Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14351 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’ALFONSO DEL SORDO NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale ík b tac-ni 6., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna di COGNOME COGNOME NOME per i reati continuati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose commessi nella sua qualità di amministratrice di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, fallite, rispettivamente, nel giugno del 2013 e nel febbraio del 2012. In parziale riforma della pronunzia di primo grado, la Corte territoriale ha invece dichiarato non doversi procedere per i concorrenti reati di omesso tempestivo deposito dei libri contabili e di bancarotta semplice patrimoniale contestati all’imputata perché estinti per l’intervenuta prescrizione.
Avverso la sentenza ricorre l’imputata articolando cinque motivi. Con il primo deduce la nullità della sentenza per l’omessa notifica alla COGNOME della citazione per il giudizio d’appello. Con il secondo deduce violazione di legge in merito alla ritenuta sufficienza del dolo generico ai fini della sussistenza dei reati di bancarott documentale contestati all’imputata. Con il terzo lamenta vizi di motivazione in merito all’affermazione di responsabilità per i fatti di operazioni dolose, non avendo la Corte confutato i rilievi svolti con i motivi d’appello in ordine alle ragioni dell’affitto de d’azienda della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, operazione che gli stessi giudici d’appello hanno riconosciuto come lecita, escludendo essere stata posta in essere in pregiudizio dei creditori. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la Corte territoriale di fatto aggravato gli aumenti di pena per la continuazione relativa ai reati satellite non estinti, mentre con il quinto motivo lamenta erronea applicazione della legge penale per la mancata specificazione dell’entità degli aumenti applicati per ognuno dei suddetti reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In particolare è fondato il primo motivo, il cui accoglimento comporta l’assorbimento degli altri motivi di ricorso.
Risulta dagli atti che la citazione per il giudizio d’appello è stata notificata al difens dell’imputata a mezzo pec il 24 novembre 2022. Dalla relata ad oggetto l’invio telematico emerge che tale notifica è stata fatta esclusivamente al difensore e non anche quale domiciliatario ex art. 157 comma 8-bis c.p.p. (ancora vigente all’epoca
dell’adempimento) come si desume dalla dicitura “in proprio” apposta in calce all’indicazione del destinatario. Non risulta invece che analoga notifica sia stata fatta al suddetto difensore nella menzionata veste, come pure invece la cancelleria ha provveduto a fare nell’eseguire le notifiche destinate alla parte civile ed al suo difensore.
Non è dubbio che non dà luogo a nullità l’invio a mezzo di posta elettronica al difensore di un’unica copia della citazione, sia in tale qualità, che in quanto domiciliatari dell’imputato, ma tale principio vale soltanto se nel cd. biglietto di cancelleria venga specificato che destinatari della comunicazione devono intendersi entrambi (Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019, Sabbatini, Rv. 276528), come invece non avvenuto nel caso di specie.
Si vede pertanto in un caso di omessa citazione dell’imputata cui consegue inevitabilmente l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio.
Così deciso il 18/1/2024