Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24279 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
sui ricorsi proposti da:
SENTENZA
COGNOME NOME, nata a Trani il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Canosa di Puglia il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Giulianova il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Bisceglie il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Bisceglie il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Molfetta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio per la posizione di COGNOME e inammissibilità per i
restanti ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31/05/2022, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza pronunciata, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani in data 18/05/2017 così provvedeva: dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per i reati di cui ai capi G) ed F) dell’imputazione e di COGNOME NOME per il reato di cui al capo A), riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, perché estinti per prescrizione; confermava la condanna di COGNOME NOME per il reato di cui al capo A) dell’imputazione e rideterminava la pena; confermava l’affermazione di responsabilità penale di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per il reato di cui al capo A) dell’imputazione e riconosciuta la continuazione tra il reato di cui al capo A) e il reato di cui alla sentenza di condanna n. 899/2014 pronunciata dalla Corte di appello di Bari in data 5.6.2014 e considerato più grave il relativo reato, rideterminava la pena; confermava la condanna di COGNOME NOME per i reati di cui ai capi A) e D) dell’imputazione e di COGNOME NOME per il reato di cui al capo D) dell’imputazione.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deducono omessa applicazione del principio del ne bis in idem.
Lamentano che la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere che i fatti oggetto del presente procedimento erano gli stessi di quelli oggetto della sentenza pronunciata dal Gip di Trani in data 26/04/2013; appariva evidente che il frazionamento dei due processi era dovuto a scelta del pubblico ministero per ragioni meramente investigative, tanto è vero che nel secondo processo si faceva riferimento alle sostanze stupefacenti sequestrate ai prevenuti nel primo procedimento.
Con il secondo motivo deducono omessa motivazione in ordine all’aumento per la continuazione.
Lamentano che la Corte di appello aveva omesso di motivare in ordine all’aumento di pena per effetto della riconosciuta continuazione tra i reati
contestati, non consentendo di conoscere le ragioni in base alle quali l’aumento era stato uguale per tutti gli imputati senza tener conto delle diverse condizioni personali e processuali.
COGNOME NOME propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce omessa motivazione in ordine alla conferma della sentenza di primo grado, con conseguente elusione da parte della Corte territoriale dell’obbligo di motivazione e del ruolo di garanzia svolto dai Giudici di appello.
COGNOME NOME propone tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce omessa motivazione in ordine al motivo di appello con il quale si eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem in relazione all’episodio del 6.2.2013, evidenziando che su tale questione la Corte di appello era rimasta silente, senza esplicitare le ragioni del mancato accoglimento del motivo di gravame.
Con il secondo motivo deduce omessa motivazione in ordine al motivo di appello con il quale si chiedeva la riqualificazione del fatto nell’ipotesi delittuosa d cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 o quantomeno nell’ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, evidenziando che, nonostante la specificità del motivo gravame, la Corte di appello era rimasta silente, senza esplicitare le ragioni del mancato accoglimento del motivo di gravame.
Con il terzo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla riqualificazione del fatto nei confronti del coimputato COGNOME NOME ai sensi dell’art, 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, evidenziando la disparità di trattamento tra il ricorrente ed il correo COGNOME, entrambi chiamati a rispondere del reato di cui al capo D) dell’imputazione, in ordine agli stessi fatti contestati.
NOME NOME propone due motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso deduce omessa motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità.
Lamenta che, a fronte della contestazione di generiche condotte di spacco, l’affermazione di responsabilità era stata basata su irrilevanti intercettazioni ambientali attribuite al COGNOME a seguito di fallace e dubitabile riconoscimento vocale degli investigatori; aggiunge che a carico del ricorrente non è mai stata sequestrata sostanza stupefacente e che a pag 2 della scheda dell’indagato gli investigatori avevano riferito che il COGNOME non svolgeva operazioni di compravendita di sostanza stupefacente e dedicato gran parte dell’esposizione riassuntiva alla vendita di fuochi d’artificio.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine alla insussistenza di prove o indizi a carico del ricorrente, evidenziando che la posizione apicale attribuita al NOME non trovava riscontro negli atti processuali, in quanto alcuna condotta di spaccio gli era stata attribuita, essendo dedito alla vendita abusiva di fuochi di artificio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME vanno dichiarati inammissibili, sulla base delle argomentazioni che seguono.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
I ricorrenti, come evincibile dalla lettura della sentenza impugnata, (p. 15), rinunciavano ai motivi di gravame, con eccezione del solo motivo relativo alla richiesta di applicazione della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza della Corte di appello di Bari n. 899/2014.
