Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34386 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34386 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del C322zlizzalOsiztr32 kc.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli il 29 settembre 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Napoli il 3 febbraio 2022 ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato di generi alimentari da un supermercato, fatto accertato il 9 ottobre 2015, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.
Il 13 novembre 2023 l’AVV_NOTAIO ha presentato alla Corte di appello di Napoli istanza per essere restituito nel termine per impugnare la sentenza di appello rappresentando quanto segue:
di essere stato nominato Difensore di fiducia dell’imputato COGNOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, con atto del 12 ottobre 2021, inserito nel portale deposito atti penali il giorno seguente;
di non essere stato, però, mai citato nel processo di primo grado innanzi al Tribunale, conclusosi con sentenza di condanna del 3 febbraio 2022;
di avere depositato a mezzo posta elettronica certificata, il 21 marzo 2023, prima della celebrazione del processo in appello, nuova nomina rilasciatagli dall’imputato il 10 marzo 2023 e di avere provveduto a depositare, il 9 giugno 2023, motivi nuovi in appello;
di non avere avuto alcuna notizia del processo di appello, concluso con sentenza del 29 settembre 2023.
La Corte territoriale con ordinanza del 12-27 marzo 2024, qualificata la situazione descritta dall’istanza come causativa di una nullità assoluta ed insanabile, ha ritenuto non esperibile nel caso di specie il rimedio della restituzione nel termine ma quello della presentazione di ricorso di legittimità tardivo richiamando Sez. 6, n. 23957 del 08/02/2013, COGNOME, Rv. 257028, che ha precisato che «È inammissibile la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, quando la stessa sia fondata sulla nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio. Ne consegue che l’unico rimedio esperibile, in tale ipotesi, è costituito dall’impugnazione tardiva della sentenza», e Sez. 5, n. 25079 del 27/04/2004, COGNOME, Rv. 229868, secondo cui «La restituzione in termini non può trovare applicazione nel caso in cui l’inosservanza del termine sia conseguente alla mancata conoscenza di un atto per nullità della sua notificazione, in quanto, in tal caso, il termine non ha mai iniziato a decorrere, nessuna decadenza si è verificata e, pertanto, non ricorre l’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore di cui all’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. Ne deriva che, in tale ipotesi, è onere della parte presentare non già istanza di restituzione nel termine – bensì impugnazione tardiva,
fornendo la prova che il termine per impugnare non ha avuto alcuna decorrenza per la nullità della notificazione. (Nella fattispecie l’istanza di restituzione termine, proposta per nullità della notifica dell’estratto della sentenza contumaciale – avendo il ricorrente avuto notizia della decisione, tramite notifica dell’ingiunzione a costituirsi in carcere, emessa a seguito di provvedimento di cumulo della competente Procura – è stata rigettata dal giudice dell’esecuzione, per difetto di elementi nuovi, essendo stata presentata e rigettata identica istanza, divenuta definitiva a seguito di decisione della Corte di cassazione, e non potendosi considerare elemento nuovo il mutamento giurisprudenziale, intervenuto ad opera delle Sezioni Unite in ordine all’impossibilità di ammettere equipollenti alla rituale notifica dell’estratto contumaciale (S.U. 9 luglio 2003, Mainente, n. 35402, rv 225362). La S.C., – ferma restando la definitività della decisione e la tardività dell’impugnazione – ha affermato che il mutamento giurisprudenziale, comunque, non costituisce elemento nuovo, assimilabile al dato normativo, che legittima la riproposizione di una nuova istanza)».
Tanto premesso, l’AVV_NOTAIO, del Foro di Castrovillari, in qualità di Difensore di fiducia di NOME COGNOME, come da nomina allegata all’atto di impugnazione, ricorre per la cassazione della citata sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 settembre 2023, di conferma di quella di primo grado che, come si è visto, ha riconosciuto l’imputato responsabile del reato di furto.
L’impugnazione, con acclusi numerosi pertinenti allegati indicizzati, è affidata a quattro motivi con i quali lamenta violazione di legge (tutti i motivi) vizio di motivazione (il secondo, terzo e quarto motivo).
