Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19122 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19122 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato il 08/10/1988 a Palermo avverso la sentenza del 08/05/2024 della Corte d’appello di Palermo.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione, nonché della sentenza di primo grado, con revoca delle statuizioni civili; uditi i difensori dell’imputato, Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di calunnia in danno di NOME COGNOME condannava l’imputato anche al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile e alla rifusione delle relative spese giudiziali, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
I difensori di Messina COGNOME hanno presentato ricorso per cassazione e hanno chiesto l’annullamento di entrambe le sentenze di primo e secondo grado, censurandone la nullità assoluta e insanabile in ragione dell’omessa notificazione del decreto che disponeva il giudizio all’imputato, il quale (rimasto assente nel corso dell’intero giudizio) non era presente all’udienza preliminare del 23 gennaio 2020, notificazione peraltro neppure rinnovata benché ne fosse stata disposta la rinnovazione dal primo giudice con ordinanza del 25 settembre 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va innanzitutto dato atto, in linea di fatto: – dell’assenza negli atti de processo della relazione di notifica all’imputato, non presente all’udienza preliminare del 23 gennaio 2020 (in cui era difeso d’ufficio dall’Avv. NOME COGNOME), del decreto che ne ha disposto il giudizio; – dell’ordinanza del 25 settembre 2020 del Giudice dibattimentale di primo grado che, attesa l’assenza dell’imputato e la mancanza di prova circa la regolare notifica di quel decreto, ne ordinava la rinnovazione della notificazione per la successiva udienza del 20 gennaio 2021; – dell’avvenuta notificazione al difensore di fiducia dell’imputato, Avv. NOME COGNOME a cura della Cancelleria, del mero verbale di udienza del 25 settembre 2020; – della prosecuzione tanto del giudizio di primo grado quanto di quello di appello in assenza dell’imputato, difeso ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. NOME COGNOME e in mancanza di qualsiasi rilievo dei difensori delle parti o del giudice in ordine alla mancanza di prova circa la diretta ed effettiva conoscenza dell’imputato in ordine al decreto che ne disponeva il giudizio.
Tanto premesso in linea di fatto, ritiene il Collegio che il vizio di procedura denunciato con l’unico motivo di ricorso sia fondato e che, tuttavia, debba rilevarsi l’intervenuto decorso della prescrizione.
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L’art. 429, comma 4, cod. proc. pen., nella versione in vigore ratione
temporis
(il comma è stato abrogato dall’art. 98, co. 1 lett. a), d.lgs. n. 150 del
2022: c.d. riforma “Cartabia”), prescriveva che il decreto di rinvio a giudizio fosse notificato all’imputato
«comunque»
non presente alla lettura del medesimo a conclusione dell’udienza preliminare, con la conseguente necessità di
provvedervi pure nei casi nei quali il contraddittorio per l’udienza preliminare risultasse ritualmente instaurato e l’imputato, benché fisicamente assente, fosse
rappresentato dal suo difensore, ai sensi dei primi tre commi dell’art. 420-bis, cod. proc. pen. applicabili all’epoca (l’articolo è stato integralmente sostituit
dall’art. 23, co. 1 lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022: c.d. riforma “Cartabia”).
L’omissione di tale notificazione, precludendo la rituale vocatio in iudicium
dell’imputato, integra una nullità assoluta e insanabile, per omessa citazione del medesimo, a norma dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (v., da ultimo, Sez.
6, n. 24025 del 02/03/2022, COGNOME, Rv. 283602; Sez. 5, n. 19716 del
18/03/2019, COGNOME, Rv. 276139).
D’altra parte, l’accertamento della regolare costituzione delle parti è un compito specificamente devoluto al giudice del dibattimento, secondo l’espressa previsione dell’art. 484 cod. proc. pen.; mentre nessun onere di tempestiva segnalazione la disciplina di rito pone a carico del difensore, che rimanga silente durante il processo e deduca il vizio soltanto con l’impugnazione della sentenza che definisce il relativo grado di giudizio (Sez. 5, n. 19716 del 18/03/2019, cit.).
Deve tuttavia rilevarsi che il reato ascritto all’imputato è estinto per prescrizione intervenuta nelle more, cosicché deve essere in questi termini pronunciato l’annullamento senza rinvio delle sentenze pronunciate in entrambi i gradi del giudizio, con la conseguente revoca delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza del Tribunale di Palermo del 9 marzo 2022, revocando le statuizioni civili. Così deciso il 08/04/2025