Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32110 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32110 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Erice il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della Corte di appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 settembre 2023 la Corte d’appello di Palermo ha parzialmente confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Palermo in data 26 marzo 2021 nei confronti di NOME COGNOME, dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 1, 1 -bis e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e, unificato il fatto con quello, ritenuto più grave, giudicato con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trapani in data 28 marzo 2019, irrevocabile il 10 luglio 2019, ha ridetermiNOME la pena complessivamente inflitta al ricorrente in anni
quattro di reclusione ed euro 2000,00 di multa, di cui anni uno di reclusione ed euro 667,00 di multa per il fatto per il quale si procede.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione di legge con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza in grado di appello al codifensore NOME COGNOME; censurano i difensori che dalla stessa sentenza impugnata, nonché dalla sentenza di primo grado, l’imputato viene indicato come difeso dal solo AVV_NOTAIO, unico difensore che ha ricevuto l’avviso di fissazione, laddove il COGNOME era difeso, sia in primo che in secondo grado, anche dal codifensore NOME COGNOME; osservano che l’unico difensore, AVV_NOTAIO, che ha ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza in grado di appello non si è presentato ed è stato sostituito da un difensore di ufficio, il quale non formulò alcuna eccezione non sapendo che il ricorrente avesse due difensori, posto che nell’atto di citazione era stato indicato il solo AVV_NOTAIO.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento al ne bis in idem. Si assume che il ricorrente è già stato giudicato per il medesimo fatto con la sentenza resa, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trapani in data 28 marzo 2019, nell’ambito del procedimento penale che è seguito all’arresto, operato il 30 settembre 2018, del COGNOME e del correo NOME COGNOME che, nell’occasione, vennero trovati in possesso di sostanza stupefacente avente un peso complessivo di kg. 220 (fatti, questi, con riferimento ai quali è stato ridetermiNOME, in grado di appello, i trattamento sanzioNOMErio, essendo stata ritenuta la continuazione tra tali fatti e quelli per i quali si procede).
Con conclusioni scritte il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile, per le ragioni di seguito esplicate.
Il primo motivo sull’omessa notifica del decreto di citazione al codifensore risulta fondato su elementi non emergenti dagli atti processuali, ai quali questa Corte ha accesso in ragione del vizio procedurale lamentato posto che, in base all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità – che il Collegio condivide -, «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla
quale esercita il proprio controllo, quale che sia il, esibito per giustificarla» (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, COGNOME e NOME, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, COGNOME NOME ed NOME, Rv. 221322). Per addivenire a questo risultato, alla Corte di cassazione è riconosciuto il ruolo di Giudice «anche del fatto», che, per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all’esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazion ex art. 606.1 lett. e) (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e NOME, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).
2.1. Questo collegio intende dare continuità al principio espresso da Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 Ud., COGNOME, Rv. 249651-01, secondo cui il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che dell’altro difensore, ritualmente avvisati. Il principio espresso da Sez. U, COGNOME è stato ribadito anche nei casi di udienza camerale fissata a norma dell’art. 263, comma quinto, cod. proc. pen. da Sez. 2, del 12/06/2015, COGNOME, Rv. 264142 – 01, che ha affermato che l’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza indicata ad uno dei due difensori dell’imputato non dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., bensì a regime intermedio, ai sensi dell’art. 180 del codice di rito, con la conseguenza che tale vizio è da ritenersi saNOME nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all’udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l’omessa comunicazione ad uno dei difensori. Non diversamente, anche l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari al codifensore dell’imputato integra un’ipotesi di nullit di ordine generale a regime intermedio che, in quanto tale, non può essere eccepita oltre il termine di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4641 del 02/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280636-01). In termini, con riferimento al giudizio di cassazione, anche Sez. 4, n. 51539 del 18/10/2018, COGNOME, Rv. 274496-01, secondo cui l’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza pubblica nel giudizio di legittimità ad uno dei due difensori dell’imputato non dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., bensì a regime intermedio, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen., con la conseguenza che tale vizio è da ritenersi saNOME, ex art. 184, comma 1, cod. proc. pen., nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all’udienza. L’orientamento in disanima, da un lato, ritiene che la mancata comparizione di entrambi i difensori all’udienza implichi la volontaria e consapevole rinuncia della Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l’omessa comunicazione ad uno dei difensori e, dall’altro, considera che il difensore ritualmente avvisato, anche nel caso in cui non compaia all’udienza, come formalmente presente e, ove compare, lo onera di eccepire la nullità, in considerazione degli obblighi di collaborazione e cooperazione nell’esercizio di difesa; quest’onere di collaborazione e cooperazione grava però anche sul difensore che viene nomiNOME, d’ufficio, in sostituzione del difensore o del codifensore assente; allo stesso modo grava anche sull’imputato l’onere di informare il difensore presente della nomina di un codifensore, al punto che il mancato rinvenimento nel fascicolo dell’atto di nomina non giustifica la mancata tempestiva eccezione di nullità (in questo senso, Sez. 2, n. 4641 del 02/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280636-01)
2.2. In applicazione dell’orientamento esposto, la censura mossa nel primo motivo di doglianza, deve ritenersi inammissibile. Venendo in rilievo un caso di nullità a regime intermedio, essa si deve ritenere sanata in ragione della mancata eccezione dell’omessa notifica da parte del difensore (che si assume essere stato nomiNOME d’ufficio) presente in giudizio, a fronte della intervenuta corretta notifica del decreto di citazione al secondo difensore di fiducia, anche egli non comparso. Gravava infatti sul difensore presente all’udienza l’onere, da lui non ottemperato essendo rimasto silente, di eccepire nella stessa udienza svoltasi in Corte di appello, successiva all’avviso che si assume non notificato al codifensore, l’omessa notifica a quest’ultimo del decreto di citazione e ciò in ragione dei doveri di collaborazione, cooperazione e informazione che intercorrono all’interno della posizione difensiva e nei rapporti tra l’imputato ed il suo difensore.
