Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27989 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27989 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a AVIGLIANA il 25/10/1987
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 04/06/2024, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma de sentenza del giudice di primo grado, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalen alla contestata recidiva, ha condannato COGNOME NOME alla pena di mesi sei di reclusione e euro 1000 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990.
2.Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, articolando un unico motivo di gravame, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ordine alla richiesta, avanzata all’udienza del 04/06/2024, di conversione della pena in regim di detenzione domiciliare. Il giudice d’appello non ha provveduto sul punto neppure con ordinanza separata, nulla disponendo in ordine alla suddetta richiesta di sostituzione della pe limitandosi a recepire quanto affermato dal giudice di prime cure anche in ordine all’affermazio della responsabilità, sulla base di una asserita ammissione da parte dell’imputato.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chies l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In giurisprudenza si è affermato che, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brev nelle more della disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, i di appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità solo ove l’imputato ne faccia rich al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/202 Rv. 287624 – 02; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv. 286017).
Nel caso in disamina, dall’esame del verbale dell’udienza del 04/06/2024 risulta che i difensore dell’imputato ha formulato la richiesta, con il suo consenso, di sostituzione della p della reclusione nella detenzione domiciliare, allegando documentazione.
Al riguardo, tuttavia, la Corte territoriale non si è pronunciata, né con separata ordina né con la sentenza impugnata, limitandosi a rideterminare la pena in mesi sei di reclusione e d euro 1000 di multa. Nel tessuto argonnentativo della pronuncia impugnata non è dato, infatti, rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali la richiesta di sostituzione della pena stata accolta. Né esse sono desumibili, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell’apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata, nonostan sia stata formulata una specifica richiesta. Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest’ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve verter
giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente.
2. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, limitatamente all’applicabilità
della pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appell
Torino.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità della pena sostitutiva con rin per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso all’udienza del 20/05/2029
Il Consigliere estensore
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Il Presidente