Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25653 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25653 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 24/12/1991 avverso l’ordinanza del 28/01/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 13/05/2024, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato la misura della semilibertà a NOME COGNOME motivando la sua decisione in ragione delle reiterate trasgressioni al piano di trattamento, avvenute per sua stessa ammissione per mera spavalderia.
Ammesso al beneficio per coltivare gli affetti familiari, per il suo comportamento aveva indotto la sua compagna a chiedere l’interruzione dei suoi rientri presso il domicilio. Aveva quindi intrapreso una relazione con un’agente della polizia penitenziaria, rientrando in istituto si era vantato di essersi recato nel paese di residenza di costei che si trova in comune di altra provincia, ove non era autorizzato a recarsi. Con arroganza aveva raccontato di altre quattro analoghe violazioni. Non aveva giustificato le spese sostenute per arredare la casa. Segnalazioni negative erano infine pervenute dal datore di lavoro che si era dichiarato non piø disposto a rinnovare il contratto in scadenza.
Il difensore del condannato ha proposto ricorso lamentando violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111, comma 6, laddove il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di valutare la documentazione difensiva e le istanze di cessazione della semilibertà e di concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali o in subordine della detenzione domiciliare.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha depositato memoria scritta con la quale ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso, essendo implicito nelle motivazioni del provvedimento il rigetto delle altre istanze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Il provvedimento impugnato Ł stato emesso a seguito di una richiesta di revoca della già concessa misura alternativa della semilibertà e della richiesta del condannato di concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali.
Della duplicità dell’oggetto del procedimento dà conto anche il decreto di fissazione di udienza camerale in atti.
La difesa del condannato ha depositato nel corso del procedimento una memoria in data 21/01/2025 con la quale ha esteso le sue domande e ha introdotto quella subordinata di detenzione domiciliare; ha allegato documentazione e ha reiterato l’istanza subordinata all’udienza del 28/01/2025.
Il provvedimento dispone la revoca della semilibertà e non fa alcun cenno al rigetto delle istanze del condannato nØ nel dispositivo nØ nella motivazione.
Non vi Ł alcuna valutazione di quanto dedotto dalla difesa nella motivazione tutta incentrata sulle ragioni della revoca del beneficio della semilibertà.
NØ vi Ł alcun cenno argomentativo che agganci le considerazioni ivi svolte al convincimento maturato dal Tribunale in ordine alle istanze del condannato.
SicchŁ non vi sono margini nemmeno per considerare implicito il rigetto, come richiede il
Procuratore Generale.
3. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato perchØ ha omesso di pronunciarsi sulle istanze avanzate dal condannato e va disposto nuovo giudizio perchØ si provveda su di esse.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia.
Così Ł deciso, 04/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME