Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1077 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1077 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
SENTENZA
sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento a carico di COGNOME NOME nata a Gragnano il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/02/2025 del Tribunale di Torre Annunziata; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; udito il Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della impugnata sentenza; udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione, come da delega a sostituto processuale depositata in udienza, dell’AVV_NOTAIO, e che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 febbraio 2025 il Tribunale di Torre Annunziata ha assolto COGNOME NOME dal reato ascrittole, di cui agli artt. 81 cpv., cod.pen., e art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, convertito con I. 683/1983, modificata da d.lgs. n. 211/1994, contestato dal 16 gennaio al 16 dicembre 2018, in relazione perché il fatto non sussiste.
Il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata ha proposto tempestivo ricorso per cassazione con cui invoca l’annullamento della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale, e segnatamente dell’art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/1983, convertito in I. n.
638/1983 e successive modifiche.
Il Tribunale ha assolto l’imputata, perché il fatto non sussiste, affermando che «le risultanze dibattimentali non consentono di stabilire, in termini di certezza probatoria, se l’imputata avesse effettivamente ricevuto la diffida che l’RAGIONE_SOCIALE Castellammare di Stabia aveva tentato di farle recapitare». Ciò in quanto l’atto era stato notificato in un indirizzo diverso da quello di residenza o da quello in cui era ubicata la sede legale della società legalmente rappresentata dall’imputata, pur ammesso che l’indirizzo de quo fosse coincidente con quello nel quale l’imputata aveva già ricevuto, a mani proprie, la notifica del decreto di giudizio immediato. Incorrendo, per tanto, in violazione di legge posto che il reato imputato si era già consumato, e anche l’eventuale omessa notifica della diffida incide, esclusivamente, sulla possibilità da parte del datore di lavoro di chiedere al Tribunale un termine al fine di poter adempiere, e beneficiare della causa di non punibilità (cita a sostegno delle svolte censure Sez. 3, n. 12400 del 2020, n.m.). Comunque argomentando che, nella specie, presso lo stesso indirizzo era stato notificato anche il successivo decreto di condanna, tempestivamente opposto e quindi ritualmente ricevuto, di tal che l’asserto risulta contraddittorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente sgomberato il campo di discussione dalla questione -dalla difesa posta con le memorie- della prossima prescrizione. Il termine di prescrizione del reato è sei anni (aumentati di un quarto in caso di atti interruttivi), decorrente dalla scadenza originaria di pagamento (ossia il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi omessi), come
affermato dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, in quanto si tratta di
reato istantaneo, che si consuma il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi omessi, rilevando il termine di tre mesi successivo alla contestazione soltanto ai fini della sussistenza della causa di non punibilità (vedi, meglio, di seguito), e risultando lo stesso quale limite temporale minimo per la trasmissione all’autorità giudiziaria della notizia di reato da parte dell’ente previdenziale, durante il quale, comunque, il corso della prescrizione rimane sospeso (articolo 2, comma-1 quater, d.l. del 12 settembre 1983, n. 463).
Il relativo computo indica, dunque, quale data in cui il reato dovrà ritenersi prescritto, il 16 luglio 2026, cui andranno eventualmente aggiunti, ove la ricorrente dovesse essere rimessa in termini, ulteriori mesi tre.
Ciò premesso, per l’esposizione della vicenda sostanziale e processuale può farsi rinvio alla pronuncia impugnata (vedi pag 1 e 2 della motivazione) e al contenuto dei documenti di parte, attestanti il tentativo, duplice, di notifica alla imputata odierna ricorrente della diffida da parte dell’ente previdenziale, presso un indirizzo, “INDIRIZZO, diverso da quelli ove l’imputata aveva stabilito la propria residenza.
3. Quanto al merito delle censure si osserva quanto segue.
Stabilisce l’art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/1983, convertito in I. n. 638/1983 e successive modifiche, che «L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. » e, all’ultimo periodo, che «Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione».
3.1. Ne deriva che il reato, a dolo generico, è integrato dalla scelta, consapevole, di omettere i versamenti dovuti (anche qualora una situazione di difficoltà economica abbia indotto il datore di lavoro a dare la preferenza alla corresponsione degli emolumenti ai propri dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa, essendo suo precipuo onere la ripartizione delle risorse disponibili al momento del pagamento delle retribuzioni, in modo tale da non compromettere l’adempimento ai propri obblighi di natura contributiva).
Il comportamento omissivo, punibile penalmente quando l’importo delle ritenute non versate supera i diecimila euro annui, riflette una violazione degli obblighi contributivi volti a tutelare il sistema previdenziale.
Il reato si consuma al termine ultimo previsto per il pagamento delle ritenute, momento in cui l’omissione diventa penalmente rilevante.
