Omessa Pronuncia: Quando il Silenzio del Giudice Porta all’Annullamento della Sentenza
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudice ha il dovere di rispondere a tutte le questioni sollevate dalle parti. Quando ciò non avviene, si verifica un vizio noto come omessa pronuncia, che può portare all’annullamento della decisione. Questo caso specifico riguarda una sentenza d’appello annullata perché il giudice non si era espresso su punti cruciali sollevati dalla difesa, come la determinazione della pena e l’applicazione della sospensione condizionale.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo grado per una serie di reati uniti dal vincolo della continuazione, presentava appello. Con il suo ricorso, la difesa sollevava due questioni principali: in primo luogo, chiedeva una riduzione della pena base, sostenendo che dovesse essere fissata al minimo edittale alla luce di diverse circostanze attenuanti. In secondo luogo, evidenziava una discrasia nella sentenza di primo grado: la motivazione concedeva la sospensione condizionale della pena sia per la parte detentiva sia per quella pecuniaria, mentre il dispositivo la limitava solo alla pena detentiva. L’appellante chiedeva quindi che la Corte d’Appello correggesse questo errore.
La Corte d’Appello, nel decidere, dichiarava prescritti alcuni dei reati minori e, di conseguenza, riduceva la pena complessiva. Tuttavia, si limitava a sottrarre matematicamente la pena relativa ai reati estinti, senza fornire alcuna motivazione specifica sulle altre richieste della difesa. In pratica, il giudice di secondo grado ignorava completamente sia la richiesta di ricalcolo della pena base sia la questione della sospensione condizionale estesa alla multa.
La Decisione della Cassazione e l’Importanza della Motivazione Completa
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha accolto il ricorso dell’imputato. I giudici supremi hanno rilevato che la Corte d’Appello era effettivamente incorsa in un vizio di omessa pronuncia. Non si era espressa, neppure implicitamente, sui motivi di gravame relativi al trattamento sanzionatorio e alla sospensione condizionale della pena.
Questo silenzio rappresenta una violazione del dovere del giudice di esaminare e decidere su tutte le domande formulate dalle parti. Non è sufficiente, come ha fatto la Corte d’Appello, effettuare un semplice calcolo aritmetico per decurtare la pena dei reati prescritti. Quando la difesa solleva argomenti specifici per una pena più mite, il giudice ha l’obbligo di prenderli in considerazione e di spiegare perché li accoglie o li respinge.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha stabilito che la sentenza d’appello era viziata perché non conteneva alcuna argomentazione sui punti sollevati dalla difesa. Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato impone al giudice di fornire una risposta motivata a ogni specifica doglianza. Ignorare un motivo di appello equivale a un diniego di giustizia su quel punto. La Corte territoriale avrebbe dovuto valutare nel merito le argomentazioni difensive circa la necessità di una pena più equa, considerando le circostanze del fatto e la condotta dell’imputato, e avrebbe dovuto risolvere l’incongruenza tra motivazione e dispositivo della prima sentenza riguardo alla sospensione della pena. Limitarsi a una decurtazione matematica senza affrontare queste questioni costituisce una motivazione mancante, che impone l’annullamento.
Le Conclusioni
In conclusione, la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte di Appello, che dovrà riesaminare il caso tenendo conto dei motivi precedentemente ignorati. Questa decisione sottolinea l’importanza fondamentale di una motivazione completa ed esaustiva. Per gli avvocati, insegna a formulare motivi di appello chiari e specifici. Per i giudici, ribadisce l’obbligo di non tralasciare alcun aspetto del contraddittorio. Una giustizia efficace si fonda non solo sulla decisione finale, ma anche sulla trasparenza e completezza del percorso logico-giuridico che la sostiene. Il silenzio su una richiesta di parte non è un’opzione valida e rende la sentenza annullabile.
Cosa si intende per ‘omessa pronuncia’ in una sentenza d’appello?
Si ha ‘omessa pronuncia’ quando la Corte d’Appello non esamina e non decide su uno o più motivi specifici sollevati nell’atto di appello, ignorando di fatto le richieste formulate da una delle parti.
Qual è la conseguenza di un’omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello?
