Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29744 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29744 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a La RAGIONE_SOCIALE il giorno DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 22/11/2023 del Tribunale di La RAGIONE_SOCIALE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni trasmesse in data 16/5/2024 dal Procuratore generale n persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto di dichiarare il inammissibile e di condannare il ricorrente alle spese processuali e di una so in favore della cassa delle ammende.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 22/11/2023 il Tribunale di La RAGIONE_SOCIALE ritenne COGNOME NOME responsabile dei reati di cui all’art. 20 comma 1 D.Igs. 139/2006 contestati e, ritenuta la continuazione, lo condannò alla pena di € 1400, ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, COGNOME COGNOMECOGNOME con il primo motivo, vizi esiziali della motivazione in relaz all’art. 192 cod. proc. pen. per travisamento della prova. Ha sostenut particolare, che le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale non corrispondev alle emergenze istruttorie acquisite. Premesso, infatti, che le omis contestate e sanzionate erano relative alle caldaie per la produzione di ca
alle autorimesse di due condomini, uno ubicato ai civici n. 60/62 e l’altro ai 66/72, ha dedotto che “dall’attestazione di archiviazione del procedimento” RAGIONE_SOCIALE era emerso che la “segnalazione certificata di inizio attività era necessaria solo per uno dei due impianti” produzione di calore, ossia per quello dell’autorimessa del condominio 66/72, p la quale, ha sostenuto in altra parte del ricorso, la “pratica… era stata essendo venuto meno l’obbligo per il condominio 60/62 a seguito dell sostituzione della preesistente caldaia con una di potenza minore, e che d deposizioni di Melillo e di COGNOME e dallo stesso esame dell’imputato era emer che per “l’unica autorimessa oggetto di verifica da parte dei RAGIONE_SOCIALE” vigeva l’obbligo di presentare la segnalazione di inizio attività in qua struttura non necessitava dell’istallazione di impianti di protezione attiva.
Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione legge in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen. per difetto dell’el psicologico del reato. In particolare, ha dedotto che la sentenza, pur dando delle “criticità che si manifestarono nella gestione della pratica”, derivant difficoltà dell’imputato di procurarsi la documentazione necessaria dal precede amministratore, di reperire i fondi necessari all’adeguamento degli impianti individuare una ditta in grado di eseguire gli appalti commissionati, non ne av considerato le ricadute in punto di elemento soggettivo, risultand inadempienze imputabili non all’amministratore ma ai condomini.
Con il terzo motivo, ha denunciato il vizio di motivazione e l’inosserva dell’art. 131 bis cod. pen. sostenendo che all’imputato poteva essere addebi solo l’omessa presentazione della S.C.I.A. “inerente alla messa a norma di solo impianto di riscaldamento” e che tale violazione non aveva originato alcu criticità sul piano della sicurezza per cui non aderente alle emergenze istru risultava l’argomento con cui il Tribunale aveva escluso l’applicabilità della r di non punibilità.
Con il quarto motivo, ha denunciato vizio di legge, in relazione agli art cpv, 62 bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione ritenendo che il denunc travisamento della prova con riferimento a tre quelle quattro violazi contestate e la condotta susseguente al reato rendevano l’aumento per continuazione, il diniego delle attenuanti generiche e l’irrogazione di una non commisurata al minimo edittale contrarie alle previsioni normativ richiamate e, comunque, la motivazione illogica e contraddittoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’archiviazione della pratica n. 3662 del 29/3/2023 decisa dal RAGIONE_SOCIALE con provvedimento in data 4/4/2003, per effetto dell “riduzione potenzialità impianto”, non costituisce ostacolo alla configurazi
della contravvenzione contestata. L’archiviazione, infatti, venne dispos seguito della sostituzione dell’originario l’impianto per la produzione di installato nel condominio ubicato ai civici INDIRIZZO/INDIRIZZO, rientrante fra quelli di punto 74 della tabella 1.1 del d.P.R. 151/2011, con uno avente una potenzial inferiore a 116 KW. L’installazione del nuovo impianto, però, avvenne in epoc successiva al sopralluogo dei RAGIONE_SOCIALE originante il procedimento e, qui quando ormai il reato contestato si era perfezionato.
2. In relazione alle autorimesse, il ricorso denuncia travisamento della pr sotto un duplice profilo: assume, infatti che l’omissione originan procedimento riguardò una sola autorimessa, ossia quella del condominio ubicato ai INDIRIZZO mentre per l’altra, in quanto non rientrante fra quelle per l era necessaria l’installazione di “impianti di protezione attiva”, non suss l’obbligo di presentazione della SRAGIONE_SOCIALEI.A..
