Omessa Vigilanza Armi: Quando la Mancata Prova non Salva dal Processo
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. 7, Num. 5274/2024) ha ribadito un principio fondamentale in materia di omessa vigilanza armi: un ricorso basato su argomentazioni generiche e ripetitive è destinato all’inammissibilità. Il caso in esame offre uno spunto cruciale per comprendere come i giudici valutino la specificità dei motivi di appello e la logica presuntiva nel contesto dei reati legati alle armi.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato per il reato di omessa vigilanza di armi. La sua difesa si basava su un punto centrale: la condanna era stata pronunciata sull’erroneo e indimostrato presupposto che le armi fossero funzionanti. Poiché l’imputato non aveva mai consegnato le armi, non era stato possibile effettuare alcun accertamento tecnico per verificarne la reale capacità offensiva. Forte di questa convinzione, il condannato proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso per Omessa Vigilanza Armi
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della questione sul funzionamento delle armi, ma si concentra sulla struttura e sulla sostanza del ricorso stesso. Secondo i giudici, l’atto di impugnazione si è rivelato ‘completamente a-specifico’.
L’imputato, infatti, si era limitato a riproporre pedissequamente lo stesso motivo già presentato in appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni dettagliate fornite dal giudice di secondo grado. Questo approccio rende il ricorso non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha evidenziato la solidità del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. La motivazione della condanna si fondava su due pilastri logici e giuridici inattaccabili con argomentazioni generiche:
1.  Presunzione di Funzionamento: La Corte d’Appello aveva richiamato la sentenza di primo grado, la quale sottolineava un dato di fatto logico: le armi erano state acquistate presso un’armeria. Tale circostanza fonda una forte presunzione che le armi fossero state vendute in condizioni di pieno funzionamento.
2.  Impossibilità dell’Accertamento: Poiché le armi non erano mai state consegnate dall’imputato, nessun accertamento tecnico sulla loro idoneità lesiva poteva essere disposto. L’impossibilità della prova, quindi, era una conseguenza diretta della condotta dell’imputato stesso.
Il ricorso in Cassazione non ha formulato ‘rilievi critici espliciti e argomentati’ rispetto a queste ragioni di fatto e di diritto. La difesa si è limitata a reiterare la stessa doglianza, senza spiegare perché il ragionamento presuntivo della Corte d’Appello fosse errato. Questa mancanza di specificità ha portato la Corte a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della natura ‘irrituale’ dell’impugnazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio cardine del diritto processuale penale: un’impugnazione, per essere efficace, deve essere specifica. Non è sufficiente lamentare un presunto errore, ma è necessario demolire punto per punto il ragionamento logico-giuridico della sentenza che si contesta. Nel contesto dei reati come l’omessa vigilanza armi, la condotta dell’imputato (come la mancata consegna delle armi) può avere un peso decisivo, legittimando il ricorso a presunzioni logiche da parte dei giudici qualora l’accertamento diretto sia reso impossibile. Pertanto, chi intende impugnare una condanna deve presentare argomenti nuovi e pertinenti, capaci di incrinare le fondamenta della decisione precedente, pena l’inammissibilità del ricorso e ulteriori sanzioni economiche.
 
Perché il ricorso per omessa vigilanza armi è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto ‘a-specifico’ perché non ha sollevato critiche puntuali e argomentate contro la sentenza impugnata, ma si è limitato a ripetere gli stessi motivi già presentati nel precedente grado di giudizio.
È sempre necessario provare che un’arma sia funzionante per una condanna per omessa vigilanza?
In questo caso, la Corte ha ritenuto sufficiente il ragionamento logico secondo cui le armi, essendo state acquistate in un’armeria, si presumono funzionanti. L’onere di dimostrare il contrario sarebbe ricaduto sull’imputato, ma la sua mancata consegna delle armi ha reso impossibile qualsiasi accertamento.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della presentazione di un’impugnazione ritenuta irrituale e priva dei requisiti di legge.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5274 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5274  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MONSELICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo e lamenta che la sua condanna per il reato omessa vigilanza di armi sia stato erroneamente fondata sull’indimostrato presupposto che le armi delle quali è stata chiesta la consegna fossero funzionanti;
letta la memoria depositata il 27 novembre 2023 con la quale si insiste per l’accoglimento de ricorso;
rilevato che il ricorso, vertente sul mancato accertamento del funzionamento delle armi oggetto del reato, si appalesa completamente a-specifico poiché, a fronte dell’articolata motivazione del Giudice di merito – che ha per un verso richiamato la motivazione del Giudice di primo grado in punto di sicuro funzionamento delle armi sulla base della considerazione di ordine logico che le stesse erano state acquistate da un’armeria e, pertanto, funzionanti; per altro verso che le stesse non erano state consegnate, sicché nuss accertamento sulla idoeneitò lesiva avrebbe mai poruto essere dispsoto sulle stesse – non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fat o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, essendosi la difesa limitata a reiterare il pedissequo m,otivo di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente