Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6589 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6589 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in ECUADOR (CUI 05YNON1), avverso la sentenza in data 12/04/2023 della CORTD DI APPELLO DI GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
letta la nota dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che si è associata alle conclusioni del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 12/04/2023 della Corte di appello di Genova che, riformando la sentenza in data 30/05/2022 del Tribunale di Genova, ha riconosciuto circostanze attenuanti generiche e ha ridotto la pena inflitta per i reati di tentativo di rapina e di lesioni personali aggravate, ritenuti in continuazione.
Deduce:
Omessa motivazione in relazione alla sospensione condizionale della pena.
Il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione sulla sospensione
condizionale della pena, nonostante nell’atto di gravame avesse esposto alla Corte di appello un motivo d’impugnazione sul punto, dotato della specificità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1. Con il sesto motivo di appello, l’odierno ricorrente si doleva davanti alla Corte di merito della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, pur in presenza di elementi che avrebbero potuto condurre a una prognosi favorevole, trattandosi di imputato incensurato, che aveva compreso il disvalore della sua condotta, chiedendo personalmente scusa alla persona offesa.
Pur in presenza di un puntuale motivo dotato della specificità, però, la Corte di appello è rimasta silente in relazione alla possibilità (o meno) di concedere la sospensione condizionale della pena, in ciò incorrendo nel vizio di omessa motivazione in ragione della precisa sollecitazione proveniente dalla difesa.
La sentenza va, dunque, annullata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Genova, cui viene demandato il compito di dare risposta al motivo di gravame in questione.
P.Q.M.
Annulla COGNOME la sentenza COGNOME impugnata, COGNOME limitatamente all’applicabilità della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
Così deciso in data 16/01/2024
Il Consigliere est.
COGNOME La Presidente