Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20075 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20075 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 01/08/1989 avverso l’ordinanza del 11/01/2025 del GIP TRIBUNALE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Mangia NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Gip del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Roma del 23/12/2024, con il quale si prescriveva l’obbligo di presentazione presso la Questura prima e dopo ogni incontro agonistico, anche amichevole, per anni otto.
Con unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa valutazione delle deduzioni difensive formulate nella memoria tempestivamente depositata presso la cancelleria del giudice entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile, con la quale, tra l’altro, si contestava la recidiva amministrativa e la durat dell’obbligo di presentazione.
In particolare, il giudice a quo, pur dando atto della ricezione della memoria, con specifico riferimento al profilo inerente all’applicazione della recidiva amministrativa, si è limitato a constatare che il Mangia è destinatario di analoghi divieti di accesso agli impianti sportivi emessi dal Questore di Roma in data 13/11/2012 e in data 05/04/2019, per la durata di anni cinque e, conseguentemente, ha ritenuto che, ricorrendo l’art. 6 comma 5 L.401/1989, la prescrizione dell’obbligo di presentazione alla PG fosse obbligatoria e che fosse adeguata la misura della durata di anni otto, evidenziando, a supporto delle proprie affermazioni, con riferimento al precedente Daspo del 05/04/2019, che l’obbligo di presentazione aveva cessato gli effetti il 05/04/2024 e che la condotta contestata era intervenuta nel triennio, poco dopo la cessazione del precedente divieto.
Tuttavia, evidenzia il ricorrente che il giudice nulla ha argomentato in ordine al precedente DASPO del 13/11/2012 e alla lasso temporale intercorso tra il 2012 e i fatti del 10/11/2024 per cui è stato emesso il DASPO oggetto di convalida, sebbene nella memoria difensiva tale profilo sia stato debitamente evidenziato.
Inoltre, per quanto attiene al DASPO del 05/04/2019; il giudice non ha fatto alcun riferimento alla sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto emessa dal Tribunale di Roma il 25/05/2023, depositata il 21/08/2023, in ordine ai medesimi fatti contestati, che era stata allegata alla suddetta memoria difensiva. Evidenzia il ricorrente che, malgrado non sia stata ancora attivata la procedura di riabilitazione amministrativa, per la quale occorre che siano decorsi tre anni, il giudice avrebbe dovuto vagliare ed argomentare in modo specifico in ordine alla contestata recidiva alla luce della suddetta produzione documentale, posto che per il fatto attribuito al Mangia, per il quale è stato disposto il precedente Daspo del 2019, è stata emessa sentenza assolutoria perchè il fatto non sussiste. Conseguentemente è illogica la valutazione in ordine alla pericolosità della condotta.
Pertanto, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6, comma 5 della 1.401/1898, avendo il giudice ritenuto congrua la misura della durata di otto anni, ben superiore al minimo di anni cinque.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, evidenziando il difetto di motivazione in ordine alla produzione documentale inviata tempestivamente al giudice a quo e il vizio della motivazione in ordine alla durata della misura, ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato con riferimento alla omessa valutazione della sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 25/05/2023, allegata dal ricorrente con la memoria difensiva trasmessa entro il termine di ore 48 a difesa, dalla quale emerge che il Mangia è stato assolto dal delitto di cui all’art. 6 ter L.401/1989 perchè il fatto non sussiste e da delitto di cui all’art. 4 comma 1 L.110/1975 per non aver commesso il fatto, fatti contestati per essere stato trovato in possesso di un tirapugni e di un manganello telescopico in molla metallica all’interno del vano sottosella del motociclo di sua proprietà parcheggiato in INDIRIZZO
Orbene, sul punto, si ribadisce (Sez. 6, n. 9006 del 21/01/2020, Dossi, n.m.) che «il proscioglimento dai fatti-reato che hanno determinato l’applicazione del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive (DASPO) non determina l’automatica decadenza del provvedimento, in quanto lo stesso non è basato sull’accertamento giudiziale dei fatti presupposti e può essere revocato o modificato, ai sensi dell’art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401, col venir meno o col mutamento delle condizioni che ne hanno giustificato l’emissione».
Tuttavia, si osserva che, nel caso in disamina, il giudice a quo, con riferimento alla valutazione della maggiore pericolosità e della adeguatezza della durata della misura in caso di recidiva amministrativa, si è limitato a richiamare il precedente Daspo convalidato in data 05/04/2019, evidenziando lo stretto lasso temporale con la condotta posta in essere, e “quelli che poi saranno gli esiti del procedimento penale”, ritenendo adeguata la prescrizione per la durata di anni otto, senza fare alcuna menzione alla sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma del 25/05/2023, concernente i medesimi fatti per i quali era stato emesso il Daspo, ovvero la detenzione consapevole di un tirapugni e di un manganello, provvedimento giurisdizionale che era stato allegato alla memoria difensiva.
Sul punto, si ribadisce che, qualora il diffidato si avvalga della facoltà di produrre memorie o deduzioni difensive nel termine predetto di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, che non contenga alcun riferimento non solo formale, ma anche sostanziale, alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, COGNOME e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321).
Dalla lettura del suddetto atto giurisdizionale, allegato al ricorso per cassazione, emerge che il Giudice di Roma ha disposto l’assoluzione in quanto non è emerso dagli atti acquisti, che gli oggetti rinvenuti all’interno del sottosella del motociclo intestato ricorrente, parcheggiato in INDIRIZZO a distanza di circa due chilometri dall’ingresso dello stadio Olimpico, siano stati effettivamente ivi collocati dall’imputato, che non è stato visto dagli operanti occultare i suddetti oggetti nel vano del suo mezzo di locomozione e che non era sul posto al momento del controllo, essendo sopraggiunto
successivamente, non essendovi neppure prova che il vano del sottosella fosse chiuso a chiave al momento del suo arrivo.
Trattandosi di pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste, il giudice della convalida avrebbe dovuto valutare l’insussistenza del presupposto di applicazione della
recidiva in relazione il precedente divieto di accesso emesso dal Questore di Roma il
05/04/2019, inerente la detenzione nel sottosella del proprio veicolo di un tirapugni e di un manganello, fatti contestati nel procedimento penale concluso con sentenza di
assoluzione.
In conclusione, la valutazione operata dal Giudice
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in ordine alla
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rinnovata pericolosità del prevenuto, che avrebbe reiterato comportamenti suscettibili di
applicazione del divieto agli impianti sportivi in un arco di tempo relativamente breve, anche ai fini della valutazione della maggior durata del nuovo divieto e dell’obbligo di
presentazione, appare quindi censurabile, in quanto non effettuata sulla base della documentazione posta alla sua attenzione.
2.L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di
Roma per nuovo giudizio sul punto e deve essere dichiarata la sospensione dell’efficacia del provvedimento del Questore di Roma del 23/12/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata ‘con rinvio al Tribunale di Roma e dichiara sospesa l’efficacia del provvedimento del Questore di Roma del 23/12/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Roma.
Così deciso il 04/04/2025.