Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12623 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12623 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TARANTO il 23/01/1984
avverso la sentenza del 25/09/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato eil ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso el.rietherrdr
IL-P-r-tar–Gaxi-.-c-o4G1m4e- per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA, sostituto processuale, come da nomina deposita in udienza, dell’avvocato NOME COGNOME del foro di TARANTO, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della sentenza emessa d G.u.p. del Tribunale di Taranto in data 28/01/2014, che dichiarava NOME COGNOME colpevole dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 12 I. 497/1974 (A), 13 stessa legge 1 cpv. cod. pen., 20 e 20 mma 2 I. (B), 8 bis, co 110/1975 (C), 81 cpv. cod. pen., 38, 221 TULPS e 58 Reg. Esec. TULPS (D), riconoscendogli, altresì, le circostanze attenuanti generiche, la Corte di appe Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha dichiarato non doversi procedere ordine ai reati dì cui ai capi C) e D) perché estinti per prescrizione e ha ri pena inflitta, previa detrazione dei relativi aumenti ontinuazione, a di pena in c quella di anni uno, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 4.666,00 di m confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza di appello ricorre, tramite il proprio difensore, cassazione, COGNOME, deducendo mancanza assoluta di motivazione con riferimento all’apprezzamento degli elementi rilevanti ai fini dell’abbattim sino alla soglia minima della pena fissata dal primo Giudice, sulla quale ope le detrazioni per le attenuanti già riconosciute, di cui all’art. 5 I. 895/1967 ed all’art. 62 cod. pen., oltre che per la diminuente del rito. Si duole la dif bis che la Corte territoriale non abbia rideterminato la pena base, nonostante gravame fosse stato evidenziato che la detenzione dell’arma era regolare, che comportamento dell’imputato, posto in essere al solo fine di preveni comportamenti criminali di Bellanova, era isolato e non ripetibile, e che COGNOME aveva collaborato con gli inquirenti, rendendo ampia confessione anche su movente. Rileva, quindi, la difesa come la pena sia stata rideterminata solt attraverso la detrazione degli aumenti di pena per le fattispecie estinte, se un puro calcolo matematico, senza argomentare sui rilievi difensivi di cui so circa l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. Sottolinea la come, inoltre, la Corte, seppure sollecitata con l’appello ad eliminare la dis della sentenza del primo Giudice tra motivazione, nella quale la sospensio risulta concessa in relazione anche alla pena pecuniaria, e dispositivo, da risulta concessa solo con riguardo alla pena detentiva, non vi abbia provveduto Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Invero, la difesa deduce e documenta l’omessa pronuncia da parte della Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, su due punti di all’appello nell’interesse di NOME COGNOME. E precisamente sull’invocata riduz
della pena base sino al contenimento nel minimo edittale e sulla lamenta discrasia tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado in punto sospensione condizionale della pena (risultando dalla motivazione della senten la pena sospesa condizionalmente in toto, sia come pena detentiva che come pena pecuniaria, mentre dal dispositivo solo come pena detentiva).
Su entrambi i punti, invero, la Corte territoriale neppure implicitament pronuncia, limitandosi, quanto al profilo sanzionatorio, a decurtare gli aument pena per la continuazione con i reati contravvenzionali che dichiara estinti prescrizione.
2. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla sospensione condizionale del pena e il rinvio alla Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio su tali punti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla sospensione condizionale della pena e rinvia alla Corte di appello di Le per nuovo giudizio sui punti di cui sopra.
Così deciso in Roma , il 30 gennaio 2019.