Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34065 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34065 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, NOME COGNOME, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma ha condannato NOME (alias NOME COGNOME), nato in Georgia il DATA_NASCITA per il delitto di cui all’articolo 495 c pen., per aver dichiarato false generalità ad un controllo operato da due pubblici ufficiali in data 1/2/2017.
La Corte d’appello di Roma ha confermato la detta condanna, riconoscendo
la continuazione col reato ex articolo 496 cod. pen. oggetto della sentenza del 13/2/2018 emessa dalla stessa Corte (irrogando, nel complesso, la pena di un anno e quattro mesi di reclusione).
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato.
3.1. Col primo motivo lamenta la nullità della sentenza per omessa traduzione dell’imputato, ex articolo 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
In particolare, assume che, allorché tenutasi l’udienza in appello del 14/2/2024, l’imputato fosse detenuto per altra causa e la Corte d’appello fosse a conoscenza di questa circostanza o, comunque, avrebbe dovuto esserlo, posto che nel corso del giudizio di primo grado era emerso tale stato. Nonostante ciò, la Corte d’appello aveva indicato l’imputato come “libero assente” nel relativo verbale d’udienza ed aveva celebrato il processo, pur essendo lo stesso evidentemente impedito a comparire.
Per conseguenza, la sentenza avrebbe dovuto essere dichiarata nulla.
3.2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione, ex articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deducendo che il fatto non fosse punibile in quanto posto in essere con condotta vincolata da una precedente analoga violazione.
Ci si duole del rigetto del motivo d’appello secondo cui l’imputato aveva fornito generalità false, ma coerenti con quelle di un documento falso già esibito in una precedente occasione (oggetto della sentenza del 13/2/2018 emessa dalla stessa Corte d’appello).
Insomma, l’uso di generalità false sarebbe la logica conseguenza del possesso ed uso di un documento contenente le false generalità, già, però, sanzionato in un procedimento precedente e non avrebbe dovuto, come tale, essere nuovamente punito.
3.3. Col terzo motivo parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione, ex articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Assume che le precedenti condanne non dovessero influenzare la valutazione sulla sua attuale pericolosità, mentre la Corte d’appello aveva ignorato tale motivo di gravame, non fornendo al riguardo una giustificazione adeguata.
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento di ogni ulteriore questione.
Come oramai pacifico presso questa Corte (Sez. U n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282806; Sez. 2, n. 13706 del 08/03/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 13956 del 07/03/2024, COGNOME, non massimata), la restrizione carceraria o domiciliare per altra causa dell’imputato che sia, invece, libero nel suo procedimento, comporta il dovere per il giudice di disporne la traduzione (e, se del caso, costituisce legittimo impedimento tale da determinare il rinvio del processo, qualora l’ordine di traduzione non sia eseguibile per l’udienza già fissata), a condizione che tanto sia noto al medesimo giudice: o perché emerga dagli atti oppure perché comunicato dall’imputato o dal suo difensore (posto che, laddove la circostanza non sia dedotta e non emerga, sarebbe impensabile gravare l’ufficio, per ogni processo e ogni udienza, del dovere di verificare se l’imputato non comparso sia ristretto, accertando ciò presso gli istituti carcerari e gli uffici giudiziari).
Nella specie, effettivamente risulta, dal verbale dell’ultima udienza celebratasi innanzi al Tribunale, che l’imputato fosse detenuto per altra causa.
La circostanza secondo cui ciò non emergesse dalla sentenza di primo grado (laddove, invece, si legge di un imputato “libero assente”), a parere di questa Corte, non esonerava la Corte d’appello da una più puntuale verifica, che avrebbe dovuto portare a rilevare il già evidenziato stato detentivo: ciò sulla base della menzionata Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282806, la quale, in motivazione, evidenzia che basti il dubbio sul detto stato detentivo per onerare l’autorità giudiziaria procedente del compito di verificare tale stato e, se del caso, disporre la traduzione dell’imputato per l’udienza.
Tanto non è, nella specie, accaduto: sicché ne consegue l’esito in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla s,enza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di topello di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso in data 04/07/2024
Il C nsigliere estensore
Il Presidente