3.1. Oggetto del primo motivo è la violazione di legge (artt. 178-179 cod. proc. pen.) già posta alla base della richiesta di restituzione nel termine, di cui si è detto. Rispetto alla ricostruzione in precedenza svolta, specifica essere il Difensore venuto a conoscenza della sentenza di appello, emessa il 29 settembre 2023, con motivazione contestuale, soltanto 1’8 novembre 2023, come da carteggio con la Cancelleria, che si allega all’impugnazione.
Si sottolinea che nella sentenza di appello si legge che l’imputato era difeso di fiducia dall’AVV_NOTAIO, assente e sostituita ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. dall’AVV_NOTAIO ma si contesta tali circostanze, affermando e documentando quanto segue: di essere difensore di fiducia dell’imputato sin dal 12 ottobre 2021, data di conferimento dell’incarico a seguito di subentro nella difesa che era stata svolta dall’AVV_NOTAIO sin dal 30 settembre 2016; di avere reso edotta della situazione l’AVV_NOTAIO, peraltro di ufficio, con missiva inviatale con posta certificata del 6 marzo 2023; di avere il 9 giugno 2023 depositato motivi aggiunti allegando e
documentando la situazione; di non avere avuto alcuna informazione circa il processo in appello se non, e di propria iniziativa, solo dopo la conclusione.
Si aggiunge che l’imputato, erroneamente indicato come “libero” nella sentenza impugnata, in realtà, era detenuto in Spagna.
Si richiama l’insegnamento di Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263598 («L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stat presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo)»), evidenziando non essere il termine per impugnare in realtà mai iniziato a decorrere, come affermato da Sez. 6, n. 23957 del 08/02/2013, COGNOME, cit., e da Sez. 5, n. 25079 del 27/04/2004, COGNOME, cit.
3.2. Con il secondo motivo censura promiscuamente violazione dell’art. 62, num. 4, cod. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui ricorrerebbero i presupposti, essendo il valore del parmigiano sottratto pari a circa 70,00 euro.
3.3. Tramite il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e di difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sulla quale nulla dice la sentenza nonostante – si afferma – la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento.
3.4. Infine, con l’ultimo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133, 163 e 164 cod. pen. e di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo della sentenza che ha negato immotivatamente la concessione all’imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo il reato in questione in continuazione con altro precedente con condanna, appunto, a pena sospesa.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 10 giugno 2024 ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo di motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento; con assorbimento dei motivi ulteriori.
Dall’accesso diretto agli atti (consentito, lamentandosi error in procedendo: tra le numerose, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chadid, Rv. 255304), risulta corretta la ricostruzione procedurale operata dal ricorrente. Dunque: nomina fiduciaria dell’AVV_NOTAIO, in sostituzione di precedente Difensore, con atto datato 12 ottobre 2021, inserito nel portale deposito atti penali il giorno 13 ottobre 2021; omesso avviso al Difensore di fiducia per il processo di primo grado, concluso con sentenza di condanna del Tribunale in data 3 febbraio 2022; deposito il 21 marzo 2023, a mezzo p.e.c., prima della celebrazione del processo in appello, di nuova nomina rilasciata dall’imputato il 10 marzo 2023; deposito, avvenuto il 9 giugno 2023, di motivi nuovi in appello; celebrazione del processo in appello con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, di ufficio, sostituita ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. dall’AVV_NOTAIO, senza alcun avviso all’AVV_NOTAIO; decisione di appello, di integrale conferma di quella di primo grado, adottata il 29 settembre 2023; conoscenza della decisione solo 1’8 novembre 2023, dopo carteggio con la Cancelleria.
Tale essendo la scansione dei passaggi, l’omesso avviso dell’udienza al Difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato, come correttamente sottolineato dal P.G. di legittimità nella requisitoria, integra nullit assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al Difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., conformemente all’insegnamento di Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, COGNOME, cit.
Consegue l’annullamento, senza rinvio, della sentenza, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, diversa Sezione, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Così deciso il 27/06/2024.