Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42331 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42331 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto:
dalla parte civile NOME nato il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a SAVIGLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2022 della Corte d’appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse della parte civile, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN! FATTO
La Corte d’appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la sentenza di assoluzione, per non aver commesso il fatto,
pronunciata all’esito del giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Cuneo in data 9 giugno 2020 nei confronti di NOME, in relazione agli addebiti di tentata estorsione (capo 1) ed appropriazione indebita aggravata (capo 2).
Ha proposto ricorso la difesa della parte civile COGNOME COGNOME deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 426 e 604 cod. proc. pen.; la sentenza di primo grado era stata impugnata con l’appello sia dal P.M. che dalla parte civile, deducendo l’omessa pronuncia del G.u.p. in relazione all’imputazione di appropriazione indebita di cui al capo 2) relativamente alla posizione di COGNOME NOME, come risultava dal dispositivo di quella decisione; la Corte d’appello, equivocando il motivo di impugnazione, aveva ritenuto che il difetto di motivazione in ordine alla pronuncia assolutoria potesse essere colmato dalla sentenza di secondo grado, mentre la censura riguardava non la carenza della motivazione, ma l’omessa pronuncia su uno dei capi di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio, integrante un’ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell’art. 545, comma 3, cod. proc. pen.
2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione all’esclusione del concorso nella condotta di appropriazione ascrivibile al genitore RAGIONE_SOCIALE NOME (deceduto nel corso del procedimento) con errata valutazione del materiale probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Dall’esame del dispositivo letto in udienza e di quello trascritto nella sentenza di primo grado risulta che l’assoluzione dell’imputato è stata pronunciata relativamente al reato di cui al capo A) – il delitto di tentata estorsione (dovendosi intendere richiamato il reato di cui al capo 1); nessuna statuizione, invece, è stata adottata in ordine alla diversa imputazione di cui al capo 2), relativa al delitto di appropriazione indebita
Il confronto tra la richiesta di rinvio a giudizio e il contenuto del dispositivo f emergere in modo chiaro e inequivocabile l’omessa decisione in relazione al capo d’imputazione riguardante il delitto di appropriazione indebita; il che integra vizio, rilevabile d’ufficio (Sez. 6, n. 39435 del 14/07/2017, COGNOME, Rv. 271710 01), poiché la sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell’imputato è inesistente (Sez. 2, n. 29427 del 15/06/2011, COGNOME, Rv. 251027 – 01).
La Corte territoriale, nel richiamare il costante principio secondo il quale in caso di difetto di motivazione della decisione di primo grado, il giudice di secondo grado non può dichiarare la nullità della prima pronuncia ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze, in quanto la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra uno dei casi di nullità del giudizio espressamente sanciti dall’art. 604 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017, Speca, Rv. 270070 – 01; Sez. 5, n. 727 del 09/02/2000, COGNOME, Rv. 215726 – 01; Sez. 3, n. 4562 del 21/02/1994, COGNOME, Rv. 197335 – 01), ha errato nell’applicarlo al caso in esame ove non si lamentava, dalla parte pubblica e dalla parte civile, la carenza della motivazione della sentenza di assoluzione, bensì la mancanza della statuizione decisoria sul punto.
2. La fondatezza del motivo di ricorso (che comporta l’assorbimento del secondo motivo) impone, pertanto, l’annullamento della sentenza di primo e secondo grado, limitatamente all’omessa pronuncia relativa all’imputazione di appropriazione indebita aggravata, atteso che l’impugnazione aveva avuto ad oggetto esclusivamente il fatto illecito derivante dall’ipotizzata condotta di appropriazione indebita (poiché «nel caso in cui il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare su alcuni capi di imputazione, il giudice d’appello deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata limitatamente ai capi di imputazione sui quali è mancata la pronunzia, e decidere nel merito sugli eventuali altri capi»: Sez. 2, n. 9534 del 13/02/2008, Galli, Rv. 239549 – 01); il che comporta la trasmissione degli atti al giudice civile, competente in grado di appello ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., dovendosi procedere a nuovo giudizio in quella sede (considerata la definitività della sentenza agli effetti penali, in difetto proposizione del ricorso da parte del P.M.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 28/9/2023