3.2. Nel caso in esame, tenuto conto della emissione del decreto penale di condanna, della proposizione della opposizione e della conseguente citazione a giudizio, possono applicarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di equipollenza, al fine di beneficiare della causa di non punibilità, tra la comunicazione dell’avviso di accertamento della violazione ed il decreto che dispone il giudizio.
Già Sez. 3, n. 44529 del 16/05/2018, COGNOME, Rv. 274695-01, in motivazione, ha affermato che la causa di non punibilità del reato, prevista dall’art. 2, comma 1bis, di. n. 463 del 1983, conv. dalla legge n. 638 del 1983 – che è integrata dalla corresponsione dell’importo dovuto nel termine di tre mesi dal momento in cui l’indagato o l’imputato risulti posto compiutamente a conoscenza del periodo di omesso versamento, dell’importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento nonché della stessa possibilità di fruire della causa di non punibilità – costituisce una fattispecie a formazione progressiva, la quale, qualora non risulti ritualmente effettuata la comunicazione dell’avviso di accertamento della violazione, ben può completarsi nel corso del giudizio, con la notifica del decreto di citazione, se contiene l’indicazione di tutti gli elementi essenziali del suddetto avviso o, quantomeno, con la proposizione del gravame di merito ove fondato sul presupposto della suddetta conoscenza.
Sono stati quindi ribaditi i principi espressi da Sez. U, n. 1855 del 24/11/2011, dep. 2012, Sodde, Rv, 251258, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, per cui ai fini della causa di non punibilità del pagamento tempestivo di quanto dovuto, il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso, costituiti dall’indicazione del periodo di omesso versamento e dell’importo, la indicazione della sede dell’ente presso cui effettuare il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e l’avviso che il pagamento consente dì fruire della causa di non punibilità.
Laddove il decreto di citazione a giudizio contenga gli elementi essenziali dell’avviso formalmente omesso, dalla sua notificazione decorre il termine di tre mesi fissato dalla legge per effettuare il versamento delle ritenute previdenziali omesse al fine di fruire della causa di non punibilità.
3.3. La mancanza dei formale avviso di accertamento (o di atto equipollente), quand’anche nella specie dovesse ritenersi acclarato, non impedisce insomma la procedibilità dell’azione penale, potendosi soltanto ritenere non consumata la facoltà dell’interessato di fruire della causa di non punibilità ove effettui il versamento del dovuto.
Si è infatti condivisibilmente affermato, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, che qualora non risulti ritualmente effettuata la comunicazione dell’avviso di accertamento della violazione e il decreto di citazione non contenga l’indicazione di tutti gli elementi propri di detto avviso, deve essere ritenuto tempestivo, al fine del verificarsi della causa dì non punibilità di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall’imputato nel corso del giudizio (Sez. 3,n. 23914 del 14/05/2014, Cibin, Rv. 261510); in tal caso, rilevate la mancata notificazione dell’avviso di accertamento e contestazione e la incompleta indicazione degli elementi di detto avviso nel decreto di citazione, ben può il giudice assegnare all’imputato un termine di tre mesi per consentirgli il versamento del dovuto, disponendo il rinvio della trattazione del procedimento penale (così, in motivazione, Sez. 3, n. 6045 del 27/09/2016, dep. 2017, Stasi).
In considerazione di ciò, fondata risulta la censura di violazione di legge da parte del Tribunale che, dalla irregolarità della notifica dell’avviso da parte dell’ente erogatore (invero dubbia e contraddittoriamente affermata ove si consideri che il Tribunale sembrerebbe aver escluso la pretesa rottura del collegamento tra Ruoppo e luogo di consegna dell’atto, rilevando che, presso quello stesso indirizzo, fu in seguito notificato anche il decreto penale di condanna, il quale venne tempestivamente opposto, da ciò logicamente desumendo che l’imputata l’avesse regolarmente ricevuto e che, quindi, detto collegamento fosse effettivo e duraturo) ha desunto che il fatto imputato non sussiste.
Si impone l’annullamento della sentenza con rinvio al Giudice del merito che, in forza dei poteri riconosciutigli in termini di fatto, dovrà, previamente accertata la regolarità o meno, della notifica -verificando le esatte modalità di esecuzione della stessa asseritamente eseguita in domicilio idoneo (tale qualificato in forza della rituale notifica ivi effettuata dell’atto introduttivo del presente procedimento) a mezzo notifica del decreto di citazione (all’interno del quale andrà verificata con compiutezza la completa indicazione degli elementi eventualmente equipollenti dell’avviso dell’ente erogatore) per quanto a persona diversa dalla imputatarispettivamente o rimettere l’imputata in termini, concedendo il termine di tre mesi per adempiere al versamento e fruire della causa di non punibilità, o adottare, in caso contrario, decisioni sul merito della imputazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, 11 luglio 2025
La 9 Cs est.
Il Presidente