Va, però, osservato che la sentenza fa discendere l’obbligo della segnalazi certificata di inizio attività dalle caratteristiche dell’autorimes dall’installazione di impianti di protezione attiva. E, in effetti, la normativ autorimesse indicate al punto 75 della menzionata tabella, impone presentazione della predetta segnalazione certificata indipendentemente dal esistenza o meno di impianti di protezione attiva. A riprova di quanto dett sufficiente osservare che la S.C.I.A. relativa al condominio 66/72 più vo richiamata dal ricorrente è relativa non soltanto alla centrale te condominiale ma anche all’autorimessa, benché non risulta che la stessa fos dotata di impianti di protezione attiva. Anche il teste COGNOME, la cui deposi è stata allegata come prova del travisamento della prova, ha dichiarato che pe condominio 60/62 la RAGIONE_SOCIALE era ancora necessaria “ma solo per l’autorimessa”.
Non ricorre, pertanto, alcun travisamento dei dati probatori nel ragionamen fondante il verdetto di condanna
3. Il motivo incentrato sul difetto dell’elemento psicologico del reato muo dalla premessa secondo cui il Tribunale avrebbe “ben inquadrato sul pian storico il fatto per cui si procede” per poi elencare le “criticità” in cui s mosso l’imputato dandole come accertate dal Tribunale. La sentenza, però, non asserisce che tali “criticità” sussistettero ma si limita a esporre ch circostanze l’imputato, nel corso dell’esame, addebitò le omissioni lui contes Quello che la sentenza, invece, dà per accertato e stigmatizza è che, prima de verifica dei RAGIONE_SOCIALE, l’imputato si era limitato a inoltrare “una rich rinnovo dell’attestazione di conformità degli impianti antincendio” e ch distanza di circa tre anni dal sopralluogo non era stata ancora presenta RAGIONE_SOCIALE per l’autorimessa del condominio del INDIRIZZO. L’obbligo di leg inoltre, avrebbe imposto all’imputato di sollecitare ai condomini, subito dop nomina, lo stanziamento delle risorse necessarie per sanare le violazioni
normativa antincendio, se non già disponibili, e di selezionare le ditte esecutrici idonee ad assicurare una rapida realizzazione degli interventi necessari. E, invece, non è stato neppure dedotto che, prima dell’intervento dei RAGIONE_SOCIALE, l’imputato richiese ai condomini degli stabili amministrati di stanziare i fondi necessari per rendere le autorimesse e gli impianti termici conformi ai requisiti di prevenzione incendi e sicurezza antincendio così da consentirgli di inoltrare la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del d. 1/8/2011. Molteplici elementi, quindi, consentono di inferire che le omissioni accertate trovarono causa quanto meno nella negligenza e imperizia dell’imputato.
Venendo alle censure relative alla richiesta applicazione dell’esimente di cui all’art. 131 bis cod. pen., il motivo assume che l’imputato debba rispondere solo del ritardo con cui venne inoltrata la S.C.I.A. relativa al condominio del INDIRIZZO e a tale violazione parametra la gravità della condotta. Le considerazioni innanzi esposte in ordine all’integrazione di tutti i reati contestati e la persistent irregolarità di una delle due autorimesse nonostante la pendenza del procedimento penale rendono la motivazione Contestata del tutto aderente alle risultanze istruttorie e priva di profili di manifesta illogicità o di violazion legge.
Adeguatamente motivato appare, infine, il trattamento sanzionatorio inflitto per asserita violazione dell’art. 133 cod. pen., tenuto conto che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che, giova ricordarlo, deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il valore che separa il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 – 01), situazione del tutto rispettata nel caso di specie, avendo il Tribunale irrogato una pena base che è notevolmente al di sotto del medio edittale e applicato aumenti per i reati satelliti, tutti sussistenti, alquanto contenuti.
Dalla sentenza impugnata, ancora, non risulta che, all’udienza di discussione, la difesa avesse richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche. La finalità della previsione normativa di cui all’art. 62-bis c.p. è quella di consentire un trattamento di speciale benevolenza a fronte di peculiari e non codificabili elementi suscettibili di positiva valutazione, ne deriva che mentre il riconoscimento del beneficio necessita di apposita motivazione che dia conto degli elementi da cui discende la mitigazione del trattamento sanzionatorio, la esplicita motivazione del rigetto si rende, invece, necessaria solo in presenza di una specifica e motivata richiesta dell’imputato (Sez. 1, n. 15956 del 28/2/2924, COGNOME; Sez. 3, n. 13832 del 6/3/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, COGNOME
NOME, Rv. 270694 – 01; Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044 01)
A ciò consegue che, quando la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche manchi o non sia corredata dall’indicazione degli elementi e delle circostanze che la fondano, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto, come già affermato da questa Corte, con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 – dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460)” ( Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01).
Non sussiste pertanto il vizio di mancanza di motivazione denunciato.
Le considerazioni innanzi esposte in ordine all’integrazione dei reati e alla persistente irregolarità dell’autorimessa consentono, infine, di disattendere anche le ulteriori doglianze avanzate in ordine al trattamento sanzionatorio.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 10/6/2024