Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12761 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore
AVV_NOTAIO conclude chiedendo che la Suprema Corte di Cassazione voglia dichiarare ammissibili e fondati i motivi di gravame e, per l’effetto, annullare la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 20 giugno 2023 la Corte di appello di L’Aquila h confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pescara il 11 maggio 2022 NOME COGNOME alla pena di € 500 di multa per il reato ex art. 515 cod. pen aver posto in vendita 3500 mascherine chirurgiche, da considerarsi prodotti prima necessità, di difficile reperimento sul mercato in ragione dell’emerg £ovid-19, con indicazione di qualità e standard del prodotto non supportate idonea documentazione, tale da trarre in inganno il consumatore finale d prodotto indotto ad acquistare un bene diverso, confortato anche dalla marcatu CE indebitamente appost. TARGA_VEICOLO (in Pescara il 5 maggio 2020).
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso t sentenza.
2.1. Con il primo motivo si deduce l’omessa notifica all’imputato ed al difensore, del decreto di citazione in appello. Al difensore sarebbe stato noti un decreto di citazione relativo ad altro soggetto straniero, estra procedimento.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la illlogicità della motivazione sul ri della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod.. pen.
2.3. Il difensore ha poi depositato le conclusioni scritte, anche in repli argomentazioni del Procuratore generale, allegando gli atti a lui notificati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato.
1.1. Dall’atto del 29 maggio 2023 della cancelleria della Corte di appell L’Aquila risulta che il decreto di citazione a giudizio spedito per la n all’imputato NOME COGNOME COGNOME al difensore è quello relativo al procedimento RE.CA ./2022/003289. GLYPH R I ketoi,c jzu i teci ,
Sull’atto, GLYPH senza alcuna formale modifica, è apposto un tratto di matita e la correzione del numero del procedimento in quello 2022/2006 – che quello relativo al procedimento nei confronti del ricorrente.
1.2. Al n. RENUMERO_DOCUMENTO, il registro della Corte di appello, corrispond però, come indicato nel ricorso, il processo nei confronti di NOME.
Il difensore ha prodotto la stampa della mail – che reca lo stesso numer ordine, 1472718, la stessa data ed orario di spedizione apposti sulla stampa «sistema di notifiche e comunicazioni del 29 maggio 2024- inviata dalla canceller della Corte di appello di L’Aquila al difensore da cui risulta che è stato in
decreto, numero di registro RENUMERO_DOCUMENTO, con allegato «20.6.23 decreto Osadorion.pdf».
1.3. Deve, pertanto, rit 4 enersi che il ricorrente abbia dimostrato che l’NUMERO_DOCUMENTO-trasmesso a mezzo pec non GLYPH il decreto di citazione del ricorrente, bensì quello relativo ad altro imputato che, per altro, risulta assistito da altro difensor
Si è concretizzata l’omessa notifica del decreto di citazione per il giudi appello all’imputato – elettivamente domiciliato presso il difensore – ed allo difensore di fiducia, con conseguente nullità assoluta che travolge tutti g successivi all’omessa notifica, compresa la sentenza impugnata.
L’accoglimento del primo motivo, restando assorbiti i successivi, determin l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello L’Aquila a cui vanno trasmessi gli atti per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti al Corte di appello de
Così deciso il 27/02/2024.