Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26245 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26245 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Bitonto il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 22/11/2023 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art.671 cod. proc. pen., proposta nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento ai reati per i quali egli era stato condannato con le tredici sentenze indicate nella istanza medesima, escludendo che essi fossero stati commessi in attuazione del medesimo disegno criminoso.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen. insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art.81 cod. pen. ed il vizio di omessa pronuncia sui quattro specifici punti oggetto della originaria richiesta, rispetto ai quali il giudi dell’esecuzione ha utilizzato delle formule di stile senza accertare, in concreto, l’oggetto delle varie istanze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Invero, come dedotto dal ricorrente, l’ordinanza impugnata ha respinto complessivamente la domanda, richiamando i principi fissati dalla giurisprudenza in materia senza, però, pronunciarsi sulle quattro specifiche e distinte richieste in essa contenute.
Al riguardo si osserva che l’originaria istanza (allegata al ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza) conteneva la richiesta di esclusione del concorso formale tra alcuni delitti in materia di armi mediante l’eliminazione della pena inflitta per l’aggravante di cui all’ art. 23 1.110/75, la richiesta di eliminazion della pena inflitta dal Tribunale di Bari del 16 giugno 2016 per la violazione della prescrizione della misura di prevenzione relativa al c.d. ‘oneste vivere’ e la domanda di applicazione dell’istituto di cui agli artt.81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. non per tutti i reati di cui alle tredici sentenze, ma bensì con riferimerfto a reati omogenei suddivisi in gruppi distinti di sentenze.
Orbene, rispetto a tali specifiche richieste il giudice dell’esecuzione non si è pronunciato avendo, invece, respinto l’istanza senza distinguere tra le distinte domande in essa contenute, che sono state totalmente pretermesse.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione ed in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo esame che – in piena autonomia decisionale – tenga conto dei rilievi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2024.