Omessa Valutazione Motivi: Quando il Silenzio del Giudice Causa la Nullità
Il diritto di difesa è uno dei pilastri del nostro ordinamento giuridico, e si manifesta anche attraverso il dovere del giudice di esaminare e rispondere a tutte le argomentazioni presentate dalle parti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo principio, chiarendo che l’omessa valutazione dei motivi nuovi presentati dalla difesa in appello determina la nullità della sentenza. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere l’importanza del contraddittorio e del dialogo processuale.
I Fatti di Causa
Un imputato veniva condannato sia in primo che in secondo grado per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e minaccia. La Corte di Appello confermava la pena di sei mesi di reclusione, pur riconoscendo il vizio parziale di mente e le attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e l’Omessa Valutazione
La difesa, non soddisfatta della decisione di secondo grado, presentava ricorso in Cassazione. Il fulcro della contestazione non riguardava il merito della vicenda, ma un vizio procedurale gravissimo. Il legale aveva ritualmente trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) dei ‘motivi nuovi’ prima dell’udienza d’appello.
In tali motivi, si sollevavano questioni cruciali, tra cui:
* L’esclusione di alcune aggravanti.
* La conseguente necessità della querela per procedere per i reati di lesioni e minaccia.
* L’eventuale applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Tuttavia, la Corte di Appello emetteva la sua sentenza senza fare alcun cenno a tali argomentazioni. La motivazione del provvedimento impugnato appariva, secondo la Cassazione, ‘affatto carente’ su questo punto, come se quei motivi non fossero mai stati presentati.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza con rinvio. La motivazione della decisione è netta e si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale. L’omessa valutazione dei motivi di appello, specialmente se nuovi e specifici, non è una semplice dimenticanza, ma integra una ‘nullità generale a regime intermedio’ ai sensi dell’art. 178, lett. c), del codice di procedura penale.
Questo tipo di nullità si verifica quando viene violato il diritto di intervento e assistenza dell’imputato. Ignorare le deduzioni difensive equivale a negare all’imputato il diritto di essere ascoltato e di vedere le proprie ragioni prese in considerazione. Il giudice ha l’obbligo di motivare la propria decisione, e tale obbligo include il dovere di confutare, punto per punto, le argomentazioni sollevate dalla difesa. Un silenzio totale su specifici motivi equivale a una motivazione inesistente su quelle questioni, rendendo la decisione invalida.
Le Conclusioni
La sentenza in esame riafferma che il processo non è un monologo dell’accusa o del giudice, ma un dialogo tra le parti. Ogni argomentazione ritualmente proposta deve trovare una risposta, positiva o negativa che sia, nella motivazione del provvedimento. L’omissione di questo passaggio fondamentale non è un errore formale di poco conto, ma una lesione del diritto di difesa che inficia la validità dell’intera decisione. Di conseguenza, il processo dovrà tornare dinanzi a un’altra sezione della Corte di Appello, che avrà il compito di celebrare un nuovo giudizio tenendo, questa volta, in debita considerazione tutti gli argomenti avanzati dalla difesa.
Cosa succede se un giudice d’appello ignora i ‘motivi nuovi’ presentati dalla difesa?
La sentenza emessa è affetta da nullità. L’omessa valutazione delle argomentazioni difensive costituisce una violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, rendendo il provvedimento invalido.
Perché l’omessa valutazione delle argomentazioni difensive è un errore così grave?
Perché viola l’articolo 178, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che sanziona con la nullità le violazioni concernenti l’intervento e l’assistenza dell’imputato. Ignorare le difese equivale a negare all’imputato il diritto di essere effettivamente ‘parte’ del processo.
Qual è stata la conseguenza pratica in questo caso?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello e ha rinviato il caso ad un’altra sezione della stessa Corte per un nuovo giudizio. I nuovi giudici dovranno obbligatoriamente esaminare e pronunciarsi sui motivi che erano stati precedentemente ignorati.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12759 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12759 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato il 23/10/1978 a Gioia Tauro avverso la sentenza del 07/05/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava quella di primo grado con’NOME COGNOME era stato condannato, con il riconoscimento del vizio parziale di mente e delle attenuanti generich
equivalenti alle aggravanti contestate alla pena di mesi sei di reclusione pe reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e minaccia.
Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, censurandone la violazione di legge con riferimento all’omesso esame da parte della Corte territoriale degl specifici motivi nuovi trasmessi il 19 aprile 2024 a mezzo PEC dalla difesa, in tema di esclusione delle aggravanti contestate, conseguente procedibilità a querela per i reati di lesioni e minaccia, difetto di imputabilità e dell’elem soggettivo dei reati addebitati, estinzione del reato ex art. 131-bis cod. pen.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
L’unico motivo di ricorso risulta fondato, atteso che la motivazione del provvedimento impugnato appare affatto carente in merito alla presa in esame e alla conseguente valutazione – sia in fatto che in diritto – degli specifici mo nuovi, ritualmente trasmessi il 19 aprile 2024 a mezzo PEC, e segnatamente di quelli con i quali l’appellante aveva sollecitato l’esclusione delle aggrava contestate, la conseguente procedibilità a querela per i reati di lesio minaccia, nonché la declaratoria di estinzione del reato ex art. 131-bis cod. pen.
L’omessa valutazione da parte dei Giudici di appello delle richiamate deduzioni difensive, contenute nella nota in alcun modo richiamata dalla Corte, integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che è stata tempestivamente dedotta con i primo atto utile ossia con il ricorso per cassazione.
La sentenza impugnata va pertanto annullata per il profilo suindicato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello d Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
%.) Così deciso il 06/03/2025