2.3. Nel caso che occupa va inoltre rilevato che agli atti non risulta la nomina, del codifensore AVV_NOTAIO ma solo l’atto di nomina dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, depositato il 20 maggio 2019 presso la cancelleria del Giudice delle indagini preliminari; né tale mancanza è surrogabile con 1″atto di conferma” della nomina dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, datato 11 novembre 2023 ed allegato al ricorso per cassazione, al quale non è allegata l’asserita nomina che si conferma. Deve altresì aggiungersi che, diversamente da quanto affermato nel ricorso, all’udienza del 19 settembre 2023, celebratasi dinanzi alla Corte di appello successivamente all’avviso che si assume non notificato al codifensore (rectius: l’avviso era relativo all’udienza di comparizione del 13 giugno 2023, differita al 19 settembre 2023 in accoglimento dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’AVV_NOTAIO che ne aveva richiesto la trattazione orale) non venne nomiNOME un difensore d’ufficio in sostituzione degli avvocati assenti, ma era presente, per delega dell’AVV_NOTAIO, un sostituto di quest’ultimo, AVV_NOTAIOto
NOME COGNOME, che ha insistito nei motivi di appello, senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla omessa citazione del codifensore.
2.4 In mancanza di un atto di nomina deve quindi ritenersi che l’unico difensore nomiNOME dal COGNOME era il solo AVV_NOTAIO, che ha delegato l’AVV_NOTAIO a presenziare all’udienza in cui il procedimento è stato definito dalla Corte di appello con la sentenza oggi impugnata. Era dunque presente in udienza non già un difensore di ufficio, ma un AVV_NOTAIO delegato dall’unico difensore del ricorrente, che nulla ha eccepito (né poteva farlo, non risultando agli atti la nomina del codifensore) nell’unica sede in cui avrebbe potuto (e dovuto) farlo.
Anche il secondo motivo non supera la soglia dell’ammissibilità. Il ricorrente reitera l’eccezione di ne bis in idem senza confrontarsi con le argomentazioni della pronuncia di primo e di secondo grado che hanno disatteso l’eccezione, con motivazioni che non meritano censura.
3.1 Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, cui questo collegio intende dare seguito, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storiconaturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi element costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. 4, n. 4103 del 06/12/2012, dep. 2013, Guastella, Rv. 255078-01, ed ex multis, Sez. 2 n. 52606 del 31/10/2018, COGNOME, Rv. 275518-02).
3.2 Nel caso che occupa, i giudici dell’appello, richiamando le motivazioni del giudice di prime cure – che aveva evidenziato come, a fronte dell’identità della condotta (detenzione di marijuana) fossero differenti le circostanze di tempo, di luogo e di persona, posto che nella prima occasione il ricorrente aveva agito in concorso con COGNOME NOME; il fatto era stato accertato in Calatafimi-Segesta due giorni prima, ossia il 30/09/2018, ed in quella circostanza il ricorrente venne arrestato unitamente al correo; nel procedimento de quo, il quantitativo di kg 1,240 è stato trovato due giorni dopo all’interno di una dimora sita in INDIRIZZO -, hanno rimarcato la circostanza che all’odierno imputato viene contestata una detenzione posta in essere in luogo ben diverso rispetto a quello in cui era avvenuto il primo sequestro.
Aderendo all’orientamento consolidato di questa Corte, i giudici di merito hanno dunque escluso la violazione del ne bis in idem con una motivazione adeguata e non censurabile ed in accoglimento della richiesta avanzata dalla parte, i giudici della Corte di appello hanno valorizzato questi elementi, rideterminando il trattamento sanzioNOMErio, in ragione della ritenuta continuazione tra i fatt precedentemente giudicati e quelli per i quali si procede.
3.3. Ne consegue l’inammissibilità anche del secondo motivo di doglianza.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024.