Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16986 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16986 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato il 10/04/06/1966 a Gela avverso la sentenza del 25/09/2023 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata – riformando, su appello della Procura generale presso la Corte di appello, la decisione del Tribunale di Foggia – ha condannato NOME COGNOME per il reato ex art. 385 cod. pen. descritto nel capo di imputazione.
Nello ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per l’omessa notifica del decreto di rinvio a giudizio al codifensore avvocato NOME COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la inammissibilità dell’appello del Pubblico ministero nell’assumere apoditticamente la sussistenza del reato senza confrontarsi con l’argomentazione con la quale il Giudice di primo grado ha escluso l’elemento soggettivo del reato.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si osserva che COGNOME era autorizzato a allontanarsi dalla sua abitazione per lavorare alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE come raccoglitore di rifiuti dalle 13,00 alle 20,00, nell’ambito di un itinerari predefinito dal quale egli si allontanò soltanto per entrare in un B&B e trattenervisi con una conoscente, ma consegnando i propri documenti alla reception, sicché non può ritenersi che egli abbia inteso sottrarsi alla vigilanza delle Autorità preposte al controllo.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art. 131-bis cod. pen. nel disconoscere la particolare tenuità del fatto nonostante il trasparente comportamento di COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente ribadito che la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso a uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita dall’altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni, qualora il procedimento non importi altri atti, perché l’essersi svolto il processo fa presumere la rinuncia all’eccezione (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244188).
Nel caso in esame si rileva che dalla intestazione della sentenza di primo grado risulta che l’imputato NOME COGNOME è stato assistito da due difensori di fiducia (gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME) entrambi presenti in udienza.
Nel giudizio di appello con le conclusioni scritte – regolamenti depositate nell’udienza del 25/09/2023 e accluse al verbale della stessa – l’Avvocato NOME COGNOME, difensore dell’imputato, aveva tempestivamente evidenziato che il codifensore Avvocato NOME COGNOME non aveva ricevuto notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Tuttavia, la Corte di appello non ha risposto alla eccezione sollevata al riguardo.
Pertanto, il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge per l’omessa notifica del decreto di rinvio a giudizio al codifensore avvocato NOME COGNOME è fondato e questo rende irrilevanti gli altri motivi di ricorso.
Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a altra Sezione della Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso il 26/03/2025.