Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37499 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37499 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Presidente – Sent. n. sez. 555/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato in Perø il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 del GIUDICE DI PACE di Sondrio Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza
RITENUTO IN FATTO
Il giudice di pace di Sondrio con sentenza emessa il 3 marzo 2023 ha condannato NOME alla pena di 3.400 euro di ammenda per la contravvenzione di cui all’art. 10 bis d. lgs. 286/98.
Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore di fiducia lamentando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo rileva un vizio di motivazione dell’impugnata sentenza.
Il giudice di pace, infatti, avrebbe omesso ogni valutazione, sebbene definita necessaria, circa la verifica del rispetto dei principi cardine imposti dalla direttiva Ue 2008/115 per l’espulsione dell’extracomunitario, nonchØ ogni ricostruzione dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla qualificazione giuridica.
Avrebbe omesso, poi, ogni valutazione circa l’elemento soggettivo del reato, non confrontandosi sulla conoscenza da parte dell’imputato della normativa di riferimento e della ignoranza incolpevole della stessa.
2.2 Con il secondo motivo lamenta l’omessa motivazione in punto alla richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
La richiesta era stata avanzata dalla difesa in sede di conclusioni e, ciononostante, il giudice non aveva motivato alcunchØ sul punto; nØ tale richiesta poteva ritenersi essere
stata implicitamente disattesa.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla richiesta di applicazione dell’art. 34 d.lgs. 274/2000.
Il ricorrente depositava conclusioni scritte eccependo in primis la violazione delle norme che disciplinano l’intervento dell’imputato in udienza, posto che quest’ultimo era detenuto per altra causa e, nondimeno, il giudice procedente non aveva disposto rinvio onde consentirgli di essere presente in udienza.
Ribadiva poi gli ulteriori motivi di ricorso chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini sotto specificati.
1.1. Procedendo ad esaminare le questioni logicamente preliminari, quale quella sollevata dal ricorrente nella memoria contenente le conclusioni scritte, questo Collegio rileva che effettivamente dall’intestazione della sentenza impugnata l’imputato parrebbe detenuto e assente.
In ragione della verifica documentale doverosamente effettuata in ragione della natura processuale dell’eccezione che consegna alla Corte il dovere di verificare gli atti, Ł emerso, contrariamente a quanto osservato, che alla data dell’udienza, 3 marzo 2025, l’imputato risultava libero, in quanto scarcerato il 19 febbraio 2025.
Secondo in pacifico orientamento di questa Corte, infatti, in tema di impugnazioni, allorchØ sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione Ł giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 – 01)
Pertanto, dai dati a disposizione della Corte l’eccezione si appalesa infondata, in quanto l’imputato, lungi dall’essere detenuto alla data dell’udienza era libero e, quindi la decisione di non essere presente non era determinata da un impedimento e, conseguentemente, del tutto correttamente egli era stato dichiarato assente; in difetto però delle possibilità di sottoporre tale documentazione alla difesa, che non ha chiesto la trattazione orale del ricorso, in caso di errore sul punto sarà consentito unicamente il rimedio straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen.
1.2 Il primo motivo di ricorso Ł infondato.
Lamenta il ricorrente come non sia stato valutato dal giudice di merito il rispetto dei principi cardine imposti dalla direttiva 2008/115 e come non siano state valutate le circostanze relative alla imputazione e alla qualificazione giuridica.
¨ necessario puntualizzare che lo straniero risponde della contravvenzione di cui all’art. 10 bis d. lgs. 286/98, cioŁ del fatto di aver fatto ingresso, ovvero di essersi trattenuto nel territorio dello Stato senza titolo, in violazione delle norme del TU Immigrazione.
Pertanto, i richiami ai principi in tema di espulsione appaiono del tutto generici ed aspecifici, in quanto non Ł chiaro quali principi siano stati disattesi dall’impugnato provvedimento.
Quanto al secondo profilo di criticità, la sentenza impugnata, per quanto sinteticamente,
sottolinea come lo straniero sia stato trovato sul territorio italiano senza titolo non avendo il permesso di soggiorno e come tale condotta sia rilevante penalmente anche a titolo di colpa; rileva altresì il giudice di pace come lo straniero non abbia assolto l’onere probatorio di provare l’esistenza di un titolo che legittimasse la sua permanenza sul territorio.
Pertanto, Ł evidente come sotto tale profilo il giudice di pace abbia assolto l’onere motivazionale necessario a sostenere la declaratoria di penale responsabilità, in difetto di elementi contrari che sarebbe stato onere della difesa dedurre.
1.3 Il secondo motivo Ł fondato.
Dalla lettura delle conclusioni come riportate in epigrafe alla sentenza impugnata emerge come il difensore avesse esplicitamente richiesto il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità; pertanto sussisteva un preciso onere motivazionale in capo al giudice cui la questione era stata devoluta, senza che potesse avere alcun peso la rilevabilità d’ufficio della questione.
Nel caso in esame il provvedimento impugnato, a fronte di una precisa istanza difensiva, peraltro richiamata anche nella sentenza impugnata, ha omesso totalmente di rispondere, incorrendo nel denunciato vizio motivazionale.
NØ, dalla complessiva lettura del provvedimento impugnato Ł possibile evidenziare una implicita motivazione circa la sussistenza o meno della causa in oggetto.
Come, infatti, ritenuto con costante orientamento di questa Corte, non Ł censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01).
Ma non ricorre tale situazione, poichØ il giudice di pace, come Ł evincibile dal testo del provvedimento impugnato, non ha minimamente preso in considerazione la sussistenza o meno di tale causa di esclusione della punibilità, neppure per implicito.
Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato limitatamente alla questione dell’applicazione dell’art. 34 d. lgs. n. 274/2000, con rigetto nel resto del ricorso.
PQM
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla questione dell’applicazione dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Sondrio. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 19 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME