Omessa notifica difensore: quando un vizio di forma determina l’annullamento della sentenza
Nel processo penale, il rispetto delle regole procedurali non è una mera formalità, ma la garanzia fondamentale per la tutela dei diritti di ogni cittadino. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, annullando una condanna a causa di una omessa notifica al difensore. Questo caso dimostra come un errore nella comunicazione degli atti processuali possa avere conseguenze drastiche sull’intero giudizio, compromettendo il diritto di difesa, pilastro del nostro ordinamento.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine con una sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di primo grado per un reato di furto aggravato. Successivamente, in seguito a un rinvio della Suprema Corte, la Corte di Appello ribaltava la decisione, condannando l’imputato a otto mesi di reclusione e 300 euro di multa. Contro questa sentenza di condanna, l’imputato, tramite il suo legale, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando due specifiche violazioni.
I Motivi del Ricorso e l’omessa notifica al difensore
Il ricorso si fondava su due motivi principali:
1. Violazione di norme processuali: Il difensore di fiducia non aveva mai ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio per il processo d’appello. Questa omessa notifica al difensore rappresentava, secondo la difesa, un vizio insanabile che invalidava l’intero procedimento di secondo grado.
2. Mancanza della condizione di procedibilità: In subordine, si eccepiva l’assenza di una querela, divenuta necessaria per procedere per quel tipo di reato a seguito delle modifiche legislative introdotte dal D.Lgs. 150/2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia).
La Corte di Cassazione ha concentrato la sua attenzione sul primo motivo, ritenendolo decisivo.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha stabilito che il primo motivo di ricorso era fondato e, soprattutto, assorbente rispetto al secondo. La motivazione è chiara e rigorosa: l’omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia costituisce una nullità di ordine generale che non può essere sanata. Questo errore procedurale lede in maniera diretta e irreparabile il diritto di difesa dell’imputato, il quale non è stato messo nelle condizioni di essere adeguatamente assistito e rappresentato nel giudizio che ha portato alla sua condanna.
L’accoglimento di questa censura procedurale ha reso superfluo (‘pleonastico’, come si legge in sentenza) l’esame del secondo motivo relativo alla mancanza di querela. Infatti, una volta accertata la nullità del processo d’appello per un vizio così grave, l’intera sentenza di condanna perde la sua validità e deve essere annullata, a prescindere da ogni altra questione di merito o di diritto.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna impugnata. Tuttavia, non ha chiuso definitivamente il caso. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello per la celebrazione di un nuovo giudizio. Questo significa che il processo di secondo grado dovrà essere ripetuto dall’inizio, assicurando questa volta la corretta notifica di tutti gli atti al difensore. La decisione riafferma con forza un principio cardine: la validità di una pronuncia giurisdizionale dipende non solo dalla sua giustezza nel merito, ma anche e soprattutto dal rigoroso rispetto delle regole che garantiscono un processo equo e un effettivo diritto di difesa per l’imputato.
Cosa succede se l’avvocato difensore non riceve la notifica del decreto di citazione in appello?
La mancata notifica al difensore di fiducia costituisce una violazione delle norme processuali che integra una nullità e porta all’annullamento della sentenza emessa in quel grado di giudizio, in quanto lede il diritto di difesa.
Perché la Corte di Cassazione non ha esaminato il secondo motivo di ricorso relativo alla mancanza di querela?
La Corte ha ritenuto che l’accoglimento del primo motivo (omessa notifica) fosse sufficiente ad annullare la sentenza. L’analisi del secondo motivo è stata considerata ‘pleonastica’, ovvero superflua, poiché la violazione procedurale era assorbente e invalidava l’intero giudizio d’appello.
L’annullamento della sentenza significa che l’imputato è stato definitivamente assolto?
No. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d’appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello per la celebrazione di un nuovo giudizio. Il processo d’appello dovrà quindi essere celebrato nuovamente, questa volta nel rispetto delle corrette procedure di notifica.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38914 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38914 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 16/09/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Caltanissetta.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIIRTTO
Con sentenza di cui in epigrafe, Corte di appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio disposto con sentenza di questa Suprema Corte sez. IV del 31.01.2018, in ordine alla impugnazione proposta da COGNOME NOME avverso la sentenza del tribunale di Enna del 30.11.2016, con cui il predetto era stato assolto in ordine al reato ex artt. 110 c.p. 624 625 nn. 2 e 7 c.p., riformava la predetta sentenza condannando il COGNOME, concedendo le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, e stabiliva la pena finale diminuita per il rito prescelto, in mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME, previa avvenuta restituzione in termini per proporre il presente ricorso, ha presentato ricorso per cassazione mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione.
Si rappresenta con il primo il vizio di violazione di norme processuali per omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione in appello.
Con il secondo motivo si rappresenta l’assenza di querela rispetto al reato ascritto alla luce delle novelle al riguardo introdotte con Dlgs. 150/2022.
Il ricorso è fondato per le ragioni di cui al primo motivo proposto che assorbono il secondo rendendone pleonastica l’analisi. La sentenza deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2024.