Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23946 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 23946 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALEDI BRINDISI nel procedimento a carico di:
NOME nato a NAPOLI il 09/06/1997
avverso la sentenza del 09/09/2024 del TRIBUNALE di BRINDISI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento
impugnato con rinvio per l’ulteriore corso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 9 settembre 2024 il Tribunale di Brindisi dichiarava COGNOME NOME colpevole del reato di truffa aggravata e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva erronea applicazione della legge penale, osservando che l’imputato
era stato condannato a una pena detentiva e che l’art. 640 cod. pen. prevedeva anche una pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Risulta in effetti che l’imputato, con la sentenza impugnata, è stato dichiarato colpevole del reato di truffa e condannato alla sola pena detentiva,
laddove l’art. 640 cod. pen. prevede la punizione con la pena detentiva e la pena pecuniaria.
L’applicazione della sola pena detentiva in luogo di quella congiunta prevista dalla legge integra un’ipotesi di pena illegale (v., in termini,
Sez. 3, n. 47024 del 19/11/2024, COGNOME, Rv. 287213 – 01).
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla omessa applicazione della pena pecuniaria, ai sensi dell’art.
620, lett. I), cod. proc. pen., a tenore del quale la Corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se “ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio”.
Nel caso di specie la pena pecuniaria può essere determinata in euro 67, considerando le già concesse circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla ritenuta aggravante.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione della pena pecuniaria, che determina in euro 67. Così deciso il 16/04/2025