Trova, pertanto, applicazione il principio di diritto secondo cui la rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati e non possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez.4, n.9857 del 12/02/2015, Rv.262448; Sez.4, n.53565 del 27/09/2017, Rv.271258).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
I ricorrenti lamentano che la Corte di appello determinava l’aumento di pena, per la riconosciuta continuazione del reato di cui al capo A) con i fatti giudicati con la sentenza della Corte di appello di Bari n. 899/2014, nella stessa misura per ciascuno dei coimputati, senza tener conto delle diverse condizioni personali e processuali.
Il motivo è generico e privo di concretezza in quanto non specifica quali sarebbero le diverse condizioni personali e processuali dei coimputati che avrebbero dovuto condurre ad un aumento di pena differenziato per ciascuno di essi.
Il motivo, pertanto, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell’art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in AVV_NOTAIO, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l’appunto, l’inammissibilità
dell’impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).
Il ricorso di COGNOME NOME va dichiarato inammissibile, per genericità della censura proposta.
La Corte territoriale, con motivazione stringata ma adeguata, ha confermato l’affermazione di responsabilità di COGNOME NOME per i reati contestati ai capi A) e D)- detenzione e cessione di sostanze stupefacenti- non limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado ma evidenziando, in maniera specifica, che i fatti emersi dagli esiti delle intercettazioni risultavano significativamente riscontrati dai sequestri di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari nonchè dal contenuto delle sommarie informazioni rese da parte degli acquirenti delle sostanze stupefacenti (p 16 della sentenza impugnata).
Rispetto a tale articolato percorso argomentativo, il ricorrente prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).
Il ricorso di NOME NOME va dichiarato inammissibile, perché avente ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità.
La Corte territoriale, ha confermato l’affermazione di responsabilità di COGNOME NOME per il reato contestato al capo A) dell’imputazione – detenzione e cessione di sostanze stupefacenti- richiamando e condividendo le argomentazioni esposte nella sentenza di prima grado; ha, poi, precisato che l’identificazione del NOME era stata accertata nel corso delle indagini preliminari con attività inconfutabile e le cui risultanze erano pienamente utilizzabili in considerazione del rito scelto dall’imputato; ha, quindi, evidenziato che il contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali (conversazioni con utilizzo di linguaggio criptico riconducibile alle attività di spaccio per l’indicazione di somme di denaro, luoghi usualmente frequentati dagli assuntori di sostanze stupefacenti, locali utilizzati come basi logistiche per lo spaccio dello stupefacente), compendiate
nell’annotazione finale della Tenenza dei CC di Bisceglie, comprovavano il chiaro coinvolgimento del COGNOME nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti posta in essere nel territorio di Bisceglie e riscontrata da sequestri di rilevanti quantità di sostanza stupefacente.
La motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
A fronte di tale adeguato percorso argomentativo, il COGNOME propone censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, COGNOME, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, COGNOME, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, COGNOME, Rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
Il ricorso di COGNOME NOME è fondato nei limiti appresso precisati.
3.1. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la questione proposta, come evincibile dalla sentenza impugnata e dal contenuto dell’atto di appello allegato al ricorso, non era stata sollevata anche con i motivi di appello.
Va, quindi, richiamato l’orientamento costante di questa Corte (Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell’impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del 24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie.
3.2. Sono, invece, fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso.
La Corte territoriale, nonostante specifici motivi di appello, nulla ha argomentato in ordine alla deduzione difensiva avente ad oggetto la violazione del principio del ne bis in idem in relazione all’episodio del 6.2.2013 ed alla deduzione
difensiva avente ad oggetto la richiesta di riqualificazione del fatto nell’ipotesi delittuosa di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 o quantomeno nell’ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
Deve, quindi, richiamarsi, il principio più volte espresso da questa Corte regolatrice, alla stregua dei quali la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione “per relationem”, se si limita a riprodurre la decisione confermata, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull’inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi (Cass. Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, COGNOME ed altri, Rv. 233082; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012 COGNOME, Rv. 254102).
L’omissione motivazionale rilevata vizia sul punto la sentenza impugnata e ne impone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
4. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari limitatamente alla posizione di COGNOME NOME, mentre i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/05/2024