Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21492 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21492 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento penale a carico di NOME COGNOME CUI 05MOZGT) nato a Gara Mbarama (Senegal) il 11/8/1991 avverso la sentenza resa il 20 febbraio 2025 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; B);
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio in relazione al capo sentite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che, nell’interesse dell’imputato, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato ascritto in rubrica, perché lo stesso è estinto per intervenuto decorso del relativo termine di prescrizione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, osservando che nel capo di imputazione erano contestati due reati e che la dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti del reato di ricettazione, contestato al capo B dell’epigrafe, è erronea.
Nella motivazione della sentenza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha osservato che le condotte di reato devono ritenersi perfezionate alla data del 4 agosto 2017 e che da tale data sono decorsi i termini di 7 anni e mezzo previsti dagli articoli 157 e 161 cod.pen. . Così facendo è incorso in errore di diritto, poiché il delitto di ricettazione si prescrive nel termine ordinario di 8 anni, pari al massimo edittale, prorogato ex art. 161 cod.pen., a 10 anni, essendo intervenuto atto di interruzione del termine costituito dal decreto di citazione diretta a giudizio dell’imputato.
A giudizio del ricorrente la prescrizione ordinaria del reato in esame matura il 4 agosto 2025 e quella prorogata il 4 agosto 2027.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Deve premettersi che all’imputato erano stati contestati due reati, il delitto di detenzione al fine di vendita di prodotti contraffatti e la ricettazione degli stessi.
Ciononostante il dispositivo dispone non luogo a procedere facendo riferimento ad un solo reato, affermando che è estinto per intervenuta prescrizione, e anche dal tenore della motivazione non emerge, a dispetto di quanto affermato dal ricorrente, che la pronunzia faccia riferimento anche al reato di ricettazione.
Se ne desume che il dispositivo e la motivazione si riferiscono esclusivamente al reato di detenzione per la vendita previsto dall’articolo 474 codice penale, che effettivamente si estingue nel termine di sei anni, prorogato a sette anni e sei mesi.
La sentenza è pertanto nulla per omessa pronunzia in ordine al reato di ricettazione in quanto la parziale omissione di pronuncia produce la nullità della sentenza limitatamente ai capi di imputazione formalmente contestati e non decisi, con conseguente necessità di un giudizio sugli stessi, ma non incide, stante l’autonomia delle singole statuizioni, sulla validità della sentenza relativamente agli altri capi per i quali vi è stata pronuncia. La sentenza va, pertanto, annullata e gli atti rimessi ad altra sezione del Tribunale per la pronuncia sul reato di ricettazione che non aveva formato oggetto di decisione da parte del giudice di primo grado.
Quanto al giudice cui rinviare il giudizio, va ricordato che le sentenze di proscioglimento emesse dopo il 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, non possono essere appellate dal pubblico ministero nel caso in cui riguardino i reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., tra cui il delitto di ricettazion
in forza della preclusione prevista dall’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge citata.
E’ stato precisato che, in assenza di disciplina transitoria, il principio del “tempus regit actum” comporta l’operatività del regime innpugnatorio previsto all’atto della pronunzia
della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all’impugnazione. (Sez.
5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528 – 01) e nel caso in esame la sentenza impugnata è stata emessa il 20/2/2025.
Ne consegue che in presenza di un ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero che, ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 2 comma
1 lett. p 1.114/2024 a decorrere dal 24 agosto 2024, non avrebbe legittimazione ad appellare la sentenza, non ricorre l’ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. “per
saltum”) essendo questo l’unico rimedio oggettivamente esperibile, sicchè , in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non
al giudice competente per l’appello, come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc.
pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, il quale provvederà a celebrare il giudizio in merito al delitto di ricettazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione al reato di cui all’art. 648 cod.pen. con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Roma 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME a Borsellino
Il Presidente
NOME COGNOME