avuto notizia almeno sin dal 26/7/2024 della fissazione dell’udienza per il 29/7/2024: laddove, come evidenziato a pagina 3 dell’ordinanza impugnata, e neppure si contesta, non vi fu alcuna richiesta di concessione di termine a difesa, per omesso rispetto del termine di cui all’art. 309, comma 8, cod. proc. pen., il quale, peraltro, non subisce alcuno slittamento laddove siano inclusi, al suo interno, giorni festivi (Sez. 3, n 17089 del 11/04/2006, Rv. 234324-01 in un caso in cui i tre giorni liberi erano costituiti da due festivi intervallati da un sabato; confronta, negli stessi termi Sez. 2, n. 8571 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 243420-01).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue l condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 06/12/2024