Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24938 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24938 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il 18/09/1988 NOME nato a COSENZA il 06/12/1961 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto l ‘ annullamento con rinvio della la sentenza impugnata con riferimento alla posizione di NOME COGNOME e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato:
NOME COGNOME colpevole dei reati di illegale detenzione di più armi comuni da sparo e di omessa diligente custodia;
NOME COGNOME colpevole del reato di omessa denuncia all’autorità competente del trasferimento delle armi legalmente detenute da un’abitazione all’altra, all’interno del medesimo comune.
Ricorrono per Cassazione entrambi gli imputati per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia avv. ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
La difesa ricorrente per conto di COGNOME ha sviluppato due motivi.
3.1. Con il primo deduce mancanza di motivazione in merito al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Lamenta che la Corte distrettuale non si sia pronunciata sulla richiesta di applicazione del beneficio, pur ritualmente formulata nell’atto di appello.
3.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento di validità del contratto di cessione delle armi ex art. 38 TULPS.
Sostiene il ricorrente che il percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata per affermare la responsabilità dell’imputato si fonda su mere congetture e non risponde alle doglianze formulate nell’atto di appello.
Al fine di escludere la fondatezza della tesi difensiva sulla retrodatazione del possesso delle armi sono stati valorizzati elementi inconferenti, come l’epoca del controllo, Vigilia di Natale, ed il mancato riferimento alla scrittura privata n ell’immediatezza .
E ‘ stato, invece, trascurato il dato pacifico che il controllo dei carabinieri era finalizzato non al controllo delle armi ma alla verifica dell’esplosione dei colpi dalla finestra e che non è affatto anomala la scelta del soggetto indicato come cedente nella scrittura privata di ritornare in Germania in prossimità del Natale, Paese dove possiede un ristorante,.
COGNOME NOME ha sviluppato un unico motivo con cui deduce violazione degli articoli 178, comma 1 lett. c) e 179 cod. proc. pen. per l’omessa notifica all’imputato e al difensore di fiducia del decreto di citazione in appello
Evidenzia a sostegno che, come attestato dagli atti di causa allegati al ricorso ai fini della sua autosufficienza, il decreto di citazione per la trattazione del gravame non è stato notificato né all’imputato, presso il suo domicilio pur tempestivamente dichiarato con atto ritualmente depositato, né al difensore, altrettanto tempestivamente nominato in sostituzione di quello revocato in epoca precedente all’emissione del decreto.
Secondo i principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamata, tanto l’omessa notifica del decreto di citazione nel
giudizio di appello all’imputato appellante, quanto l’omessa notifica al difensore nominato in sostituzione di quello revocato in epoca precedente alla sua emissione costituiscono cause di nullità assoluta, che si ripercuotono per derivazione su tutti gli atti processuali successivi fino alla sentenza che ha definito il giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME non supera il vaglio di ammissibilità.
1.1. Il primo motivo, relativo all ‘applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è generico.
E ‘ condivisibile l ‘ orientamento giurisprudenziale secondo cui è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. come novellato dall’art. 1, comma 55, legge 3 agosto 2017, n. 103, il motivo di appello con cui si richieda la concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e che non si confronti, con rilievi critici, con tutte le argomentazioni esposte dal giudice di primo grado a sostegno della negativa conclusione sul punto (Sez. 2, n. 35493 del 03/07/2019, COGNOME Rv. 276435).
Il motivo di appello aspecifico o generico resta viziato da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione. Ne segue che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a tale censura, pur proposta in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione (Sez. 5 – , n. 44201 del 29/09/2022 Testa, Rv. 283808 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700 -01 ).
Risulta dagli atti processuali ed in particolare dalla disamina dell’atto di appello che COGNOME si è limitato a formulare una generica richiesta di assoluzione per la tenuità del fatto contestato senza alcun riferimento alla condotta specificamente posta in essere dall’imputato.
La Corte distrettuale avrebbe dovuto, pertanto, dichiarare inammissibile il motivo sicché il ricorrente non può nel presente giudizio dolersi dell ‘ omessa risposta.
1.2. Il secondo motivo, relativo al percorso motivazionale seguito per pervenire all ‘ affermazione di penale responsabilità, anziché denunziare carenze della tenuta logica delle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, sollecita una diversa lettura delle prove e nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli non illogici de Giudici del merito.
La Corte di appello, con valutazioni conformi a quelle del Tribunale, ha escluso la fondatezza della ricostruzione alternativa dell ‘ imputato mettendo in luce, da una parte, il ritardo con cui aveva prima ricordato e poi prodotto la scrittura privata
nonostante si trattasse di un atto che, secondo la sua stessa versione, era stato stipulato qualche ora prima dell ‘ arrivo dei Carabinieri e, dall ‘ altro, le modalità di rinvenimento dlele armi, del tutto incompatibile con un trasferimento avvenuto poche ore prima del controllo, nonché la scelta di formalizzare l ‘ accordo proprio i girono del controllo per insolita esigenza della parte obbligata al trasferimento di compiere un viaggio proprio il girono dell ‘ antivigilia di Natale.
2. Il ricorso di COGNOME NOME è fondato.
2.1. Risulta dagli atti di causa, consultabili dal Collegio in ragione della natura processuale della questione dedotta, che l ‘ imputato, al fine di proporre appello avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Cosenza, aveva nominato suo difensore di fiducia l’avvocato NOME COGNOME con atto dapprima depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza appellata in data 22 settembre 2022 e successivamente allegato all ‘ atto di appello.
Risulta altresì che nel citato atto di nomina l ‘ imputato ha contestualmente revocato il precedente difensore che lo aveva assistito nel giudizio di primo grado ed ha eletto domicilio presso la sua residenza, in tal modo sostituendo il domicilio precedente indicato nello studio del difensore di fiducia revocato
Ciononostante, il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato al difensore di fiducia revocato e all ‘ imputato presso il domicilio originariamente eletto ma successivamente modificato.
2.2. In relazione alle modifiche intervenute e ritualmente e tempestivamente comunicate il decreto di citazione doveva essere notificato all’avvocato COGNOME quale unico difensore di fiducia e all’imputato presso il nuovo domicilio eletto.
Tanto la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato quanto l ‘ omessa notificazione del medesimo atto al difensore di fiducia costituiscono nullità rilevabili in sede di legittimità idonee, per derivazione, a determinare la nullità della sentenza emessa nei confronti di NOME COGNOME
È pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità che l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità d’ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio, non potendo l’imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (Sez. 3, a n. 26266 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 273199 -01; Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, COGNOME Rv. 263598 -01; Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, COGNOME, Rv. 259614 -01; Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258615 – 01).
Quanto alla notifica all ‘ imputato in luogo diverso, essa determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., salvo che l’irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all’art. 179 cod. proc. pen. (da ultimo Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, COGNOME, Rv. 284810 – 01)
Come prospettato dal ricorrente, nel presente procedimento si è senz ‘ altro verificata tale ultima ipotesi eccezionale: non solo la notificazione è avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall’imputato – lo studio del difensore di fiducia poi revocato – piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato – l’abitazione di residenza ma per di più nuovo difensore di fiducia dell’imputato non è stato nella possibilità di eccepire la nullità davanti ai giudici di appello perché, a sua volta, non informato della data dell ‘ udienza per l ‘ omessa notifica del decreto di citazione anche nei suoi confronti.
2.3. Per le suesposte ragioni, si impone l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro che provvederà ad emettere il decreto di cui all’art. 601 cod. proc. pen., ritualmente e tempestivamente notificandolo all ‘ imputato ed al suo difensore, per poi procedere al giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 28 maggio 2025.