La conseguenza è l’annullamento della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione, rilevato il vizio, annulla la decisione limitatamente ai punti su cui il giudice non si è espresso e rinvia il caso allo stesso giudice d’appello (in diversa composizione) per un nuovo giudizio su tali punti.
Il giudice d’appello può limitarsi a un calcolo matematico per rideterminare la pena dopo una prescrizione?
No. Se l’appellante ha sollevato specifici motivi di gravame che richiedono una valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio, il giudice non può limitarsi a un mero calcolo matematico per sottrarre la pena relativa ai reati prescritti. Deve, invece, fornire una motivazione completa che affronti tutte le questioni sollevate.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12623 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12623 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato eil ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso el.rietherrdr
IL-P-r-tar–Gaxi-.-c-o4G1m4e- per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA, sostituto processuale, come da nomina deposita in udienza, dell’avvocato COGNOME NOME del foro di TARANTO, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
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Con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della sentenza emessa d G.u.p. del Tribunale di Taranto in data 28/01/2014, che dichiarava NOME COGNOME colpevole dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 12 I. 497/1974 (A), 13 stessa legge 1 cpv. cod. pen., 20 e 20 mma 2 I. (B), 8 bis, co 110/1975 (C), 81 cpv. cod. pen., 38, 221 TULPS e 58 Reg. Esec. TULPS (D), riconoscendogli, altresì, le circostanze attenuanti generiche, la Corte di appe Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha dichiarato non doversi procedere ordine ai reati dì cui ai capi C) e D) perché estinti per prescrizione e ha ri pena inflitta, previa detrazione dei relativi aumenti ontinuazione, a di pena in c quella di anni uno, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 4.666,00 di m confermando nel resto la sentenza di primo grado.
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Avverso la sentenza di appello ricorre, tramite il proprio difensore, cassazione, NOME, deducendo mancanza assoluta di motivazione con riferimento all’apprezzamento degli elementi rilevanti ai fini dell’abbattim sino alla soglia minima della pena fissata dal primo Giudice, sulla quale ope le detrazioni per le attenuanti già riconosciute, di cui all’art. 5 I. 895/1967 ed all’art. 62 cod. pen., oltre che per la diminuente del rito. Si duole la dif bis che la Corte territoriale non abbia rideterminato la pena base, nonostante gravame fosse stato evidenziato che la detenzione dell’arma era regolare, che comportamento dell’imputato, posto in essere al solo fine di preveni comportamenti criminali di COGNOME, era isolato e non ripetibile, e che COGNOME aveva collaborato con gli inquirenti, rendendo ampia confessione anche su movente. Rileva, quindi, la difesa come la pena sia stata rideterminata solt attraverso la detrazione degli aumenti di pena per le fattispecie estinte, se un puro calcolo matematico, senza argomentare sui rilievi difensivi di cui so circa l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. Sottolinea la come, inoltre, la Corte, seppure sollecitata con l’appello ad eliminare la dis della sentenza del primo Giudice tra motivazione, nella quale la sospensio risulta concessa in relazione anche alla pena pecuniaria, e dispositivo, da risulta concessa solo con riguardo alla pena detentiva, non vi abbia provveduto Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Il ricorso è fondato.
Invero, la difesa deduce e documenta l’omessa pronuncia da parte della Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, su due punti di all’appello nell’interesse di NOME COGNOME. E precisamente sull’invocata riduz
della pena base sino al contenimento nel minimo edittale e sulla lamenta discrasia tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado in punto sospensione condizionale della pena (risultando dalla motivazione della senten la pena sospesa condizionalmente in toto, sia come pena detentiva che come pena pecuniaria, mentre dal dispositivo solo come pena detentiva).
Su entrambi i punti, invero, la Corte territoriale neppure implicitament pronuncia, limitandosi, quanto al profilo sanzionatorio, a decurtare gli aument pena per la continuazione con i reati contravvenzionali che dichiara estinti prescrizione.
- Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla sospensione condizionale del pena e il rinvio alla Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio su tali punti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla sospensione condizionale della pena e rinvia alla Corte di appello di Le per nuovo giudizio sui punti di cui sopra.
Così deciso in Roma , il 30 gennaio 2019.