Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25612 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25612 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONZA il 07/10/1979 avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte d’appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello competente.
RITENUTO IN FATTO
1.La difesa di NOME COGNOME impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha dato integrale conferma alla condanna resa in primo grado ai danni dell’imputato dal Tribunale di Monza sul presupposto della ritenuta responsabilità del ricorrente quanto ai fatti di resistenza ex art 337 cod. pen., lesioni e danneggiamento aggravati ascritti allo stesso.
Si deducono, a sostegno del ricorso, diverse ipotesi di violazione di legge, sostanziale e processuale, nonché vizi della motivazione avuto riguardo:
-alla mancata disamina delle conclusioni scritte inviate dalla difesa, con le quali si replicava a quelle della Procura generale anche alla luce delle modifiche apportate con il d.lgs. n. 31 del 2024 rispetto alla procedibilità, non più d’ufficio ma solo a seguito di querela, del reato di danneggiamento di cui all’art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen.;
-alla possibilità di ritenere la condotta di cui al capo 1) in termini di danneggiamento aggravato perché caduto su cose esposte alla pubblica fede;
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alla configurabilità della resistenza, attesa la mancata individuazione dell’atto d’ufficio da parte degli operanti assertivamente attinti dall’azione oppositiva del ricorrente, ma anche per la assenza di una effettiva condotta oppositiva valorizzabile al fine;
alla motivazione, meramente apparente, resa riguardo alla recidiva contestata e al giudizio di delinquenza abituale, valutazioni confermate dalla Corte del merito senza effettivamente confrontarsi con i rilievi prospettati con il gravame di merito.
CONSIDERATO IN DIRITO
1.La fondatezza del primo motivo di ricorso porta all’annullamento della decisione impugnata con conseguente assorbimento dello scrutinio delle altre doglianze proposte dall’impugnazione.
2.In linea di principio, giova ribadire che, secondo l’ormai consolidato orientamento espresso da questa Corte, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid19, l’omessa valutazione, in sentenza, delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC è causa di nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; ciò a condizione, tuttavia, che l’atto, a prescindere dalla qualifica conferitagli dalla parte, abbia un effettivo contenuto argomentativo e costituisca concreto esercizio del diritto di difesa, posto che solo in tal caso si determina una lesione del diritto di intervento dell’imputato (Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023 Rv. 284802; Sez. 6, n. 44424 del 30/0 9/2022, Rv. 284004).
In questa ottica, si è sostenuto (Sez. 6 n. 19433 del 14/02/2023) che non integra alcuna nullità per violazione del diritto di difesa dell’imputato il mancato esame di una memoria difensiva con cui il difensore si sia limitato ad insistere per l’accoglimento dei motivi di gravame, senza alcuna ulteriore argomentazione; piuttosto, rilevano al fine gli atti costituenti effettivo esercizio del diritto difensi aventi contenuto argomentativo volto a sostenere l’interposto gravame ed eventualmente a contrastare le difformi conclusioni del pubblico ministero (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004).
Nel caso, la lettura degli atti consente di evidenziare, per un verso, il rituale deposito delle conclusioni da parte della difesa dell’imputato; per altro verso, l’integrale pretermissione di tale momento difensivo, atteso che nella stessa sentenza impugnata si afferma che non sarebbero state depositate conclusioni nell’interesse dell’appellante, dato, per quanto già detto, in contrasto con le emergenze acquisite.
4.Emerge, inoltre, un contenuto esplicativo delle difese spiegate con conclusioni certamente in grado di dare concretezza e rilievo al relativo atto
certo non meramente reiterativo dei precedenti scritti difensivi.
In particolare, le conclusioni depositate dalla difesa di COGNOME conteneva un esplicito riferimento alle sopravvenute riforme normative destinate ad incide
sulla punibilità del danneggiamento aggravato contestato al COGNOME, dando ulteriore contenuto al rilievo prospettato sul tema dalla difesa rispetto al
della procedibilità del reato in questione per l’assenza dì una querela riferib titolare del diritto leso.
Aspetto questo affrontato e disatteso dalla Corte del merito, facend unicamente leva sul tenore del motivo di appello e muovendo dal presupposto
della ritenuta procedibilità d’ufficio del reato in questione, senza sofferma alcun modo sulle refluenze normative messe in luce dalla difesa con lo scrit
pretermesso, in tesi rilevabili d’ufficio.
Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dell Corte di appello di Milano. Così è deciso, 27/05/2025
Il Consigliere estensore
COGNOME
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