Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6293 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6293 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a SERIATE il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di quest’ultimo
dalla parte civile COGNOME NOME nato a BERGAMO il DATA_NASCITA
inoltre:
COMUNE ALZANO LOMBARDO
avverso la sentenza del 01/06/2023 del TRIBUNALE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza emessa in data 1 giugno 2023, ha confermato la sentenza appellata con cui il Giudice di Pace di Bergamo aveva ritenuto COGNOME RAGIONE_SOCIALE responsabile del reato di cui all’art. 590 cod. proc. pen., altresì condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali e, in solido con il Comune RAGIONE_SOCIALE Alzano Lombardo, al risarcimento del danno in favore della parte civile e alla rifusione delle spese processuali.
All’imputato, in qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Alzano Lombardo, era stato contestato di aver provocato lesioni personali a COGNOME NOME in quanto sia per colpa generica che per colpa specifica, consistente nell’aver violato l’art. 14 del C.d.s., non aveva provveduto ad eseguire il controllo tecnico in merito all’efficienza della grata di pertinenza della strada, omettendo anche di segnalare con appositi cartelli il pericolo di caduta, determinando quindi il sinistro occorso a COGNOME NOME che attraversava tale grata in sella al suo velocipede con le conseguenti lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.
Nei motivi di appello, il difensore dell’imputato aveva avanzato un’ipotesi di concorso di colpa del COGNOME dovuta al fatto che egli procedeva a velocità elevata. Tale ipotesi era stata smentita dal Tribunale di Bergamo sulla base dell’esito di una perizia tecnica che aveva dimostrato che la velocità tenuta dal COGNOME non aveva avuto incidenza con l’accaduto, che si sarebbe verificato unicamente a causa delle condizioni in cui versava la griglia di scolo delle acque.
Ha proposto ricorso ex art. 606 cod. proc. pen. l’imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale. L’assenza di manutenzione stradale non poteva imputarsi al ricorrente che si era avvalso di collaboratori deputati ad informarlo sulla necessità di intervento, non avendo egli diretta consapevolezza della situazione esterna all’ufficio. Deduce inoltre la violazione dell’art. 590 cod. pen. in quanto l’imputato sarebbe stato ritenuto responsabile per un fatto che rientra nella competenza della Polizia Locale ai sensi dell’art. 14 C.d.s.
Da ultimo, nel ricorso si chiede che venga dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
4. La parte civile, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per gli interessi civili deducendo la nullità della sentenza di appello per mancata indicazione nel dispositivo delle statuizioni di carattere civile ai sensi dell’art. 546 co. 3 cod. proc. pen. Il Tribunale di Bergamo, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva omesso di provvedere sulle statuizioni civili, nonostante le richieste avanzate in tal senso dalla parte civile in entrambi i gradi di giudizio. Era stata altresì omessa la regolamentazione delle spese processuali del grado. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sul punto, insistendo per l’annullamento senza rinvio ai sensi dell’art. 620, lett.1, cod. proc. pen., in quanto, nel caso di specie, non sarebbe stato necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, essendo la sentenza impugnata suscettibile di integrazione da parte della Suprema Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso dell’imputato è inammissibile.
I motivi, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza della posizione di garanzia, non sono stati proposti in sede di appello, in cui si era contestata in fatto la dinamica del sinistro, adombrandosi l’eccesso di velocità della persona offesa.
Va dunque ricordato che, ai sensi dell’art. 606 ultimo comma cod proc pen, il ricorso per cassazione è inammissibile se è proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello e non rilevabili d’ufficio.
2. Il ricorso della parte civile è invece fondato nei seguenti termini.
L’integrale conferma della sentenza di primo grado, riguardante anche le statuizioni civili, comportava anche la consequenziale pronuncia in ordine alle spese sostenute dalla parte civile in grado di appello, che risulta totalmente omessa.
Va rilevata, in merito, l’esistenza di due orientamenti circa la possibilità di procedere alla correzione dell’errore materiale nella ipotesi di omessa pronuncia in ordine alla liquidazione delle spese in favore della parte civile.
Secondo COGNOME un COGNOME primo COGNOME orientamento, COGNOME (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 6360 del 27/01/2016, imputato C., Rv. 265960 01), è emendabile con la procedura di correzione di errori materiali la sentenza emessa all’esito del giudizio d’appello in cui il giudice omette di condannare l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di giudizio.
A detto orientamento se ne contrappone un altro, maggioritario, in base al quale è ricorribile per cassazione la sentenza che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata – e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. – ma implicante valutazioni sia in ordine all’ammissibilità della relativa domanda che in ordine all’entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione. (Fattispecie in cui la RAGIONE_SOCIALE. – essendo stata del tutto omessa la pronuncia sulle spese della parte civile – ha annullato con rinvio al giudice penale). (Sez. 5, n. 13111 del 26/01/2016 , imputato PC, Rv. 267624 – 01; in senso conforme, Sez. 2 n. 46654 del 18/09/2019, Rv. 277595 01 ; Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020, Rv. 279833 – 01).
3. Di recente questa sezione è intervenuta sulla questione, precisando (Sez. 4, n. 5805 del 03/02/2021, Bannati, Rv. 280926 – 01), che è emendabile, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., la sentenza resa dal giudice COGNOME di appello all’esito COGNOME di COGNOME rito COGNOME ordinario COGNOME che, pur confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado, abbia omesso di condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, qualora non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerga, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte civile.
4. Tanto premesso, e venendo al caso di specie, si osserva, da un lato, che non è possibile applicare l’orientamento recentemente espresso poiché dalla sentenza impugnata, che ha omesso del tutto la pronuncia in ordine alle spese, non è possibile cogliere alcun pronunciamento,
anche implicito, né nel senso di disporre la compensazione, né, tanto meno, di disporre la condanna dell’imputato alla integrale rifusione delle spese in favore della parte civile. A ciò deve aggiungersi che, comunque, l’attività di liquidazione consiste in una attività di tipo eminentemente valutativo riguardo alla attività difensiva prestata, come è evidente dalla possibilità di procedere alla liquidazione all’interno di un range tra minimi e massimi degli onorari previsti. Ed è proprio in base a tale presupposto (cfr Sez. 1, n. 7900 del 12/12/2019, Lomma, Rv. 278474 01) che la giurisprudenza ritiene ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso il capo della sentenza di condanna relativo alla rifusione delle spese in suo favore quando sia dedotta la mancanza assoluta di motivazione della statuizione per l’omessa indicazione, anche in modo sommario, dei criteri di determinazione adottati per la liquidazione, con riferimento ai limiti tariffari previsti dal d.m. n. 155 del 2014, per le attività difensive svolte; precisandosi, in un altro caso, che il giudice, nel liquidare le voci di spesa sostenute dalla parte civile non è tenuto ad adottare una motivazione specifica sul punto solo quando si attenga ai valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rizzelli Rv. 277894 – 01). Tanto a dimostrazione del fatto che l’attività di liquidazione implica, anche secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di spese, una attività di valutazione.
Consegue che, per le ragioni esposte, non può farsi luogo alla correzione dell’errore materiale della sentenza impugnata, che va invece annullata con rinvio in ordine alla liquidazione delle spese in favore della parte civile costituita.
Il ricorso dell’imputato va invece dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del predetto imputato al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni dì esonero.
L’esito del presente giudizio giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia in ordine alla liquidazione delle spese in favore della parte civile COGNOME
NOME e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo in diversa composizione. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Compensa le spese del grado tra le parti.
Roma, 6 dicembre 2023